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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02642/2023 del 27/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società aveva ricevuto una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973, relativa all'anno d'imposta 2005, per omessi versamenti di ritenute alla fonte e addizionali regionali. La contribuente aveva contestato la cartella davanti ai giudici tributari deducendone l'illegittimità perché non preceduta dall'avviso bonario e perché in contrasto con gli artt. 5 e 6 della L. n. 212/2000. La C.T.P. e la C.T.R. avevano respinto le impugnazioni. In cassazione la società ha proposto un unico motivo, denunciando falsa applicazione dell'art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e sostenendo la nullità della cartella per mancata comunicazione dell'avviso bonario e quindi per violazione del contraddittorio endoprocedimentale.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, nel controllo automatizzato, la cartella di pagamento è legittima anche senza preventiva comunicazione dell'avviso bonario quando non emergano irregolarità nella dichiarazione; inoltre, il contraddittorio endoprocedimentale previsto dall'art. 6, comma 5, della L. n. 212/2000 non è sempre necessario, ma solo quando vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, evenienza non necessariamente ricorrente nel controllo documentale ex art. 36-bis. Poiché nel caso concreto non erano state dedotte specifiche irregolarità, ma solo la mancata emissione dell'avviso bonario, il ricorso è stato rigettato. Nessuna pronuncia sulle spese, perché l'Agenzia delle Entrate è rimasta intimata. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel procedimento di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, la mancata previa comunicazione dell'avviso bonario non determina di per sé l'illegittimità della cartella di pagamento, se il controllo non ha evidenziato irregolarità o profili di incertezza rilevanti.
  • Il contraddittorio endoprocedimentale previsto dallo Statuto del contribuente non ha portata generalizzata, ma opera nei soli casi in cui vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; non ogni iscrizione a ruolo derivante da controllo documentale richiede dunque un previo confronto con il contribuente.
  • Chi impugna una cartella emessa all'esito di controllo automatizzato deve dedurre e dimostrare specifiche ragioni di non conformità della pretesa tributaria, non essendo sufficiente limitarsi a lamentare la mancata comunicazione dell'avviso bonario.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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