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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16394/2024 del 12/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Gli eredi impugnavano una sentenza della Commissione tributaria regionale che, in riforma parziale della decisione di primo grado, aveva ritenuto legittimo un avviso di liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate, in relazione alla successione di una contribuente, recuperava a tassazione alcune donazioni fatte in vita dalla de cuius ai figli, assumendo l'assorbimento della franchigia per effetto del c.d. coacervo tra relictum e donatum. Con il primo motivo denunciavano nullità della sentenza per contrasto tra motivazione, che sembrava aderire alla tesi dei contribuenti circa il superamento del coacervo con la nuova imposta di successione, e dispositivo, che invece affermava la legittimità dell'imposta, salvo le sanzioni. Con il secondo motivo deducevano violazione e falsa applicazione dell'art. 8, comma 4, TUS, sostenendo che la giurisprudenza di legittimità aveva ormai escluso il coacervo delle donazioni ai fini non solo delle aliquote, ma anche della franchigia. Successivamente i ricorrenti hanno informato la Corte che, dopo la proposizione del ricorso, la sentenza impugnata era stata corretta dalla Commissione tributaria regionale, con esito totalmente favorevole per loro, facendo venir meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio di cassazione.

La decisione

La Corte ha preso atto della sopravvenuta correzione della sentenza impugnata da parte della Commissione tributaria regionale, correzione che aveva reso i ricorrenti totalmente vittoriosi nel giudizio d'appello. Di conseguenza ha dichiarato l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso per carenza di interesse. Ha inoltre compensato le spese del giudizio di legittimità e ha escluso il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando, dopo la proposizione del ricorso per cassazione, interviene un provvedimento correttivo della sentenza impugnata che elimina l'interesse del ricorrente a coltivare l'impugnazione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • L'interesse ad agire e a impugnare deve permanere sino alla decisione: se la parte diventa totalmente vittoriosa per effetto di una correzione della sentenza, viene meno il presupposto processuale per la prosecuzione del giudizio di legittimità.
  • In presenza di una sopravvenuta carenza di interesse determinata da un evento successivo alla proposizione del ricorso, la Corte può regolare le spese in modo compensativo, tenendo conto della peculiarità della vicenda processuale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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