Cassazione Penale, Sentenza n. 46173/2023 del 16/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma, in appello, della condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Denunciava in primo luogo la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 178 c.p.p. e la violazione dell'art. 420-ter c.p.p., perché la Corte d'appello aveva dichiarato la sua assenza all'udienza camerale del 14/10/2022 e lo aveva condannato nonostante avesse tempestivamente manifestato la volontà di essere sentito. Al momento dell'udienza l'imputato era sottoposto all'obbligo di dimora in un comune diverso da quello del giudicante e non era stato autorizzato ad allontanarsi; la difesa aveva però richiesto la partecipazione. Inoltre deduceva l'omessa motivazione sulla esclusione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. e sulla negata sostituzione della pena ex art. 56 L. n. 689/1981.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo e ha assorbito le altre censure. Ha affermato che la dichiarazione di assenza dell'imputato, che aveva tempestivamente manifestato la volontà di presenziare e si trovava sottoposto all'obbligo di dimora in comune diverso, integra nullità assoluta (ex artt. 178 e 179 c.p.p.) rilevante per la regolare costituzione del contraddittorio. Sulla base di tali principi la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi alla Corte d'appello di Bologna per il prosieguo del procedimento.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sostanziale del reato per cui è stato condannato l'imputato; contestata nella sentenza impugnata ma non centrale nella decisione di nullità procedurale
art. 178 cod. proc. pen.
Richiamata come fondamento della nullità assoluta quando la dichiarazione di assenza incide sulla regolare costituzione del contraddittorio e sulla vocatio in iudicium
art. 179 cod. proc. pen.
Richiamato unitamente all'art. 178 per sottolineare la tutela della presenza dell'imputato e della regolarità del contraddittorio
art. 420-ter cod. proc. pen.
Richiamato nel ricorso come norma procedurale la cui violazione sarebbe intervenuta mediante la decisione di dichiarare l'assenza e procedere alla condanna
art. 443, comma 4, cod. proc. pen.
Norma che disciplina il giudizio abbreviato in appello (giudizio camerale): da essa deriva l'esigenza che l'imputato abbia la possibilità di partecipare alla trattazione, se tempestivamente ne manifesta l'intenzione
art. 62, n. 4, cod. pen.
Attenuante la cui esclusione è stata censurata per assenza di adeguata motivazione, contestazione assorbita dalla decisione sulla nullità
art. 56 L. n. 689 del 1981
Norma sulla sostituzione della pena la cui applicazione è stata richiesta e la cui negazione è stata ritenuta non adeguatamente motivata; questione assorbita dalla pronuncia di nullità
art. 22 disp. att. cod. proc. pen.
Ricordata in giurisprudenza citata con riferimento all'autorizzazione da chiedere per l'allontanamento dalla misura; la Cassazione chiarisce che, ove l'imputato abbia tempestivamente manifestato la volontà di partecipare, non può gravargli un onere ulteriore di chiedere formale rimozione dell'impedimento
Massime di principio
- La dichiarazione di assenza di un imputato che ha tempestivamente manifestato la volontà di partecipare all'udienza integra nullità assoluta quando l'assenza incide sulla regolare costituzione del contraddittorio (art. 178 e 179 c.p.p.).
- Se l'imputato è sottoposto a misura limitativa della libertà (detenzione, obbligo di dimora, ecc.) e comunica tempestivamente la volontà di presenziare a un giudizio camerale d'appello su sentenza abbreviata, il giudice deve considerarlo come avente diritto a partecipare senza porre a suo carico l'onere di chiedere una specifica autorizzazione a rimuovere l'impedimento.
- La violazione del diritto di partecipazione dell'imputato in tali ipotesi determina l'annullabilità della sentenza per nullità procedurale assoluta; le successive censure (es. omessa motivazione su attenuanti o sostituzioni di pena) possono essere assorbite da detta nullità.
- Il difensore deve comunque manifestare tempestivamente la volontà di partecipazione; dall'altra parte, il giudice deve accertare l'esistenza di un legittimo impedimento prima di dichiarare l'assenza e procedere alla trattazione e decisione.
- In situazioni di organizzazione tecnica (es. videoconferenza in periodo emergenziale) la valutazione della possibilità di collegamento non esclude il principio: la richiesta tardiva può giustificare la celebrazione senza collegamento, ma non può sostituire la necessità di accertare e valutare eventuali impedimenti legittimi dell'imputato.
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