Cassazione Civile, Ordinanza n. 28251/2024 del 04/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguardava la decorrenza di una pensione di vecchiaia e, conseguentemente, di un supplemento di pensione nell’ambito della Gestione separata. La Corte d’appello aveva riconosciuto al pensionato il diritto alla pensione con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui erano maturati i requisiti anagrafici e contributivi, valorizzando il fatto che, nella domanda, l’interessato aveva chiesto il computo di periodi contributivi pregressi versati presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 3 d.m. 2.5.1996, n. 282, in relazione all’art. 2, commi 26 e seguenti, l. n. 335/1995, sostenendo che, poiché il computo della contribuzione pregressa richiede apposita domanda, la pensione a carico della Gestione separata non poteva decorrere prima della presentazione della domanda stessa; con il secondo ha dedotto violazione dell’art. 1, comma 3, d.m. 2.5.1996, n. 282, per contestare la decorrenza del supplemento di pensione, che avrebbe dovuto essere posticipata rispetto a quella stabilita dal giudice di merito. Il controricorrente ha resistito al ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che, in caso di esercizio della facoltà di computo nella Gestione separata della contribuzione pregressa versata presso altra gestione AGO, la decorrenza del trattamento pensionistico non coincide con la data di maturazione dei requisiti, ma con il primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di pensione/computo. La Corte ha richiamato il precedente orientamento di legittimità e ha affermato che il computo ex art. 3 d.m. 282/1996 opera come una forma di cumulo e produce effetti solo dalla domanda, sicché la sentenza d’appello era errata nel far decorrere la pensione dall’1.1.2005. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, per i conseguenti accertamenti.
Norme richiamate
art. 3 d.m. 2 maggio 1996, n. 282
La facoltà di computo della contribuzione pregressa nella Gestione separata richiede apposita domanda; la contribuzione precedente entra a far parte dell'ammontare utile solo per effetto della domanda, e la decorrenza del trattamento pensionistico è quindi collegata alla presentazione dell'istanza.
art. 2, commi 26 e seguenti, L. 8 agosto 1995, n. 335
La Gestione separata è richiamata come ambito previdenziale entro il quale opera la disciplina del computo e della liquidazione del trattamento pensionistico.
art. 1, comma 3, d.m. 2 maggio 1996, n. 282
È invocato per contestare la decorrenza del supplemento di pensione, che segue la disciplina della domanda e non può essere anticipata oltre i limiti derivanti dall'efficacia dell'istanza.
art. 6, comma 1, L. 12 giugno 1984, n. 155
È richiamato come regola generale sulla decorrenza della pensione, ma escluso nel caso di specie a favore della disciplina speciale del computo.
art. 22, comma 5, L. 30 aprile 1969, n. 153
La Corte lo indica come regola generale in tema di cumulo di contributi maturati presso diverse gestioni dell'AGO; tale criterio viene applicato per qualificare il computo come forma di cumulo e per fondare la decorrenza del trattamento dalla domanda.
art. 16 L. 2 agosto 1990, n. 233
È richiamato per rafforzare l'inquadramento del computo ex d.m. 282/1996 come ipotesi riconducibile al cumulo di contribuzioni.
Massime di principio
- Quando una disciplina speciale prevede che il computo di contribuzione pregressa sia esercitato mediante apposita domanda, gli effetti pensionistici decorrenti da tale facoltà non possono essere anticipati alla sola maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi, ma decorrono dalla domanda.
- Occorre distinguere tra il momento in cui il diritto alla pensione si perfeziona e il momento in cui il trattamento diventa esigibile; in presenza di un regime che subordina il computo alla domanda, la decorrenza segue quest'ultima.
- Il computo di contribuzione maturata presso una diversa gestione AGO va trattato come una forma di cumulo, con applicazione della disciplina generale sulla decorrenza del trattamento pensionistico nei sistemi di cumulo contributivo.
- Se il primo motivo di ricorso investe correttamente la regola di decorrenza del trattamento ed è accolto, il motivo relativo al supplemento di pensione può restare assorbito.
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