Cassazione Civile, Ordinanza n. 10356/2024 del 17/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento relativa a dazi doganali, che il contribuente sosteneva di avere conosciuto solo in occasione della notifica di una successiva intimazione di pagamento. In primo grado il ricorso era stato accolto, ma la CTR ha riformato la decisione accogliendo l’appello dell’agente della riscossione. In cassazione il contribuente ha dedotto, con due motivi, da un lato la violazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992 per omessa pronuncia sulla eccezione di inammissibilità dell’appello dell’ADER, assumendo che non vi fosse stata specifica impugnazione del capo della sentenza di primo grado relativo alla decadenza e alla mancata notifica della cartella, con formazione di giudicato interno; dall’altro la violazione dell’art. 140 c.p.c., sostenendo la nullità della notifica della cartella per mancato invio della raccomandata informativa dopo il deposito del plico presso la casa comunale.
La decisione
La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Sul primo ha rilevato che la CTR aveva esaminato nel merito i motivi di appello, implicitamente ritenendoli specifici e ammissibili, e aveva comunque affrontato la questione della notificazione della cartella, rilevabile anche d’ufficio. Sul secondo ha corretto la motivazione della sentenza di merito, chiarendo che, nel caso concreto, la notifica era stata eseguita correttamente con le forme dell’art. 140 c.p.c. per irreperibilità relativa: deposito nella casa comunale e invio della raccomandata informativa, poi ritornata per compiuta giacenza. Ne è derivata la legittimità della notificazione e il rigetto del ricorso. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, trattandosi di ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013 e rigettato, la Corte ha dato atto anche dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La Corte ha escluso la denunciata omessa pronuncia, rilevando che il giudice di appello aveva esaminato nel merito i motivi di gravame, così mostrando implicitamente di ritenerli specifici e ammissibili.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il motivo è stato prospettato come vizio di nullità della sentenza per omessa pronuncia, ma la Corte lo ha ritenuto infondato.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro del motivo con cui si denunciava la violazione e falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c. in tema di notificazione.
La Corte ha ribadito che la disciplina si applica nelle ipotesi di irreperibilità relativa, richiedendo deposito presso la casa comunale, affissione dell’avviso e invio della raccomandata informativa; nel caso concreto tali adempimenti risultavano eseguiti.
art. 60, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato per distinguere le notifiche da eseguire quando il contribuente sia trasferito in luogo sconosciuto, ipotesi diversa da quella di irreperibilità relativa.
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
La Corte ha corretto la motivazione della sentenza impugnata senza cassarla, confermando comunque il dispositivo di rigetto.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
È stato richiamato per l’applicazione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione tributaria, la mancata formulazione di una motivazione espressa su una specifica eccezione non integra vizio di omessa pronuncia quando il giudice di appello abbia esaminato nel merito il gravame, mostrando di ritenerlo specifico e ammissibile e affrontando la questione sostanziale sottostante.
- La notificazione degli atti tributari va distinta tra irreperibilità relativa e irreperibilità assoluta: nella prima si applica l’art. 140 c.p.c., nella seconda la diversa disciplina speciale prevista per il contribuente trasferito in luogo sconosciuto.
- In ipotesi di irreperibilità relativa, la notifica si perfeziona con il deposito dell’atto presso la casa comunale, l’affissione dell’avviso alla porta dell’abitazione, ufficio o azienda e l’invio della raccomandata informativa; se tali adempimenti risultano documentati, la notificazione è valida anche se la raccomandata ritorna per compiuta giacenza.
- Quando la documentazione in atti consente di verificare il corretto svolgimento della procedura notificatoria, non può essere accolta la censura di nullità della notifica della cartella di pagamento.
- Il rigetto del ricorso per cassazione proposto dopo il 30 gennaio 2013 comporta, se dovuto, l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa processuale.
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