Cassazione Civile, Ordinanza n. 16846/2025 del 23/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionario)
La controversia
La controversia nasce da un’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. promossa da una banca per far dichiarare inefficaci, nei propri confronti, due atti di disposizione immobiliare con cui una società agricola aveva ceduto tutti i propri immobili a un’altra società. In primo grado l’azione veniva accolta; in appello il gravame principale della società debitrice e quello incidentale della cessionaria del credito venivano rigettati. La corte territoriale confermava l’inefficacia dell’atto del 31 luglio 2018 e riteneva revocabile anche il preliminare del 7 luglio 2016, valorizzando la mancanza di data certa opponibile, la sottrazione dell’unico bene non ipotecato alla garanzia del credito, la sequenza temporale tra finanziamento e atti dispositivi, e il rapporto di parentela tra i legali rappresentanti delle due società. La ricorrente ha proposto quattro motivi: (1) ha contestato la prova della cessione del credito in favore della società intervenuta/cessionaria, sostenendo che mancasse la dimostrazione degli adempimenti di legge e che non fosse utilizzabile la documentazione prodotta; (2) ha censurato la valutazione della dichiarazione della cedente del 6 settembre 2021 come prova della cessione, deducendo che il documento richiamasse un diverso avviso di cessione; (3) ha denunciato la violazione delle norme sulla data certa e sulla revocatoria, sostenendo che il preliminare fosse anteriore al debito e che il finanziamento bancario fosse finalizzato all’acquisto, così escludendo consilium fraudis e partecipatio fraudis; (4) ha lamentato motivazione apparente e illogica quanto alla prova del consilium fraudis del terzo acquirente, insistendo sull’assenza di prova della fraudolenta collusione e sulla pretesa conoscenza della banca del futuro acquisto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto procedibile l’impugnazione, perché la copia notificata della sentenza d’appello risultava depositata nel fascicolo telematico. Nel merito, il primo motivo è stato giudicato infondato: la cessionaria del credito poteva produrre in appello la documentazione già allegata per dimostrare la propria legittimazione sostanziale, e l’avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, unitamente alla dichiarazione della cedente, era idoneo a provare la cessione e gli adempimenti di cui all’art. 58 t.u.b. e all’art. 4 l. n. 130/1999. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché investiva la valutazione di merito dell’efficacia probatoria di un documento e non evidenziava un vizio di motivazione oltre il minimo costituzionale; in ogni caso il riferimento a un diverso avviso di cessione è stato considerato un mero refuso. Il terzo motivo è stato ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato: la mancanza di data certa nelle scritture private può essere rilevata d’ufficio come eccezione in senso lato, sicché era irrilevante la mancata contestazione della banca; inoltre la ricostruzione della ricorrente mirava solo a ottenere una nuova valutazione del merito, già compiutamente svolta dalla corte territoriale sulla base di plurimi indizi (bonifico incompatibile con la data dichiarata, assenza di data del definitivo, vicinanza temporale tra finanziamento e dismissione, parentela tra i rappresentanti). Il quarto motivo è stato respinto perché la motivazione della sentenza di merito era chiara e non apparente, avendo considerato tutte le circostanze richiamate dalla ricorrente; anche qui la censura tendeva in sostanza a ottenere una rivalutazione del fatto. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con condanna al pagamento di euro 7.000,00 per compensi, oltre accessori, esborsi e spese generali; è stata inoltre dichiarata la sussistenza dei presupposti per il contributo unificato დამატivo.
Norme richiamate
Norma sulla revocatoria ordinaria: la corte conferma che l’azione è accoglibile quando risultino l’eventus damni e, per gli atti a titolo oneroso, la consapevolezza del pregiudizio da parte del terzo, desunti anche in via presuntiva da più circostanze convergenti.
La mancanza di data certa nelle scritture private costituisce fatto impeditivo rilevabile anche d’ufficio come eccezione in senso lato; non è preclusa dalla mancata contestazione della controparte.
Richiamato nei motivi di ricorso in tema di opponibilità della cessione del credito al debitore ceduto.
Richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla legittimazione e all’interesse ad agire/contraddire della cessionaria del credito.
Richiamato per la successione a titolo particolare nel diritto controverso e per l’intervento della cessionaria nel giudizio.
Richiamato nei motivi di ricorso per dedurre un vizio di motivazione; la Corte ribadisce che il vizio sussiste solo se la motivazione non consente di percepire il percorso logico della decisione.
Norma richiamata quale parametro dei motivi di ricorso per cassazione, sia per violazione di legge sia per vizi motivazionali.
Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993 (t.u.b.)
In caso di cessione in blocco di crediti bancari, la cessionaria deve poter dimostrare che il credito controverso rientra nell’operazione di cessione; l’avviso in Gazzetta Ufficiale e gli altri documenti prodotti possono essere utilizzati per tale prova.
Richiamato come disciplina della cartolarizzazione/cessione di crediti e dei relativi adempimenti di pubblicità e comunicazione al debitore ceduto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per la declaratoria della sussistenza dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Chi assume in giudizio la qualità di successore a titolo particolare del creditore originario deve fornire la prova documentale dell’inclusione dello specifico credito controverso nell’operazione di cessione in blocco, salvo riconoscimento espresso o implicito della controparte.
- La dichiarazione della cedente indirizzata al debitore ceduto, unitamente agli altri documenti prodotti, può essere valutata dal giudice di merito come elemento idoneo a provare la cessione del credito; la relativa apprezzabilità probatoria non è sindacabile in cassazione se la motivazione supera il minimo costituzionale.
- Nell’azione revocatoria, la mancanza di data certa di una scrittura privata è eccezione in senso lato, rilevabile anche d’ufficio dal giudice e non soggetta alle preclusioni proprie delle eccezioni in senso stretto.
- La prova del consilium fraudis e della partecipatio fraudis può essere desunta anche da presunzioni semplici, attraverso un insieme di indizi gravi, precisi e concordanti, quali la sequenza temporale tra credito e atti dispositivi, l’incongruenza documentale sulle date, la mancanza di data certa e i rapporti personali tra i soggetti coinvolti.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del merito o delle risultanze probatorie sotto la veste di violazione di legge o di motivazione apparente, quando la sentenza impugnata esponga in modo comprensibile le ragioni della decisione.
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