Cassazione Civile, Ordinanza n. 16920/2024 del 19/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministratore locale)
La controversia
Gli elettori hanno impugnato la sentenza d'appello che aveva respinto la loro azione volta a far dichiarare l'ineleggibilità e la decadenza del sindaco eletto, sostenendo che costui, dipendente del Comune, avrebbe dovuto collocarsi in aspettativa non retribuita entro il termine di presentazione delle candidature e per l'intero periodo del mandato. Secondo i ricorrenti, la prima aspettativa era limitata alla sola campagna elettorale fino alla proclamazione; dopo l'elezione sarebbe intervenuta una nuova richiesta di aspettativa formulata il giorno successivo alla proclamazione, quindi tardivamente, con una soluzione di continuità che avrebbe lasciato sussistere la causa di ineleggibilità o comunque una decadenza non sanata. Con il quarto motivo hanno poi contestato la liquidazione delle spese, assumendo che, trattandosi di azione popolare elettorale, la controversia andasse ricondotta a uno scaglione di valore minimo e che comunque dovessero applicarsi i minimi tariffari.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi tre motivi e inammissibile il quarto. Ha preliminarmente accolto l'eccezione di tardività del controricorso, sicché non ne ha tenuto conto, ma ciò non ha inciso sull'esito. La Corte ha affermato che il dipendente comunale candidato aveva presentato tempestivamente domanda di aspettativa non retribuita prima della presentazione delle liste e che tale aspettativa era stata concessa sino alla proclamazione; dopo l'elezione, una nuova richiesta aveva assicurato la prosecuzione dell'aspettativa per il mandato. In questa sequenza non vi era una causa di ineleggibilità originaria, poiché durante la campagna elettorale il candidato era già in aspettativa, e l'eventuale scopertura successiva alla proclamazione integrava semmai una situazione di perdita sopravvenuta della condizione di eleggibilità, rimovibile ex art. 69 TUEL, poi in fatto rimossa. Quanto alle spese, la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché la materia elettorale non comporta una controversia su diritti patrimoniali monetizzabili e la liquidazione rientra nel potere discrezionale del giudice. Il ricorso è stato quindi rigettato e non sono state liquidate spese per la mancata tempestiva costituzione dell'intimato; è stato inoltre disposto l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 60, commi 1, 3 e 7, D.Lgs. n. 267/2000
La causa di ineleggibilità del dipendente comunale non opera se l'interessato cessa dalle funzioni, anche mediante collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature; la disciplina va letta in funzione della tutela della par condicio e dell'assenza di indebiti condizionamenti del voto.
La perdita delle condizioni di eleggibilità dopo l'elezione determina decadenza dalla carica; la norma ricomprende le situazioni sopravvenute successive alla consultazione elettorale.
Quando si verifichi una causa di ineleggibilità o incompatibilità dopo l'elezione, l'interessato dispone di dieci giorni per formulare osservazioni o eliminare la causa; la rimozione è possibile anche ex post nei casi previsti.
Il termine di dieci giorni decorre, in caso di azione giurisdizionale, dalla notificazione del ricorso.
Richiamato dai ricorrenti nel quadro della disciplina elettorale locale; la Corte lo menziona nell'ambito delle censure, senza attribuirgli un autonomo contenuto decisivo.
sentenza Corte costituzionale n. 56/2017
Dimissioni e aspettativa sono strumenti entrambi idonei a evitare il rischio di inquinamento del voto mediante la cessazione, definitiva o temporanea, dalle funzioni; gli effetti dell'aspettativa decorrono dal provvedimento amministrativo di concessione.
Invocato per censurare il preteso travisamento delle risultanze documentali, ma la doglianza è stata assorbita nell'infondatezza complessiva dei motivi sulla ineleggibilità.
Norma sul ricorso per cassazione richiamata dai ricorrenti per dedurre violazioni di legge e vizi di motivazione/processo.
La liquidazione delle spese processuali è rimessa al potere discrezionale del giudice; in una controversia elettorale non patrimoniale non è richiesto un criterio di valore minimo come sostenuto dai ricorrenti.
Nel procedimento elettorale tutti i termini sono dimezzati; per tale ragione il controricorso depositato oltre il termine ridotto è stato dichiarato tardivo.
Il termine per il controricorso va calcolato tenendo conto della riduzione della metà prevista per il rito elettorale.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel contenzioso sull'ineleggibilità dei dipendenti comunali candidati alle elezioni locali, il collocamento in aspettativa non retribuita tempestivamente richiesto e concesso prima della scadenza per le candidature è idoneo a neutralizzare la causa di ineleggibilità durante la campagna elettorale.
- Se, dopo l'elezione, il soggetto rientra in servizio senza aspettativa, la situazione integra una possibile perdita sopravvenuta della condizione di eleggibilità o una causa di incompatibilità/decadenza, rimovibile nei termini previsti dalla disciplina degli enti locali, anche con effetto sanante ex post nei limiti consentiti dalla norma.
- La disciplina elettorale locale va interpretata secondo la sua ratio sostanziale di tutela della par condicio e di prevenzione di indebiti condizionamenti del voto, evitando letture meramente formalistiche che prescindano dall'effettiva assenza di rischio per il corpo elettorale.
- L'azione elettorale di tipo popolare non è di per sé assimilabile a una controversia di valore patrimoniale determinato; perciò la liquidazione delle spese processuali non segue automaticamente parametri di valore minimo, ma resta nel potere discrezionale del giudice.
- Nel rito elettorale i termini processuali sono ridotti della metà e la tardività del controricorso va verificata secondo tale regola speciale.
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