Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 15/10/2019 n. 1095 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Imposta sulle donazioni - Presupposti - Trasferimenti in assenza o nullità di atto pubblico - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'assoggettabilità all'imposta sulle donazioni di trasferimenti di denaro e beni mobili effettuati da un genitore in favore dei figli senza un atto pubblico di donazione e senza la relativa accettazione formale. Il ricorrente riteneva che la mancanza della forma pubblica, richiesta dall'art. 782 c.c. a pena di nullità, impedisse di considerare perfezionata una donazione fiscalmente imponibile.

La decisione

La tesi del contribuente è stata respinta. Il presupposto dell'imposta sulle donazioni, ai sensi del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 1, consiste nel trasferimento, per scopo di liberalità, di un diritto o della titolarità di un bene. La nullità civilistica derivante dall'inosservanza della forma dell'atto pubblico non esclude, di per sé, l'applicazione dell'imposta. Sono pertanto imponibili anche le liberalità di denaro e beni mobili effettuate dal genitore ai figli in assenza di atto pubblico e di accettazione formale.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 1

    Il presupposto dell'imposta è costituito dai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte e per donazione.

    La norma individua il presupposto impositivo nel trasferimento realizzato per spirito di liberalità, senza subordinare necessariamente l'imposizione alla validità formale dell'atto secondo la disciplina civilistica.

  • Codice civile, art. 782

    La donazione deve essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullità.

    La forma pubblica è richiesta ai fini della validità civilistica della donazione, ma la sua inosservanza non impedisce automaticamente di riconoscere, ai fini fiscali, l'esistenza di un trasferimento gratuito assoggettabile all'imposta.

Massime di principio

  • Ai fini dell'imposta sulle donazioni, occorre verificare in concreto se vi sia stato un trasferimento patrimoniale gratuito con intento liberale, non soltanto se esista un atto pubblico formalmente valido.
  • La nullità civilistica della donazione per difetto di forma non esclude necessariamente l'imponibilità fiscale dell'arricchimento realizzato dal beneficiario.
  • Trasferimenti di denaro o beni mobili effettuati da genitori in favore dei figli possono essere soggetti all'imposta sulle donazioni anche se realizzati senza atto pubblico e senza accettazione formale.
  • L'Amministrazione finanziaria può valorizzare la sostanza economica del trasferimento e l'effettivo arricchimento del beneficiario, distinguendoli dai requisiti formali richiesti per la validità civilistica del negozio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.