Sentenza del 15/10/2019 n. 1095 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Imposta sulle donazioni - Presupposti - Trasferimenti in assenza o nullità di atto pubblico - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'assoggettabilità all'imposta sulle donazioni di trasferimenti di denaro e beni mobili effettuati da un genitore in favore dei figli senza un atto pubblico di donazione e senza la relativa accettazione formale. Il ricorrente riteneva che la mancanza della forma pubblica, richiesta dall'art. 782 c.c. a pena di nullità, impedisse di considerare perfezionata una donazione fiscalmente imponibile.
La decisione
La tesi del contribuente è stata respinta. Il presupposto dell'imposta sulle donazioni, ai sensi del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 1, consiste nel trasferimento, per scopo di liberalità, di un diritto o della titolarità di un bene. La nullità civilistica derivante dall'inosservanza della forma dell'atto pubblico non esclude, di per sé, l'applicazione dell'imposta. Sono pertanto imponibili anche le liberalità di denaro e beni mobili effettuate dal genitore ai figli in assenza di atto pubblico e di accettazione formale.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 1
Il presupposto dell'imposta è costituito dai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte e per donazione.
La norma individua il presupposto impositivo nel trasferimento realizzato per spirito di liberalità, senza subordinare necessariamente l'imposizione alla validità formale dell'atto secondo la disciplina civilistica.
Codice civile, art. 782
La donazione deve essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullità.
La forma pubblica è richiesta ai fini della validità civilistica della donazione, ma la sua inosservanza non impedisce automaticamente di riconoscere, ai fini fiscali, l'esistenza di un trasferimento gratuito assoggettabile all'imposta.
Massime di principio
- Ai fini dell'imposta sulle donazioni, occorre verificare in concreto se vi sia stato un trasferimento patrimoniale gratuito con intento liberale, non soltanto se esista un atto pubblico formalmente valido.
- La nullità civilistica della donazione per difetto di forma non esclude necessariamente l'imponibilità fiscale dell'arricchimento realizzato dal beneficiario.
- Trasferimenti di denaro o beni mobili effettuati da genitori in favore dei figli possono essere soggetti all'imposta sulle donazioni anche se realizzati senza atto pubblico e senza accettazione formale.
- L'Amministrazione finanziaria può valorizzare la sostanza economica del trasferimento e l'effettivo arricchimento del beneficiario, distinguendoli dai requisiti formali richiesti per la validità civilistica del negozio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 15 ott 2019Sentenza del 15/10/2019 n. 213 - Comm. Trib. Prov. Novara
- Sentenza · 15 ott 2019Sentenza del 15/10/2019 n. 848 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 15 ott 2019Sentenza del 15/10/2019 n. 851 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 15 ott 2019Sentenza del 15/10/2019 n. 860 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 15 ott 2019Sentenza del 15/10/2019 n. 1092 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 15 ott 2019Sentenza del 15/10/2019 n. 1096 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →