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Sentenza

Sentenza del 29/12/2016 n. 27335 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la richiesta di pagamento di un contributo unificato di 500 euro per un ricorso proposto al TAR Lombardia. La ONLUS sosteneva di essere esente in forza dell'art. 27-bis della Tabella B allegata al D.P.R. n. 642 del 1972. Le decisioni di merito avevano accolto tale tesi, ritenendo che l'esenzione prevista per gli atti delle ONLUS comprendesse anche gli atti processuali. La Presidenza del Consiglio ha impugnato la decisione sostenendo che il Testo unico sulle spese di giustizia non prevede un'esenzione soggettiva per le ONLUS e che l'art. 27-bis riguarda soltanto atti amministrativi, non i ricorsi giurisdizionali.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo legittimata la Presidenza del Consiglio dei Ministri a impugnare la decisione in rappresentanza del TAR. Nel merito ha stabilito che l'art. 27-bis della Tabella B allegata al D.P.R. n. 642 del 1972 deve essere interpretato restrittivamente e si riferisce ai soli atti amministrativi, non agli atti processuali come i ricorsi al TAR. Ha quindi cassato la sentenza d'appello e, decidendo direttamente nel merito, ha rigettato il ricorso originario della ONLUS, confermando l'obbligo di pagamento del contributo unificato. Le spese di tutti i gradi sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10

    La disposizione sulle esenzioni dalle spese di giustizia non prevede un'esenzione generale basata sulla sola qualità soggettiva di ONLUS; le esenzioni sono collegate alla natura e all'oggetto delle controversie.

  • D.P.R. n. 642 del 1972, Tabella B, art. 27-bis

    "atti, documenti, istanze, contratti"

    Il termine "atti" deve essere interpretato restrittivamente e riguarda soltanto gli atti amministrativi delle ONLUS, non gli atti processuali, inclusi i ricorsi presentati davanti al TAR.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 10 e 11

    Le disposizioni sono state richiamate per individuare la legittimazione dell'ufficio impositore nelle fasi di merito.

  • L. n. 186 del 1982, art. 31, comma 2

    "Il presidente del Consiglio di Stato esercita la vigilanza su tutti gli uffici e su tutti i magistrati"

    La norma contribuisce a giustificare la rappresentanza a livello centrale dell'amministrazione della giustizia amministrativa.

  • L. n. 400 del 1988, art. 19, comma 1, lett. r)

    "svolgere le attività di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri inerenti alla gestione amministrativa del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali"

    La disposizione conferma il ruolo della Presidenza del Consiglio nella gestione amministrativa dei TAR e la sua legittimazione processuale in cassazione.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1, 1-bis, 1-quater e 6-bis

    Disciplina la determinazione del contributo unificato e le relative conseguenze. La Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione di costituzionalità sull'importo fisso previsto per i giudizi amministrativi.

  • D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 10, comma 5

    "attività direttamente connesse a quelle istituzionali"

    È stato richiamato come esempio del principio generale per cui le agevolazioni fiscali a favore delle ONLUS devono essere interpretate restrittivamente, senza applicazioni analogiche.

Massime di principio

  • Le esenzioni fiscali o relative alle spese di giustizia devono essere interpretate restrittivamente: non possono essere estese per analogia a fattispecie non espressamente previste.
  • La qualifica di ONLUS, associazione o ente non lucrativo non comporta automaticamente l'esenzione dal contributo unificato per i ricorsi giurisdizionali.
  • Quando una norma di esenzione menziona genericamente gli "atti", occorre verificare il contesto normativo: in questo caso il termine è stato limitato agli atti amministrativi e non ai ricorsi giudiziari.
  • L'esenzione dal contributo unificato dipende normalmente dall'oggetto e dalla particolare meritevolezza della controversia, non dalla sola identità del soggetto che agisce.
  • Il contributo unificato resta dovuto al momento della proposizione del ricorso, ma, in linea generale, può essere rimborsato dalla parte soccombente alla parte vittoriosa nell'ambito della condanna alle spese.
  • La disciplina dell'importo del contributo unificato rientra nella discrezionalità del legislatore, salvo il limite della manifesta irragionevolezza.
  • L'omesso pagamento del contributo unificato, secondo l'impostazione richiamata dalla sentenza, non determina di per sé l'inammissibilità del ricorso né impedisce l'accesso alla tutela giurisdizionale, ferma restando la possibilità di recupero dell'importo dovuto.

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