Sentenza del 15/10/2019 n. 213 - Comm. Trib. Prov. Novara
Fatture per operazioni oggettivamente inesistenti - Onere della prova a carico dell'Agenzia delle Entrate - Natura di presunzione semplice
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeUna volta che l'Agenzia delle Entrate abbia fornito elementi presuntivi idonei a mettere in dubbio l'effettiva esistenza delle operazioni, l'onere della prova si trasferisce sul contribuente. Quest'ultimo deve dimostrare concretamente che le operazioni fatturate sono state realmente effettuate. Il testo non indica l'esito specifico del giudizio né quale parte sia risultata formalmente vittoriosa.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti. L'Amministrazione finanziaria sosteneva che le operazioni commerciali documentate non fossero mai state effettivamente realizzate e che, di conseguenza, il contribuente avesse indicato un imponibile non corretto. Il principio esaminato stabilisce che l'Ufficio deve fornire la prova della falsità delle fatture, ma tale prova può essere raggiunta anche mediante presunzioni semplici, senza la necessità di produrre prove certe o dirette.
Norme richiamate
Art. 2697, comma 2, Codice civile
Chi eccepisce l'inefficacia dei fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Il contribuente, dopo che l'Amministrazione ha fornito presunzioni semplici idonee a contestare la realtà delle operazioni, deve dimostrare l'effettiva esecuzione delle operazioni indicate nelle fatture.
Massime di principio
- In caso di contestazione di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Agenzia delle Entrate deve innanzitutto fornire elementi probatori, anche presuntivi, che mettano seriamente in dubbio la reale effettuazione delle operazioni.
- Le presunzioni semplici possono essere sufficienti: non è necessario che l'Amministrazione disponga sin dall'inizio di una prova diretta o documentale certa della falsità della fattura.
- Quando gli elementi presuntivi dell'Ufficio sono gravi, coerenti e idonei, spetta al contribuente dimostrare la concretezza dell'operazione mediante documentazione e altri elementi, come contratti, ordini, pagamenti, documenti di trasporto, corrispondenza commerciale e prova della consegna dei beni o della prestazione dei servizi.
- La mera esistenza formale della fattura o il suo pagamento non garantiscono necessariamente la deducibilità del costo o la detraibilità dell'IVA, se l'Amministrazione ha contestato la realtà dell'operazione.
- La regola opera come ripartizione progressiva dell'onere probatorio: prima l'Ufficio deve fondare la contestazione su elementi presuntivi adeguati; successivamente il contribuente deve fornire una prova concreta e complessiva dell'effettività dell'operazione.
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