Cassazione Penale, Sentenza n. 46176/2023 del 16/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 22/11/2021 che, confermando in parte la decisione del Tribunale di Foggia, aveva ritenuto che la morte di PRENCIPE Antonella fosse conseguenza di una caduta da cavallo verificatasi mentre la ragazza era in groppa a una cavalla non perfettamente domata e che il PRENCIPE Michele, incaricato dell'addestramento e della custodia dell'animale, avesse agito con imprudenza, imperizia e negligenza consentendo alla vittima di montare senza casco e lasciandola sola. La Corte d'appello tuttavia aveva dichiarato che non si dovesse procedere nei suoi confronti per estinzione del reato per prescrizione, confermando le statuizioni civili. In cassazione la difesa ha dedotto un unico motivo denunciando violazioni degli artt. 110-576 cod. pen. e dell'art. 672 cod. pen., violazione dell'art. 178 lett. c) cod. proc. pen. e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe travisato le prove e che i rilievi del consulente medico-legale sarebbero incompatibili con la ricostruzione della caduta dalla groppa del cavallo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e genericità del motivo. Ha ritenuto che la difesa avesse in realtà chiesto una rivalutazione del merito (sindacato non consentito in sede di legittimità), non avendo indicato vizi di motivazione rilevabili in questa sede. La Corte ha confermato che la valutazione della prova e le conclusioni dei giudici del merito erano logicamente motivate e prive di macroscopici travisamenti. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e al rimborso delle spese sostenute dalle parti civili (liquidate in euro 3.900,00 in favore di ciascun gruppo di parti civili), oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 672 cod. pen.
La Corte ha interpretato l'art. 672 in senso ampio, ritenendo che l'obbligo di custodia e governo degli animali può derivare non solo dalla titolarità formale ma anche da un rapporto di fatto (affidamento temporaneo o detenzione), e che da tale obbligo può derivare responsabilità per i fatti cagionati dall'animale
art. 110 cod. pen.
Richiamato dalla difesa nel motivo di ricorso in combinato con altre norme, ma la Corte non ha ritenuto configurabile un vizio di diritto collegato a concorso di persone rispetto alla ricostruzione fatta dal giudice del merito
art. 576 cod. pen.
Citato dalla difesa nell'atto di ricorso (collegamento alla fattispecie omicidio/lesioni): la Corte non ha ritenuto che dalla contestazione emergessero profili di illegittimità nella qualificazione giuridica tali da vincere il limite di sindacato in Cassazione
art. 178 lett. c) cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa in relazione all'impugnazione; la Corte non ha rilevato violazioni procedurali o di nullità comminate da quella disposizione tali da giustificare l'accoglimento del ricorso
art. 606 comma 1 lett. b) e c) cod. proc. pen.
Richiamati in ordine ai vizi di motivazione e di diritto dedotti in cassazione; la Corte ha ritenuto che le doglianze fossero in realtà una richiesta di rivalutazione del merito e non rientrassero nelle censure consentite ai sensi di detta norma
Massime di principio
- In Cassazione non è consentito un riesame libero del merito: le censure devono riguardare vizi di diritto o vizii motivazionali specifici e non la diversa valutazione delle prove effettuata dai giudici del merito
- La "doppia conforme" (stesso apprezzamento dei fatti in entrambi i gradi di merito) rende estremamente difficile ottenere la cassazione per travisamento della prova; va dimostrata una macroscopica e manifesta discordanza tra motivazione e compendio probatorio
- La responsabilità ex art. 672 c.p. può derivare anche da un rapporto di fatto di custodia o affidamento temporaneo dell'animale e non richiede necessariamente la titolarità formale della proprietà
- Se il ricorrente contesta esclusivamente la valutazione testimoniale o tecnica posta a fondamento della decisione di merito, senza indicare specifici vizi motivazionali, il ricorso è probabilmente destinato a essere dichiarato inammissibile
- Quando si impugna in Cassazione una decisione che ha motivato puntualmente le scelte probatorie (compresi i contrasti tra consulenze e dichiarazioni testimoniali), occorre indicare chiaramente punti di illogicità, contraddizione o manifesta incongruenza della motivazione per superare il limite del sindacato di legittimità
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