Cassazione Civile, Ordinanza n. 02642/2023 del 27/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società aveva ricevuto una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973, relativa all'anno d'imposta 2005, per omessi versamenti di ritenute alla fonte e addizionali regionali. La contribuente aveva contestato la cartella davanti ai giudici tributari deducendone l'illegittimità perché non preceduta dall'avviso bonario e perché in contrasto con gli artt. 5 e 6 della L. n. 212/2000. La C.T.P. e la C.T.R. avevano respinto le impugnazioni. In cassazione la società ha proposto un unico motivo, denunciando falsa applicazione dell'art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e sostenendo la nullità della cartella per mancata comunicazione dell'avviso bonario e quindi per violazione del contraddittorio endoprocedimentale.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, nel controllo automatizzato, la cartella di pagamento è legittima anche senza preventiva comunicazione dell'avviso bonario quando non emergano irregolarità nella dichiarazione; inoltre, il contraddittorio endoprocedimentale previsto dall'art. 6, comma 5, della L. n. 212/2000 non è sempre necessario, ma solo quando vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, evenienza non necessariamente ricorrente nel controllo documentale ex art. 36-bis. Poiché nel caso concreto non erano state dedotte specifiche irregolarità, ma solo la mancata emissione dell'avviso bonario, il ricorso è stato rigettato. Nessuna pronuncia sulle spese, perché l'Agenzia delle Entrate è rimasta intimata. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Il controllo automatizzato è un controllo documentale sui dati esposti in dichiarazione e la cartella può essere emessa anche senza avviso bonario, se non emergono irregolarità o incertezze rilevanti.
art. 6, comma 5, L. 27 luglio 2000, n. 212
Il contraddittorio endoprocedimentale non è imposto in via generale, ma solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.
art. 5 L. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato dalla parte ricorrente a sostegno della censura di illegittimità della cartella, ma non ritenuto decisivo dalla Corte.
Richiamato per la tardiva costituzione dell'Ufficio al fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale posta a base del motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel procedimento di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, la mancata previa comunicazione dell'avviso bonario non determina di per sé l'illegittimità della cartella di pagamento, se il controllo non ha evidenziato irregolarità o profili di incertezza rilevanti.
- Il contraddittorio endoprocedimentale previsto dallo Statuto del contribuente non ha portata generalizzata, ma opera nei soli casi in cui vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; non ogni iscrizione a ruolo derivante da controllo documentale richiede dunque un previo confronto con il contribuente.
- Chi impugna una cartella emessa all'esito di controllo automatizzato deve dedurre e dimostrare specifiche ragioni di non conformità della pretesa tributaria, non essendo sufficiente limitarsi a lamentare la mancata comunicazione dell'avviso bonario.
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