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Sentenza

Sentenza del 24/06/2016 n. 13129 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Il Consorzio impugnava per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale di Potenza che aveva dichiarato illegittima la cartella relativa ai contributi consortili di bonifica per l'anno 2007. Deduceva la violazione e falsa applicazione delle norme sull'onere della prova, in particolare degli artt. 10 e 11 del R.D. n. 215 del 1933, dell'art. 9 della L.R. Basilicata n. 33 del 2001 e dell'art. 2697 c.c., nonché contraddittoria motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato il merito della controversia, poiché il Consorzio non ha dimostrato l'effettiva e regolare notificazione del ricorso alla resistente. È stata prodotta soltanto la prova dell'invio del plico raccomandato, ma non l'avviso di ricevimento attestante la consegna. La mancata costituzione della resistente ha impedito di ritenere validamente instaurato il contraddittorio. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con addebito al ricorrente dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Norme richiamate

  • Art. 862 c.c.

    Richiamato quale fondamento della disciplina dei contributi consortili di bonifica.

  • R.D. n. 215 del 1933, artt. 10 e 11

    Richiamato dal Consorzio a sostegno della pretesa contributiva e della ripartizione dell'onere della prova.

  • L.R. Basilicata n. 33 del 2001, art. 9

    Richiamato in relazione alla disciplina regionale dei contributi consortili e all'onere probatorio.

  • Art. 2697 c.c.

    Disciplina l'onere della prova; la sua violazione era stata dedotta dal Consorzio, ma il motivo non è stato esaminato per l'inammissibilità del ricorso.

  • Art. 140 c.p.c.

    Rilevante per la notificazione effettuata mediante deposito e successiva comunicazione al destinatario; anche in tale ipotesi occorre provare la ricezione dell'avviso previsto dalla norma.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012

    Prevede il versamento di un ulteriore contributo unificato quando il ricorso è dichiarato inammissibile, improcedibile o infondato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, chi propone il ricorso deve provare non solo l'invio della notificazione, ma anche la sua effettiva ricezione da parte del destinatario.
  • L'avviso di ricevimento della raccomandata costituisce, di regola, il documento necessario per dimostrare il perfezionamento della notificazione postale; la sola ricevuta di spedizione non è sufficiente.
  • La mancata prova della notificazione e la mancata costituzione dell'intimato impediscono l'instaurazione del contraddittorio e comportano l'inammissibilità del ricorso, senza esame delle questioni di merito.
  • Gli adempimenti processuali relativi alla notificazione sono autonomi rispetto alla fondatezza della pretesa sostanziale: anche un ricorso potenzialmente fondato può essere definito negativamente per un vizio formale.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso può comportare il pagamento di un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.

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