Cassazione Civile, Ordinanza n. 27096/2025 del 09/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Nel corso di una verifica fiscale relativa al periodo d'imposta 2013, l'amministrazione finanziaria contestava a una società di aver dedotto una perdita su crediti derivante da una transazione con una propria debitrice: la società aveva rinunciato a parte del credito e, per estinguere il residuo, aveva ricevuto in cessione un ramo d'azienda della debitrice. Secondo l'Ufficio, non erano emerse adeguate ragioni economiche della rinuncia parziale e mancavano elementi idonei a dimostrare l'inesigibilità del credito o la difficoltà di recupero; inoltre, vi erano profili di commistione tra le compagini sociali delle due società. L'avviso di accertamento recuperava a tassazione IRES e IRAP gli importi ritenuti indeducibili. In appello, la CTR aveva invece ritenuto deducibile la perdita, valorizzando il dato oggettivo della transazione, la rinuncia al credito e la produzione del bilancio della debitrice, nonché il richiamo ai principi contabili OIC 15. Con il ricorso per cassazione, l'Agenzia deduceva: 1) violazione dell'art. 101, comma 5, ultimo periodo, TUIR, sostenendo che la deducibilità richiede una rinuncia sorretta da ragioni economiche valide e ragionevoli, altrimenti l'atto sarebbe una liberalità non deducibile; 2) violazione degli artt. 36 n. 4 d.lgs. 546/1992 e 132 n. 4 c.p.c., assumendo che la CTR avesse reso, in ipotesi, una motivazione apparente sulle ragioni economiche della transazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto entrambi i motivi, ritenendoli infondati. Ha chiarito che la CTR non aveva affatto escluso la necessità di una verifica delle ragioni economiche dell'operazione, ma si era conformata all'orientamento secondo cui la perdita su crediti derivante da transazione è deducibile quando risulti documentata in modo certo e preciso e sia sorretta da fatti oggettivi che rendano ragionevole la scelta del creditore di transigere anche per un importo inferiore al credito originario. Ha inoltre ritenuto che la valorizzazione del bilancio della debitrice come riscontro di una situazione giustificativa della rinuncia parziale fosse coerente con tale indirizzo e non integrasse motivazione apparente, poiché la decisione consentiva di comprendere gli elementi decisivi e il percorso logico seguito. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'Agenzia alle spese di lite; è stata esclusa la condanna al contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 in ragione della natura di amministrazione pubblica rappresentata dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 101, comma 5, d.P.R. n. 917/1986
La deducibilità della perdita su crediti richiede che la perdita risulti documentata in modo certo e preciso; la transazione con il debitore può fondare la deduzione se sorretta da fatti oggettivi che rendano ragionevole la rinuncia parziale al credito.
La sentenza è nulla solo se manca l'esposizione del ragionamento decisorio in modo da non rendere percepibili le ragioni della decisione.
La motivazione è apparente solo quando l'argomentazione, pur esistente graficamente, non consente di comprendere le ragioni della decisione.
Richiamato solo per il rilievo processuale iniziale sul difetto del requisito richiesto per l'assegnazione alla sezione semplice; non incide sulla ratio decidendi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude la condanna al contributo unificato aggiuntivo nei confronti dell'amministrazione pubblica patrocinata dall'Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- La perdita su crediti derivante da una transazione con rinuncia parziale può essere dedotta fiscalmente quando sia supportata da elementi oggettivi e da una documentazione certa e precisa, senza che sia necessario dimostrare l'avvio o l'esito di iniziative giudiziali per l'accertamento dell'insolvenza del debitore.
- Ai fini della deducibilità non rileva in modo decisivo la forma negoziale in sé, ma la sussistenza di circostanze oggettive che rendano ragionevole e giustificata, secondo criteri economici, la scelta del creditore di accettare una definizione a condizioni inferiori rispetto al credito originario.
- La nozione di motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza, pur formalmente motivata, non consente di individuare con chiarezza le ragioni della decisione; non è configurabile quando il giudice espliciti, anche sinteticamente, gli elementi ritenuti decisivi e il percorso logico seguito.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura sulla sufficienza della prova in una nuova valutazione del materiale probatorio, se il giudice di merito ha espresso un apprezzamento coerente e logicamente intellegibile.
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