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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34598/2023 del 11/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Una società di finanziamento, poi incorporata in un istituto bancario, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di euro 9.500 nei confronti di un rivenditore di auto, ritenuto responsabile dell'inadempimento di un accordo di convenzionamento relativo a un finanziamento per l'acquisto di un'autovettura. Secondo la tesi creditoria, il rivenditore aveva fatto sottoscrivere all'apparenza a un terzo il contratto di finanziamento senza effettuare i controlli sull'identità dell'acquirente e del garante, con conseguente mancato rimborso delle rate. L'opposizione al decreto ingiuntivo era stata rigettata dal Tribunale e, in appello, era stata confermata la decisione di merito, con rigetto della manleva proposta contro il terzo indicato come acquirente. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) carenza di legittimazione attiva della banca per asserita violazione degli artt. 1264 e 81 c.p.c.; 2) violazione dell'art. 1218 c.c., sostenendo che l'inadempimento fosse stato erroneamente desunto da un accordo tra il creditore e un terzo estraneo al contratto di finanziamento; 3) violazione dell'art. 633 c.p.c., perché la domanda avrebbe dovuto essere proposta con rito ordinario e non monitorio; 4) omesso esame di fatti decisivi e travisamento della prova, lamentando di avere assolto l'onere probatorio; 5) omesso esame circa l'inesistenza di una sentenza penale passata in giudicato, contestando l'uso di elementi penali nella motivazione civile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché non si trattava di cessione del credito, ma di fusione per incorporazione: la banca incorporante era divenuta titolare di tutte le posizioni attive e passive della società incorporata, risultando legittimata ad agire. Ha reputato inammissibile il secondo motivo perché non riportava adeguatamente le clausole contrattuali rilevanti e si limitava a una contestazione fattuale della motivazione di merito, che aveva individuato l'inadempimento nel mancato controllo dell'identità dell'acquirente. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché, una volta proposta opposizione a decreto ingiuntivo, si apre un ordinario giudizio di cognizione nel quale la domanda monitoria viene pienamente riesaminata nel merito. Il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile in quanto diretto a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, preclusa in cassazione. Il quinto motivo è stato ritenuto inammissibile perché in realtà censurava il ragionamento presuntivo del giudice di merito e non un omesso esame di fatto decisivo; inoltre, è stato ribadito che un eventuale esito del processo penale non avrebbe comunque efficacia vincolante nel giudizio civile. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1264 c.c.

    non riguarda la fattispecie di fusione per incorporazione; la legittimazione della società incorporante deriva dal subentro universale nelle posizioni giuridiche della incorporata.

  • art. 81 c.p.c.

    la società incorporante era legittimata ad agire in quanto titolare delle situazioni giuridiche attive già facenti capo alla società incorporata.

  • art. 1218 c.c.

    la censura è inammissibile quando non si confronta con la specifica motivazione di merito che individua l'inadempimento contrattuale.

  • art. 633 c.p.c.

    l'eventuale originario ricorso al monitorio è superato dall'opposizione, che apre un ordinario giudizio di cognizione sulla domanda del creditore.

  • art. 645 c.p.c.

    l'opposizione a decreto ingiuntivo non è un'actio nullitatis, ma una fase ulteriore del procedimento monitorio che introduce un giudizio ordinario di cognizione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    i motivi di violazione di legge sono inammissibili se non colgono la ratio decidendi o si risolvono in una mera contestazione fattuale.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    non consente di sollecitare una nuova valutazione delle prove o di censurare il ragionamento presuntivo del giudice di merito.

  • art. 652 c.p.p.

    l'eventuale sentenza penale di assoluzione non ha efficacia vincolante nel giudizio civile di danno, salvo i casi previsti dalla legge.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    sussistendo i presupposti processuali, il ricorrente è tenuto all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In caso di fusione per incorporazione, la società incorporante subentra automaticamente in tutte le posizioni giuridiche attive e passive della incorporata e può agire quale creditrice senza necessità di provare una cessione del credito.
  • Il motivo di ricorso per violazione di legge è inammissibile quando non si confronta con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata o quando si risolve in una contestazione meramente fattuale della valutazione compiuta dal giudice di merito.
  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si apre un ordinario giudizio di cognizione sulla domanda del creditore, nel quale valgono le ordinarie regole di allegazione e prova dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi.
  • In cassazione non è consentito chiedere un nuovo esame del merito o una diversa valutazione delle prove, poiché il controllo di legittimità riguarda solo la correttezza giuridica e la coerenza logica della motivazione nei limiti del minimo costituzionale.
  • La censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzata per contestare il ragionamento presuntivo del giudice o per introdurre una rivalutazione del compendio istruttorio.
  • Nel giudizio civile il giudice non è vincolato dall'eventuale esito del processo penale, potendo accertare autonomamente i fatti e le responsabilità sulla base del proprio materiale probatorio.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveDecreto ingiuntivoInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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