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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46178/2023 del 16/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte d'appello di Bologna (16/09/2022) deducendo l'erronea applicazione dell'art. 99 cod.pen. ovvero un vizio di motivazione in ordine alla ritenuta applicazione della recidiva; in sostanza ha contestato il calcolo dell'aumento per recidiva effettuato dal giudice d'appello (che aveva rideterminato la pena facendo riferimento all'art. 63, comma 4, cod.pen.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché la censura svolta in cassazione vertiva su un profilo non dedotto e non impugnato davanti al giudice di appello (ovvero la contestazione dell'applicazione dell'art. 99), ragion per cui non è possibile sollevare in sede di legittimità questioni che non siano state oggetto di motivo di gravame in sede di appello. Per effetto dell'inammissibilità il provvedimento impugnato rimane valido. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624 cod.pen.

    Norma sostanziale richiamata in relazione al reato di furto; il giudice richiama la modifica normativa che ha inciso sulla procedibilità (residenza alla querela) ma ritiene inapplicabile la novità per effetto dell'inammissibilità del ricorso.

  • art. 625 n.4 cod.pen.

    Aggravante contestata unitamente al reato di cui all'art. 624; parte della contestazione di merito alla base della sentenza di condanna.

  • art. 63, comma 4, cod.pen.

    Norma applicata dal giudice d'appello per il calcolo dell'aumento di pena per recidiva; oggetto indiretto della censura del ricorrente (ma la contestazione relativa alla recidiva non era stata sollevata in appello).

  • art. 99 cod.pen.

    Norma la cui presunta errata applicazione è stata contestata in cassazione dal ricorrente; la Corte ha ritenuto che tale profilo non fosse stato dedotto in appello e quindi non proponibile in sede di legittimità.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 2, comma 1, lett. i)

    Ha modificato l'art. 624 (procedibilità a querela) con efficacia dal 30/12/2022; la Corte ha ritenuto la disciplina non applicabile al caso in esame in ragione dell'inammissibilità del ricorso per cassazione, che impedisce di ritenere validamente costituito il rapporto processuale ai fini dell'impugnazione.

  • Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017 (Rv. 270316)

    Principio richiamato: non sono deducibili in cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame in sede di appello; evitare che la Cassazione annulli per punti intenzionalmente sottratti al giudice d'appello.

  • Sez. U., n. 40150 del 21/06/2018, Salatino (Rv. 273551)

    Richiamato per il principio che l'inammissibilità del ricorso impedisce che possa ritenersi validamente costituito il rapporto processuale in sede di giudizio di impugnazione, con conseguente inapplicabilità di nuove disposizioni sulla procedibilità che sarebbero rilevanti solo se il giudizio di impugnazione fosse valido.

Massime di principio

  • In cassazione non è possibile sollevare questioni che non siano state dedotte e contestate nei gradi di giudizio precedenti; i motivi nuovi o non proposti in appello sono inammissibili.
  • La Corte di Cassazione verifica la congruenza dell'impugnazione rispetto ai motivi già svolti nei gradi precedenti: l'oggetto del ricorso deve corrispondere ai motivi di gravame.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta che il provvedimento impugnato rimanga efficace e può impedire l'applicazione di novità normative processuali sopravvenute che richiederebbero un valido rapporto impugnatorio.
  • Se si contesta l'uso della recidiva o il criterio di calcolo della pena, tale censura deve essere specificamente e chiaramente formulata davanti al giudice di appello, altrimenti non sarà possibile ottenerne la rilevanza in cassazione.
  • Chi propone ricorso in cassazione deve valutare tempestivamente eventuali modifiche legislative rilevanti per la procedibilità: tuttavia, l'eventuale nuova normativa non opera se il ricorso è inammissibile e il rapporto processuale non è costituito validamente.

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