Sentenza del 15/10/2019 n. 25973 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Dogane ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR Lombardia che aveva riconosciuto alla società fornitrice di gas naturale l'applicazione dell'aliquota di accisa ridotta prevista per gli usi industriali. Secondo l'Agenzia, l'agevolazione prevista dal D.Lgs. n. 504/1995, art. 26, comma 3, per gli impieghi nel settore della distribuzione commerciale avrebbe dovuto riguardare esclusivamente chi svolge direttamente la vendita all'ingrosso o al dettaglio. Sarebbero quindi rimaste escluse Gallerie Commerciali Bennet, che gestiva centri commerciali, immobili, servizi e affitti di rami d'azienda, nonché i consumi promiscui del centro di Cassina Rizzardi. L'Agenzia sosteneva inoltre che Gallerie Commerciali non fosse consumatore finale e che Bennet avesse reso dichiarazioni non veritiere sull'utilizzo esclusivo del gas.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso ammissibile ma lo ha rigettato nel merito. Ha stabilito che l'espressione "settore della distribuzione commerciale" deve essere interpretata in senso economico e ampio, comprendendo sia la distribuzione diretta sia quella indiretta e le attività funzionalmente collegate, come la gestione dei centri commerciali e dei relativi servizi. Non è quindi necessario che il soggetto utilizzi il gas esclusivamente per la vendita diretta. La Corte ha ritenuto irrilevante, ai fini dell'agevolazione, la questione della qualifica di consumatore finale, che riguarda invece l'individuazione del soggetto passivo dell'imposta. È stata confermata la spettanza dell'aliquota ridotta per i consumi contestati e l'Agenzia delle Dogane è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.250 euro oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504/1995 (Testo Unico delle Accise), art. 26, comma 3
"Sono considerati compresi negli usi industriali gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, in tutte le attività industriali produttive di beni e servizi [...] nonché gli impieghi nel settore [...] della distribuzione commerciale"
La norma include negli usi industriali agevolati gli impieghi del gas nel settore della distribuzione commerciale senza distinguere tra distribuzione diretta e indiretta. La nozione comprende anche attività economiche e servizi funzionalmente collegati alla distribuzione, purché non si tratti di meri usi civili o domestici.
D.Lgs. n. 504/1995 (Testo Unico delle Accise), art. 26, comma 7
Prevede i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta e il diritto di rivalsa sui consumatori finali.
La disposizione riguarda l'individuazione del soggetto passivo dell'accisa e non determina, di per sé, la spettanza dell'aliquota agevolata, che dipende dalla natura dell'attività nell'ambito della quale il gas viene impiegato.
D.Lgs. n. 504/1995 (Testo Unico delle Accise), art. 52, comma 1
"Obbligato al pagamento dell'imposta è l'esercente l'officina di produzione" o il soggetto ad esso assimilato.
La norma è stata richiamata per distinguere il soggetto tenuto al pagamento dell'imposta dalla questione sostanziale dell'aliquota applicabile ai consumi.
D.L. n. 262/2006, art. 7, comma 27, convertito dalla L. n. 286/2006, art. 2, comma 73
Ha esteso l'aliquota ridotta per gli usi industriali agli impieghi di gas naturale nel settore della distribuzione commerciale.
Ha recepito la direttiva europea sulla tassazione dei prodotti energetici e ha confermato il regime agevolato per gli impieghi nel settore della distribuzione commerciale.
Direttiva 2003/96/CE
"Uso commerciale" comprende l'utilizzazione da parte di un'entità commerciale che eserciti in modo indipendente e in qualsiasi luogo la fornitura di beni e servizi.
La nozione europea di uso commerciale è ampia e comprende attività di produttore, commerciante e prestatore di servizi, indipendentemente dalla forma organizzativa e dal fatto che l'attività sia svolta direttamente o tramite strutture e servizi collegati.
È stato invocato dall'Agenzia in relazione alla possibile decadenza dai benefici in caso di dichiarazioni sostitutive non veritiere, ma la Corte non ha accolto tale argomento come fondamento per escludere l'agevolazione.
Il riferimento alle attività commerciali e di intermediazione non esclude, secondo la Corte, che la gestione di una galleria commerciale possa costituire attività di produzione di servizi ai fini dell'agevolazione.
Massime di principio
- Quando una norma fiscale agevolativa parla di un intero "settore" economico, non è automaticamente corretto limitarla ai soli operatori che svolgono direttamente l'attività principale: possono rientrare anche le attività indirette, strumentali o funzionalmente collegate.
- Per stabilire se un consumo energetico beneficia dell'aliquota ridotta, occorre valutare la sostanza economica dell'attività e la funzione concreta del consumo, non soltanto il codice ATECO o la forma giuridica del rapporto contrattuale.
- La distinzione rilevante è tra usi commerciali o produttivi e meri usi civili o domestici. Il riscaldamento e i servizi energetici di un centro commerciale possono rientrare negli usi industriali agevolati se sono strumentali all'attività commerciale.
- La qualifica di consumatore finale e l'individuazione del soggetto passivo dell'accisa sono questioni diverse dalla spettanza dell'aliquota agevolata: la prima riguarda chi deve versare l'imposta, mentre la seconda dipende dall'attività in cui il gas viene impiegato.
- Anche le norme agevolative, pur dovendo essere interpretate restrittivamente, non possono essere ristrette oltre il loro tenore letterale e la loro finalità, introducendo distinzioni non previste dal legislatore.
- In casi analoghi è essenziale documentare l'effettivo impiego del gas, i soggetti che operano nella struttura, la natura dei servizi prestati e il collegamento funzionale tra consumi energetici e attività commerciale.
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