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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46172/2023 del 16/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Firenze che aveva confermato la condanna per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 per la detenzione illecita di sostanza stupefacente (marijuana) rinvenuta in due involucri, per un peso netto complessivo di grammi 6,125 (pari a 9 dosi). L'imputato era stato invece assolto dalle restanti imputazioni (attività continuative di spaccio in concorso e ricettazione). In cassazione la difesa ha dedotto: 1) errore di diritto e carenza / contraddittorietà della motivazione sulla qualificazione della detenzione come finalizzata alla vendita (sosteneva uso personale e applicabilità dell'art. 75 d.P.R. 309/90); 2) omessa valutazione favorevole dell'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto) considerando l'assenza di prove di cessione e di lucro; 3) mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 62, n.4 c.p.; 4) mancata concessione delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure eccependo che le valutazioni di merito (numero di dosi ricavabili, suddivisione in due involucri, occultamento sotto la cintura, presenza in luogo noto per lo spaccio, assenza di valida attività lavorativa e precedenti denunce) sono fondate e non manifestamente illogiche, per cui la qualificazione della detenzione come finalizzata alla vendita è corretta. Quanto all'art. 131-bis, la Corte ha ritenuto che la valutazione negativa sulla particolare tenuità può risultare implicitamente dalla motivazione complessiva e dalle scelte sanzionatorie; pertanto il rigetto della causa di non punibilità è motivato. L'attenuante ex art. 62 n.4 c.p. è stata esclusa perché il lucro prospettato e la gravità dell'evento non rientrano nella "speciale tenuità" richiesta dalla giurisprudenza; le attenuanti generiche sono state negate in considerazione dell'entità del fatto e della personalità negativa dell'imputato. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese.

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990, art. 73, comma 5

    La norma è stata applicata per configurare il reato per la detenzione di stupefacenti quando, oltre alla quantità, le circostanze (numero di dosi ricavabili, confezionamento, occultamento, luogo) indicano destinazione alla vendita; non è automatica la derubricazione ad illecito amministrativo.

  • d.P.R. 309/1990, art. 75

    Richiamata dalla difesa come norma dell'illecito amministrativo per uso personale; la Corte ha però ritenuto che, nonostante la modesta quantità, le indicazioni fattuali escludevano l'uso personale e giustificavano la qualificazione penale.

  • Codice penale, art. 131-bis (particolare tenuità del fatto)

    La Corte precisa che il requisito della particolare tenuità va valutato concretamente e che il diniego della causa di non punibilità può risultare anche implicitamente dalla motivazione complessiva e dalle scelte sanzionatorie operate dal giudice di merito.

  • Codice penale, art. 62, comma 1, n.4

    L'attenuante per speciale tenuità del fatto richiede che sia il lucro sia l'evento dannoso siano di entità trascurabile; nel caso la Corte ha ritenuto che né il profitto prospettato né la gravità dell'evento raggiungessero tale soglia.

  • Codice penale, art. 133

    In tema di attenuanti generiche, il giudice di merito può basare la decisione anche su un solo elemento prevalente della personalità o dell'entità del reato; la Corte ha ritenuto congrua la motivazione per escludere le generiche.

  • Costituzione, art. 27 (presunzione di non colpevolezza)

    Richiamata in relazione al principio che non possono essere usati come prova definitiva semplici denunce o precedenti di polizia di cui si ignora l'esito; tuttavia la Corte osserva che la valutazione complessiva delle modalità del fatto può integrare motivo ostativo alla concessione di benefici.

  • Giurisprudenza delle Sezioni Unite (Dabo, Sez. U n. 24990 del 30/01/2020)

    Richiamata per affermare che la valutazione della particolare tenuità coinvolge sia il profilo patrimoniale (lucro) sia l'entità del danno/ pericolo derivante dal reato.

Massime di principio

  • Una quantità "modesta" di sostanza non determina automaticamente l'esclusione del reato penale: il giudice valuta il quadro complessivo (numero di dosi ricavabili, confezionamento, occultamento, luogo, comportamento e situazione personale) per stabilire la destinazione alla vendita.
  • La presenza in una "piazza di spaccio", il confezionamento in più involucri e modalità di occultamento sono indici importanti per dedurre finalità di cessione, anche se la quantità è limitata.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p. richiede una valutazione concreta dell'entità del fatto; il rigetto può risultare implicitamente dalla motivazione complessiva e dalle scelte sanzionatorie del giudice di merito.
  • L'attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p. si applica solo se il profitto atteso e l'evento dannoso sono entrambi di speciale tenuità; l'assenza di prova di una cessione non è di per sé sufficiente a dimostrare la speciale tenuità.
  • I precedenti di polizia non definitivi non possono essere l'unico fondamento per ritenere l'abitualità del reato, ma il giudice può comunque valutare globalmente la personalità dell'imputato e l'entità del fatto per escludere benefici.
  • In sede di cassazione non è possibile riformare la valutazione del merito operata dai giudici di merito, salvo che la motivazione sia manifestamente illogica o contraddittoria; pertanto la difesa deve mirare a dimostrare inconsistenza logica o giuridica della motivazione.
  • Per una difesa efficace in casi simili è utile documentare l'uso personale (consumo abituale, acquisti documentati, assenza di luci di vendita), fornire spiegazioni plausibili sul denaro e la provenienza della sostanza e contestare sistematicamente l'interpretazione degli indici di spaccio.

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