Cassazione Civile, Ordinanza n. 30077/2022 del 13/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente riscossione)
La controversia
Il contribuente aveva chiesto l'accertamento della nullità dell'iscrizione ipotecaria eseguita dall'agente della riscossione, deducendo che la cartella di pagamento, atto presupposto, fosse stata notificata invalidamente. La Corte d'appello aveva invece ritenuto rituale la notificazione della cartella ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di relata di notifica. In Cassazione il ricorrente ha censurato tale decisione sostenendo, in sostanza, che la notifica non fosse avvenuta tramite servizio postale ma con le modalità di cui all'art. 140 c.p.c., sicché sarebbe stata necessaria la relazione di notificazione. Il ricorso è stato proposto con un unico motivo, senza specifica indicazione del numero dell'art. 360 c.p.c.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha osservato che, ove la notificazione della cartella avvenga in caso di irreperibilità del destinatario, si applicano le modalità dell'art. 140 c.p.c., richiamate dall'art. 26, comma 4, d.P.R. n. 602 del 1973 e dall'art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973. Tuttavia, una volta accertata la ritualità del procedimento notificatorio, l'eventuale mancanza della relata nella copia consegnata al destinatario costituisce una mera irregolarità. Quanto alla dedotta mancanza della relazione nell'originale, la Corte ha rilevato che il ricorrente non aveva censurato un accertamento di fatto del giudice di merito con il corretto vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nei limiti consentiti in presenza di doppia conforme. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
La notifica della cartella può avvenire mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di irreperibilità del destinatario si applicano le modalità previste dal richiamo all'art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973 e, quindi, le forme dell'art. 140 c.p.c.
In caso di irreperibilità del destinatario la notifica segue il relativo procedimento previsto dal codice di rito, richiamato dalla disciplina speciale sulla riscossione.
art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973
Per la notificazione nelle ipotesi di irreperibilità rinvia alle modalità degli artt. 137 c.p.c. e seguenti.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La censura sulla mancata valutazione di un fatto decisivo richiede l'esatta deduzione del vizio motivazionale; non può essere surrogata da una diversa doglianza sulla ritualità formale della notifica.
In presenza di doppia conforme, il vizio motivazionale è deducibile solo nei limiti previsti dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Il contributo unificato aggiuntivo è parametrato a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Quando la notificazione di una cartella esattoriale avviene nelle forme speciali previste per l'irreperibilità del destinatario, il procedimento va valutato secondo il combinato disposto della disciplina speciale sulla riscossione e delle regole dell'art. 140 c.p.c.; se il procedimento è rituale, l'eventuale mancanza della relata nella copia consegnata non comporta nullità ma mera irregolarità.
- La contestazione della notificazione deve colpire l'effettivo accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito con il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.; non è sufficiente prospettare in Cassazione una diversa qualificazione giuridica della sequenza notificatoria se il fatto storico decisivo non è stato adeguatamente censurato.
- In presenza di doppia conforme, il controllo di legittimità sul vizio motivazionale è ulteriormente ristretto nei limiti di legge.
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