Cassazione Penale, Sentenza n. 46175/2023 del 16/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava la sentenza d'appello che aveva assolvto BENEDETTI perché il fatto non sussiste, ribaltando la condanna per lesioni colpose inflitta dal Giudice di pace per una manovra di immissione in violazione dell'art. 145 cod. strada. La parte civile ha proposto due motivi: 1) vizio di motivazione e travisamento probatorio in relazione al CTU civile che avrebbe assegnato a BENEDETTI un'effettiva incidenza causale nell'incidente; 2) violazione e erronea applicazione dell'art. 41 cod. pen. e del principio sul concorso di cause, contestando che la valutazione del giudice d'appello avesse posto un requisito di efficacia causale esclusiva dell'azione dell'imputato non previsto dalla legge penale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nei termini indicati e ha annullato la sentenza impugnata ai soli effetti civili, rinviando al giudice civile competente per valore in grado di appello per un nuovo giudizio. Il primo motivo è stato dichiarato non deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.; il secondo motivo è stato ritenuto fondato: la Corte ha censurato la disapplicazione dell'art. 41 cod. pen. operata dal giudice penale, che aveva richiesto un'efficacia causale esclusiva dell'azione dell'imputato e non aveva valutato correttamente se la condotta della vittima fosse davvero assorbente. Pertanto la decisione penale è stata annullata per le conseguenze civili e la questione della responsabilità civile sarà decisa secondo le regole e i canoni probatori del giudizio civile; al giudice civile è demandata anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 145 cod. strada
Norma contestata nella imputazione originaria: la condotta di immissione senza arrestarsi e dare precedenza è l'illecito di fatto addebitato all'imputato nel processo penale.
art. 41 cod. pen.
Stabilisce che il concorso di cause preesistenti o sopravvenute non esclude il nesso di causalità; la Corte ha ricordato che l'interruzione del nesso si verifica solo quando la causa sopravvenuta innesca un rischio del tutto eccentrico rispetto a quello originario, e ha censurato il giudice penale per aver richiesto un'efficacia causale esclusiva.
art. 606 cod. proc. pen.
Limita in sede di cassazione i motivi deducibili contro le sentenze d'appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace; la Corte ha ritenuto il primo motivo non deducibile ai sensi di questa disposizione.
art. 533 cod. proc. pen.
Richiama lo standard probatorio penale (oltre ogni ragionevole dubbio); la Corte ha osservato che il giudice d'appello ha scambiato il requisito di 'efficacia causale esclusiva' per un obbligo probatorio che la legge penale non prevede.
art. 573 cod. proc. pen.
Norma richiamata nella fase processuale relativa all'applicabilità a procedimenti in corso; citata nelle memorie e nelle questioni preliminari processuali connesse al rinvio.
art. 622 cod. proc. pen.
Norma richiamata per il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Massime di principio
- In tema di concorso di cause, la presenza di un comportamento colposo della vittima non esclude automaticamente la responsabilità dell'agente: l'esclusione del nesso causale richiede che la causa sopravvenuta inneschi un rischio completamente diverso e indipendente rispetto a quello creato dalla condotta originaria.
- Il giudice penale non può richiedere che la condotta dell'imputato sia l'unica causa efficiente dell'evento per affermare la responsabilità; è errato trasformare il principio dell'art. 41 cod. pen. in un requisito di causalità esclusiva.
- Quando una sentenza penale d'appello pronunciata per reati di competenza del giudice di pace contiene vizi attinenti a specifiche ipotesi di deducibilità, alcuni motivi possono essere inammissibili in Cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 2-bis.
- Se il travisamento del principio sulla causalità penale incide sugli aspetti civili della controversia, la Cassazione può annullare la sentenza impugnata ai soli effetti civili e rinviare al giudice civile, che applicherà i criteri probatori del processo civile.
- Gli accertamenti e le consulenze tecniche svolte nel giudizio civile possono essere acquisiti e valutati nel processo penale, ma la loro utilizzazione e il valore probatorio devono essere ricondotti ai canoni del rispettivo giudizio (civile o penale).
- In casi simili, chi agisce come parte civile dovrebbe sollevare sia profili di diritto (errata applicazione di norme come l'art. 41) sia evidenziare l'eventuale travisamento degli elementi tecnici, tenendo conto dei limiti di ammissibilità in Cassazione per le sentenze di specifica competenza.
- Il giudice civile, chiamato a decidere dopo il rinvio, applicherà criteri di probabilità e diverso onere probatorio rispetto al processo penale; pertanto, la responsabilità civile può emergere anche se in sede penale è intervenuta un'assoluzione, purché non esista giudicato penale ostativo.
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