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Sentenza

Sentenza del 15/10/2019 n. 851 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

Contenzioso tributario - Notificazioni - Dal 10 settembre 2017 è possibile notificare il ricorso introduttivo del giudizio mediante un'agenzia privata - Sussiste - Norma non interpretativa irretroattiva - Sussiste - Il contribuente può impugnare, con l'estratto di ruolo, il ruolo e la cartella di pagamento solo se mai notificati - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato gli estratti di ruolo relativi a numerose cartelle, deducendo vizi o inesistenza della notifica, decadenza dell'Amministrazione dal potere di notifica, prescrizione quinquennale, carenza di motivazione e chiarezza degli atti, mancata applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni e errato calcolo di aggio e interessi. In appello ha sostenuto, tra l'altro, che le cartelle fossero state notificate tramite posta privata. Tale specifica contestazione, tuttavia, è stata proposta tardivamente, oltre il termine di 60 giorni dalla produzione delle relate di notifica.

La decisione

L'appello è stato respinto. La Commissione ha ritenuto tardive le contestazioni relative ai vizi delle cartelle, poiché il contribuente avrebbe dovuto impugnarle entro 60 giorni dalla loro valida notifica o dagli atti successivi della riscossione. L'impugnazione dell'estratto di ruolo è ammessa solo quando il ruolo e la cartella non siano mai stati notificati, non per recuperare contestazioni ormai decadute. È stata inoltre ritenuta applicabile la prescrizione decennale ai crediti erariali per IVA, IRPEF e IRAP, mentre sono state giudicate infondate le censure su motivazione, cumulo delle sanzioni, aggio e interessi. Tre cartelle sono state dichiarate oggetto di cessazione della materia del contendere perché annullate ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.l. n. 119/2018. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese di appello, pari a 3.000 euro oltre accessori, in favore di ciascuna delle due amministrazioni resistenti.

Norme richiamate

  • Art. 1, legge n. 124/2017

    Abroga l'art. 4 del d.lgs. n. 261/1999 e consente, dal 10 settembre 2017, la notifica a mezzo posta del ricorso introduttivo tramite agenzie private.

    La norma non ha natura interpretativa e non è retroattiva. Le notifiche processuali effettuate tramite posta privata prima del 10 settembre 2017 sono considerate inesistenti e non sanabili dalla costituzione della controparte.

  • Art. 24, commi 1 e 2, d.lgs. n. 546/1992

    L'integrazione dei motivi di ricorso resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti è ammessa entro il termine perentorio di 60 giorni dalla conoscenza del deposito.

    Se la controparte produce documenti nuovi, come le relate di notifica, il contribuente deve integrare tempestivamente i motivi entro 60 giorni, introducendo eventuali contestazioni specifiche non formulate originariamente.

  • Art. 26, d.P.R. n. 602/1973

    La notifica della cartella può essere eseguita anche mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento.

    La cartella può essere notificata direttamente dal concessionario tramite raccomandata con avviso di ricevimento, secondo le modalità del servizio postale ordinario, oltre che tramite i soggetti abilitati indicati dalla legge.

  • Art. 4, d.lgs. n. 261/1999

    Erano affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale i servizi inerenti alle notificazioni a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse.

    Prima della modifica introdotta dalla legge n. 124/2017, le notifiche postali degli atti giudiziari e tributari soggetti a tale disciplina dovevano essere effettuate tramite Poste Italiane; l'utilizzo della posta privata determinava inesistenza della notifica.

  • Art. 2946 c.c.

    Prescrizione ordinaria decennale.

    I crediti erariali relativi a IVA, IRPEF e IRAP, una volta definitivamente accertati, sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale e non a quella quinquennale prevista per le prestazioni periodiche.

  • Art. 2948, n. 4, c.c.

    Prescrizione quinquennale per ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi.

    La norma non si applica ai singoli debiti tributari erariali, perché ciascun periodo d'imposta genera un'obbligazione autonoma e non una prestazione periodica in senso civilistico.

  • Art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992

    L'atto precedente non notificato può essere impugnato unitamente all'atto successivo notificato.

    L'estratto di ruolo può essere impugnato per far valere la mancata notifica della cartella, ma non può essere utilizzato per contestare tardivamente cartelle che risultino già notificate o rispetto alle quali siano stati notificati successivi atti della riscossione.

  • Art. 12, comma 2, d.lgs. n. 472/1997

    Disciplina la continuazione e il cumulo giuridico delle violazioni tributarie.

    Non si applica alle violazioni consistenti nel semplice omesso o tardivo versamento di imposte già liquidate, per le quali opera il trattamento sanzionatorio autonomo previsto dall'art. 13 del d.lgs. n. 471/1997.

  • Art. 13, d.lgs. n. 471/1997

    Prevede sanzioni proporzionali e autonome per l'omesso o tardivo versamento.

    Ogni mancato pagamento dell'imposta già liquidata costituisce una violazione autonoma e non beneficia, di regola, del cumulo giuridico.

  • Art. 4, comma 1, d.l. n. 119/2018

    Prevede l'annullamento automatico di determinati carichi affidati alla riscossione.

    L'annullamento di alcune cartelle determina la cessazione della materia del contendere limitatamente a esse, senza comportare automaticamente l'accoglimento delle contestazioni sulle altre cartelle.

Massime di principio

  • La validità della notifica deve essere contestata specificamente e tempestivamente: non basta dedurre genericamente la mancata ricezione se, dopo la produzione delle relate, si intende sostenere che la notifica sia stata effettuata tramite un soggetto non autorizzato.
  • Quando la controparte deposita documenti nuovi sulle notifiche, il contribuente deve valutare immediatamente l'integrazione dei motivi entro 60 giorni; il decorso del termine può impedire nuove contestazioni in appello.
  • L'estratto di ruolo è impugnabile autonomamente soprattutto quando la cartella e il ruolo non siano mai stati notificati. Se invece la cartella risulta notificata, o sono stati notificati successivi atti esecutivi, le contestazioni su decadenza, prescrizione e vizi originari devono essere proposte entro il termine ordinario di impugnazione.
  • Prima del 10 settembre 2017, la notifica postale degli atti giudiziari o tributari effettuata tramite posta privata era generalmente considerata inesistente e non sanabile; dopo tale data occorre verificare la disciplina applicabile e il possesso delle necessarie licenze.
  • Per i tributi erariali come IVA, IRPEF e IRAP, il termine ordinario di prescrizione del credito definitivamente accertato è, in linea generale, decennale, salvo specifiche disposizioni o diverse vicende interruttive.
  • L'omesso o tardivo versamento di un tributo già liquidato normalmente integra violazioni autonome e non consente automaticamente il cumulo giuridico delle sanzioni.
  • L'annullamento amministrativo o legislativo di singole cartelle rende inutile la decisione su quelle posizioni, ma non estende i suoi effetti alle cartelle rimaste in contestazione.
  • La mancata prova dettagliata dell'erroneità di interessi e aggio, a fronte dell'indicazione dei criteri di calcolo negli atti, rende difficilmente accoglibile la relativa censura.

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