Cassazione Penale, Sentenza n. 46335/2023 del 16/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma della condanna (sentenza del GUP di Benevento del 15/12/2021 confermata dalla Corte d'appello di Napoli) per i reati di detenzione abusiva di arma (artt. 2 e 7 L. n. 895/1967) di una pistola Crvena Zastava cal. 7.65 priva di segni distintivi (art. 11 L. n. 110/1975) e per la contravvenzione di omessa denuncia di munizioni (art. 697 c.p.). Motivi di ricorso: 1) nullità della citazione per errata indicazione della Corte territoriale (contestata violazione degli artt. 429, comma 1 lett. f) e 601 c.p.p.); 2) mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) nonostante un precedente remoto e di diversa tipologia; 3) mancata applicazione dell'attenuante di lieve entità (art. 5 L. n. 895/1967) per presunta obsolescenza/inefficacia dell'arma; 4) omessa o insufficiente motivazione riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul punto procedurale la Corte ha ritenuto l'errata indicazione della "Corte di appello di Benevento" mero errore materiale, non idoneo a determinare nullità, essendo le parti state comunque convocate presso la sede della Corte d'appello di Napoli; quindi nessuna lesione del diritto di difesa. Quanto all'art. 131-bis, il diniego della causa di non punibilità è stato ritenuto corretto in considerazione della gravità del fatto, della perfetta funzionalità accertata dell'arma dall'esperto, della presenza di cartucce e delle modalità di custodia, nonché della sussistenza di precedenti non del tutto episodici che depongono per abitualità. L'attenuante di lieve entità ex art. 5 L. 895/1967 è stata esclusa perché l'arma non risultava obsoleta o inidonea all'uso; la Corte si è attenuta agli accertamenti peritali. Il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto adeguatamente motivato, alla luce della gravità del fatto e della personalità dell'imputato. Perciò il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Legge n. 895 del 1967, artt. 2 e 7
Norme che disciplinano i reati concernenti le armi; utilizzate per la qualificazione del fatto come detenzione abusiva di arma comune da sparo.
Attenuante per fatto di lieve entità: la Corte osserva che, in materia di armi, tale attenuante può essere esclusa anche valutando elementi oggettivi e soggettivi diversi dalla sola quantità o qualità dell'arma; nel caso l'attenuante è stata esclusa per la funzionalità dell'arma e le modalità di custodia.
Legge n. 110 del 1975, art. 11
Prevede i segni e contrassegni distintivi delle armi; nell'imputazione è rilevata l'assenza di tali segni sulla pistola.
Contravvenzione per omessa denuncia di munizioni: contestata e confermata la detenzione senza denuncia di 7 cartucce cal. 7.65.
Codice di procedura penale, art. 606 comma 1 lett. b) ed e)
Norme che individuano i motivi di legittimità per la cassazione; richiamate quali base formale dei motivi di ricorso (violazione di legge e vizio di motivazione).
Codice di procedura penale, artt. 429 comma 1 lett. f) e 601
Norme processuali richiamate dal ricorrente in relazione alla presunta nullità della citazione in appello; la Corte ha ritenuto l'errore materiale insussistente come causa di nullità reale.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ha applicato i criteri di gravità, funzionalità dell'arma e contesto custodiale per escludere la tenuità nel caso concreto; sono state considerate anche pregresse vicende processuali dell'imputato.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche: la Corte ricorda che il loro riconoscimento è di apprezzamento discrezionale del giudice di merito e che il diniego, se congruamente motivato, non è sindacabile in sede di legittimità.
Codice di procedura penale, art. 616
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e al versamento indicato in favore della cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 2000
Richiamata in tema di responsabilità per la proposizione di ricorsi infondati o inammissibili ai fini della irrogazione delle spese.
Massime di principio
- Un'errata indicazione formale dell'ufficio giudiziario nella citazione non determina automaticamente la nullità: se si tratta di un errore materiale e le parti sono comunque state effettivamente chiamate all'udienza corretta senza pregiudizio del diritto di difesa, la nullità è esclusa.
- Per il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) occorre una valutazione complessiva della gravità del fatto; la presenza di arma perfettamente funzionante, munita di cartucce e custodita senza cautele è elemento contrario alla tenuità.
- L'attenuante di lieve entità prevista dall'art. 5 L. 895/1967 può essere negata anche per profili oggettivi e soggettivi collegati alla pericolosità e idoneità dell'arma: l'affermazione di obsolescenza dell'arma richiede adeguati accertamenti peritali; in assenza di tali accertamenti, il principio del favor rei non opera automaticamente.
- Il giudizio sulle circostanze attenuanti generiche è di competenza discrezionale del giudice di merito; in sede di legittimità è sindacabile solo la mancanza o l'illogicità della motivazione, non una diversa valutazione di merito correttamente argomentata.
- In sede di impugnazione in Cassazione è necessario confrontarsi nel merito delle doglianze già dibattute in appello; motivi che si limitano a riproporre valutazioni di fatto già esaminate e motivatamente respinte sono frequentemente dichiarati inammissibili.
- Il ricorrente inammissibile può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a somme a favore della cassa delle ammende; è utile valutare con attenzione la tenuta formale e sostanziale dei motivi prima di proporre ricorso in Cassazione.
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