Sentenza del 15/10/2019 n. 848 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Applicabilità art. 182 c.p.c. al processo tributario - Sussite - Il difetto di legittimazione processuale della persona fisica può essere sanato in qualunque stato e grado del giudizio con efficacia retroattiva - Sussite - in caso di liquidazione coatta amministrativa lo scomputo delle ritenute d'acconto sarà effettuato solo all'atto della dichiarazione dei redditi di chiusura - Sussite
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La F. s.r.l. ha impugnato la decisione della Commissione tributaria provinciale dell’Aquila che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro il silenzio-rifiuto dell’Agenzia delle Entrate su un’istanza di rimborso IRES. Il primo giudice aveva ritenuto inesistente la procura speciale perché non sottoscritta dal legale rappresentante della società e non sanabile mediante la successiva procura notarile. Nel merito, la società chiedeva il rimborso del credito IRES derivante dalle ritenute d’acconto applicate sugli interessi dei depositi bancari della procedura concorsuale, credito acquistato dalla società fallita e la cui cessione era stata notificata all’Amministrazione finanziaria.
La decisione
La Commissione ha accolto l’appello principale della F. s.r.l. e rigettato l’appello incidentale dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto sanato il vizio della procura mediante il deposito della nuova procura speciale, con efficacia retroattiva rispetto agli atti già compiuti. Ha inoltre riconosciuto il diritto al rimborso del credito IRES: nelle procedure concorsuali le ritenute d’acconto sugli interessi sono scomputabili nella dichiarazione dei redditi finale, relativa al periodo d’imposta coincidente con la durata della procedura, e non necessariamente nelle dichiarazioni annuali. L’Agenzia è stata condannata al rimborso del credito e alle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in euro 3.500,00 per il primo grado ed euro 4.000,00 per l’appello, oltre accessori e rimborso forfettario del 15%.
Norme richiamate
Art. 182 c.p.c.
Si applica l'art. 182 del codice di procedura civile
Nel processo tributario, il difetto di rappresentanza, assistenza, autorizzazione o il vizio della procura può essere sanato anche in corso di causa, in qualunque stato e grado, mediante la costituzione del soggetto effettivamente legittimato, con efficacia retroattiva sugli atti già compiuti. La sanatoria può risultare anche da una ratifica tacita.
Art. 12, commi 7 e 10, d.lgs. 546/1992
All'udienza pubblica l'incarico può essere conferito oralmente e se ne dà atto a verbale
La disciplina della rappresentanza e della difesa tecnica nel processo tributario consente l’applicazione dell’art. 182 c.p.c. e permette, in udienza pubblica, di regolarizzare oralmente l’incarico difensivo, facendone menzione nel verbale.
Art. 18 d.lgs. 546/1992
La sanzione di inammissibilità opera quando manchino o siano assolutamente incerti gli elementi essenziali del ricorso. Non ricorre quando petitum, causa petendi, credito, cessione e richiesta di rimborso siano sufficientemente individuati.
Artt. 19, 79 e 93 del TUIR
Le ritenute operate a titolo di acconto possono essere scomputate dall’imposta nel periodo in cui i relativi redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Per le procedure concorsuali, tale principio si coordina con il periodo d’imposta speciale coincidente con la durata della procedura.
Art. 183 TUIR
Il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio e la chiusura del procedimento concorsuale
La procedura concorsuale determina un periodo d’imposta unitario, eventualmente più lungo dell’anno solare, calcolato dall’inizio alla chiusura della procedura sulla base della differenza tra residuo attivo e patrimonio netto iniziale.
Art. 26 d.P.R. 600/1973
Le ritenute sugli interessi dei conti e depositi bancari della procedura concorsuale conservano natura di ritenute a titolo d’acconto; la procedura non elimina l’obbligo del sostituto d’imposta di applicarle.
Art. 36-bis d.P.R. 600/1973
Il contribuente non deve necessariamente attendere il controllo automatizzato della dichiarazione per ottenere il rimborso. Tuttavia, l’Amministrazione conserva il potere di contestare la spettanza del credito secondo le regole applicabili.
Massime di principio
- Nel processo tributario, i vizi relativi alla rappresentanza processuale o alla procura non determinano automaticamente l’inammissibilità: il giudice deve favorire la regolarizzazione e, se il soggetto effettivamente legittimato ratifica l’attività svolta, la sanatoria opera retroattivamente.
- La sanatoria della procura può intervenire anche in appello e, nei casi previsti, oralmente in udienza, purché sia documentata a verbale.
- Chi impugna una decisione per motivi processuali deve normalmente riproporre anche le questioni di merito, salvo che l’accoglimento del vizio comporti la rimessione della causa al primo giudice.
- Nelle procedure fallimentari o di liquidazione coatta amministrativa, le ritenute d’acconto sugli interessi restano utilizzabili. Lo scomputo avviene normalmente nella dichiarazione finale relativa all’intero periodo della procedura, non nelle singole dichiarazioni annuali.
- La cessione di un credito tributario può consentire al cessionario di chiederne il rimborso, purché siano provati il credito, l’atto di cessione, la sua opponibilità o notificazione all’Amministrazione e la dichiarazione fiscale da cui il credito risulta.
- L’assenza di contestazioni specifiche sui documenti prodotti può rendere pacifici i fatti essenziali, ma è comunque opportuno conservare e produrre la documentazione completa relativa a dichiarazioni, ritenute, cessione e chiusura della procedura.
- Il credito indicato in dichiarazione non diventa automaticamente intangibile per il solo decorso del termine del controllo automatizzato; l’Amministrazione può ancora contestarne la spettanza nell’ambito della controversia sul rimborso.
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