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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46177/2023 del 16/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione di legge e vizio della motivazione: sosteneva che il Tribunale avrebbe errato nella valutazione del nesso di causalita' tra la condotta (urto dell'auto da lei condotta) e il danno alla persona offesa, nonche' nella quantificazione del danno (ritenuta sproporzionata rispetto alle lesioni effettivamente documentate, che secondo la difesa si limitavano a una scheggiatura di un dente). Denunciava in generale il mancato esame delle doglianze svolte in appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo dedotto non fosse deducibile in sede di legittimità poiche' si traduceva in una richiesta di riesame del merito e della valutazione delle prove (ricostruzione dei fatti), tipicamente ostativa al sindacato di legittimità. Inoltre ha richiamato l'esclusione della deducibilita' di vizi di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen., per i ricorsi avverso sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace. Conseguentemente la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Richiamato come base per le statuizioni conseguenti alla declaratoria di inammissibilita' (condanna alle spese e altre conseguenze processuali).

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    La ricorrente ha formalmente invocato questo vizio (vizio di motivazione), ma la Corte ha rilevato che in realta' il ricorso contestava la valutazione del merito e delle prove, cio' che non rientra nel sindacato di legittimita' alla stregua di questa fattispecie.

  • art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Applicato per escludere la deducibilita' in Cassazione delle censure di motivazione quando il ricorso avverso la sentenza d'appello concerne reati di competenza del giudice di pace; ha rafforzato l'inammissibilita' del ricorso.

  • Corte costituzionale, sent. n. 186/2000

    Richiamata per motivare l'impossibilita' di esonero dalla condanna alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilita' del ricorso, in assenza di ragioni di esonero.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione e' inammissibile quando il ricorso si traduce in un semplice riesame del merito o della valutazione delle prove: in cassazione vanno dedotte questioni di diritto o specifici vizi formali e logici della motivazione, non la diversa lettura del fatto.
  • Per i processi originariamente di competenza del giudice di pace, l'art. 606, comma 2-bis, limita la possibilita' di invocare il vizio di motivazione in Cassazione: contestazioni generiche sulla valutazione delle prove sono spesso improduttive.
  • Se il reato e' estinto per prescrizione la pronuncia penale puo' comunque confermare la responsabilita' civile e la quantificazione del danno; la Cassazione raramente accogliera' censure che mirano solo a rivedere la quantificazione economica senza dimostrare un vizio giuridico/motivazionale concreto e specifico.
  • Per impugnare con efficacia valutazioni probatorie o la liquidazione del danno e' preferibile sollevare e documentare errori specifici di diritto o contraddizioni logiche nella motivazione nei gradi di merito, poiche' la Cassazione non e' sede di merito.
  • In caso di inammissibilita' del ricorso la parte puo' essere condannata alle spese e a somme per la Cassa delle ammende, salvo giustificazioni per l'esonero; va dunque valutata con cura l'ammissibilita' formale del motivo prima di proporre ricorso in Cassazione.

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