Sentenza del 16/11/2021 n. 5126 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - Imu - Ici - Beni merce - Art. 2, d.l. n. 102/2013 - Esenzione - Condizioni - Tempestiva presentazione della dichiarazione di variazione - Omessa o tardiva presentazione - Decadenza dal beneficio - Fondamento - Norma agevolativa - Interpretazione estensiva - Presentazione di altre forme di denuncia - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'art. 2 del d.l. n.102/2013 prevede l'esenzione IMU per i «beni merce» a condizione che la società contribuente presenti tempestivamente un'apposita dichiarazione di variazione. La controversia verte sulla rilevanza dell'omessa o tardiva presentazione di tale dichiarazione e sulla possibilità di ritenere assolto l'onere mediante la presentazione di altre forme di denuncia o dichiarazione.
La decisione
La corte ha ritenuto che la tempestiva presentazione della dichiarazione di variazione è una condizione necessaria per ottenere l'esenzione IMU sui beni merce; l'omessa o tardiva presentazione determina la decadenza dal beneficio fiscale. Non è ammessa un'interpretazione estensiva che consenta di sostituire l'apposita dichiarazione con altre forme di denuncia o comunicazione. Di conseguenza il beneficio è stato negato e il ricorso del contribuente respinto.
Norme richiamate
d.l. n.102/2013, art.2
Stabilisce l'esenzione IMU per i beni merce subordinandola alla tempestiva presentazione della dichiarazione di variazione; la disposizione è stata interpretata come condizione sospensiva/risolutiva dell'agevolazione, la cui inosservanza comporta decadenza dal beneficio.
preleggi, art.14
Richiamato come principio generale di interpretazione delle norme; nel caso concreto evidenzia che le norme agevolative vanno interpretate secondo quanto espressamente previsto dal legislatore e non estensivamente a favore del contribuente se ciò contrasta con la lettera della norma.
Cass. sez. civ., n.21465/2020 (riferimento giurisprudenziale)
Conferma il principio secondo cui l'omessa o tardiva presentazione della dichiarazione prevista dall'art.2 d.l.102/2013 determina la perdita dell'esenzione; esclude la sostituzione dell'onere dichiarativo con altre forme di denuncia.
Cass. sez. civ., n.15407/2017 (riferimento giurisprudenziale)
Giurisprudenza antecedente che già aveva affermato la necessità della specifica dichiarazione per fruire dell'agevolazione e ha contribuito alla consolidazione del principio di decadenza per omissione/tardività.
Massime di principio
- La previsione di una dichiarazione specifica per ottenere un'agevolazione fiscale costituisce una condizione sostanziale: la sua omissione o tardiva presentazione comporta la decadenza dal beneficio.
- Le norme agevolative devono essere interpretate secondo il testo legislativo; non è consentita un'interpretazione estensiva che permetta di soddisfare l'onere con atti o dichiarazioni diversi da quelli espressamente richiesti.
- Il contribuente ha l'onere di tempestiva e corretta assoluzione degli adempimenti formali richiesti per godere di esenzioni fiscali; conservare le prove di tempestività è essenziale in caso di contestazione.
- In presenza di omissione o tardività, la via corretta è normalmente il ricorso amministrativo/giurisdizionale avverso il diniego dell'esenzione, ma non può fondarsi sull'equivalenza di altre comunicazioni non previste dalla norma.
- Se si vuole fruire di un vantaggio fiscale vincolato a un adempimento formale, è opportuno presentare l'atto richiesto nei termini o, se possibile, richiedere preventivamente chiarimenti all'amministrazione per evitare il rischio di decadenza.
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