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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02364/2025 del 31/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente locale)

La controversia

Il Comune ha impugnato sei sentenze della Commissione tributaria regionale delle Marche relative agli anni d’imposta 2006-2011, concernenti avvisi di accertamento ICI su aree edificabili di proprietà dell’ente resistente, per complessivi mq 10.846, inserite nel PRG in una zona destinata a edifici di assistenza per anziani e residenziali. L’ente proprietario aveva contestato gli avvisi sostenendo di non svolgere attività commerciale e di rientrare nell’esenzione ICI prevista per gli immobili destinati ad attività assistenziali. La CTR, in parte accogliendo gli appelli del Comune, aveva limitato l’esenzione al 70% dell’area, escludendola sul restante 30% destinato a edilizia residenziale. In cassazione il Comune ha dedotto: 1) nullità e vizi motivazionali delle sentenze d’appello per asserita contraddittorietà nella motivazione e violazione delle norme processuali sul contenuto della sentenza; 2) violazione dell’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 504/1992, sostenendo che l’esenzione richiede un accertamento in concreto dello svolgimento di attività non commerciale e non può essere riconosciuta sulla base della sola destinazione urbanistica o della mera futura realizzabilità dell’attività esente su un’area ancora non edificata, peraltro con previsione anche di volumetrie residenziali e senza permesso di costruire già rilasciato.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la motivazione delle sentenze di merito non fosse apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria nel senso rilevante ai fini dell’art. 360, n. 5, c.p.c.; ha invece accolto il secondo motivo, affermando che l’esenzione ICI di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 504/1992 presuppone una destinazione concreta e attuale dell’immobile, o del fabbricato da costruire/ristrutturare, allo svolgimento di attività esente con modalità non commerciali, non essendo sufficiente la mera disponibilità di un’area edificabile astrattamente destinata dal PRG a finalità assistenziali, soprattutto se manca il titolo edilizio e se l’area è solo in fase progettuale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche in diversa composizione, affinché riesamini la controversia attenendosi al principio di diritto enunciato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, n. 3 e n. 4; primo comma, n. 5

    Il vizio motivazionale è sindacabile in cassazione solo nei limiti del "minimo costituzionale"; la contraddittorietà semplice o l’insufficienza della motivazione non sono più, di per sé, censure ammissibili dopo la riforma del n. 5.

  • art. 61 d.lgs. 546/1992

    Richiamato come norma processuale asseritamente violata nel ricorso, ma la Corte non ne fonda l’accoglimento o il rigetto autonomamente.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    Richiamato in relazione al contenuto della sentenza tributaria; la Corte esclude però che vi sia una nullità motivazionale rilevante nel caso concreto.

  • art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 504/1992

    L’esenzione ICI per gli enti non commerciali richiede un requisito soggettivo e uno oggettivo: l’immobile deve essere destinato esclusivamente ad attività agevolate e tali attività devono essere svolte con modalità non commerciali; la norma è di stretta interpretazione e non si estende alle mere destinazioni urbanistiche astratte.

  • art. 7, comma 2-bis, d.l. 203/2005 conv. in l. 248/2005

    È richiamato per ricostruire l’evoluzione normativa dell’esenzione ICI, che in un momento intermedio era riferita alle attività agevolate a prescindere dalla loro eventuale natura commerciale.

  • art. 39 d.l. 223/2006 conv. in l. 248/2006

    Ha modificato il regime dell’esenzione, stabilendo che essa si applica alle attività indicate nella lett. i) che non abbiano esclusivamente natura commerciale.

  • art. 91-bis, comma 2, d.l. 1/2012

    Ritenuto inapplicabile ratione temporis alle annualità 2006-2011.

  • art. 1, comma 71, l. 213/2023

    Ritenuta inapplicabile al caso concreto, sia per il diverso oggetto della disciplina sia perché qui non si discute di comodato a soggetto funzionalmente o strutturalmente collegato, né di immobili strumentali con mera mancata utilizzazione attuale.

  • art. 23 P.R.G. del Comune

    Serve solo a descrivere la destinazione urbanistica dell’area, ma la Corte afferma che la sola previsione pianificatoria non basta a fondare l’esenzione.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    È richiamato come parametro del minimo costituzionale della motivazione.

Massime di principio

  • L’esenzione ICI prevista per gli enti non commerciali opera solo in presenza congiunta del requisito soggettivo dell’ente e del requisito oggettivo della concreta destinazione dell’immobile ad attività tassativamente agevolate svolte con modalità non commerciali.
  • La sola destinazione urbanistica impressa dal piano regolatore a fini assistenziali non basta a integrare il presupposto agevolativo se l’area è ancora in fase meramente progettuale o se manca un concreto e tempestivo impegno edificatorio dimostrato da atti amministrativi e dal titolo abilitativo edilizio.
  • Quando si discute di aree edificabili o di fabbricati da costruire/ristrutturare, la nozione di destinazione rilevante ai fini dell’esenzione richiede un comportamento attivo e dinamico del proprietario volto a realizzare concretamente e senza ingiustificati arresti la destinazione protetta.
  • Il mancato utilizzo temporaneo dell’immobile non esclude l’esenzione solo se è collegato a una situazione transitoria che non interrompe la strumentalità del bene all’attività agevolata; al contrario, l’assenza di uso effettivo può essere indice della cessazione della destinazione protetta.
  • Nel giudizio di cassazione, la censura di motivazione è ammissibile solo nei casi di anomalia motivazionale radicale, non essendo più deducibili la mera contraddittorietà logica o l’insufficienza argomentativa.
  • Le norme agevolative di natura speciale sono di stretta interpretazione e non possono essere applicate analogicamente o estensivamente oltre le ipotesi tipiche previste dal legislatore.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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