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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06095/2026 del 17/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

L’Amministrazione finanziaria aveva notificato a due ex soci, quali successori della società estinta cancellata dal registro delle imprese, cinque avvisi di accertamento per maggiori imposte IRES, IRAP e IVA relative ad anni in cui la società era ancora in vita. I contribuenti avevano impugnato gli atti sostenendo che non potessero essere chiamati a rispondere ex art. 2495 c.c. perché dal bilancio finale di liquidazione risultava che nessun utile era stato distribuito ai soci. La CTP aveva accolto i ricorsi; la CTR aveva invece riformato, ritenendo sussistente la responsabilità degli ex soci. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 1 d.lgs. 546/1992, per asserita pronuncia su domanda nuova introdotta in appello dall’Ufficio, consistente nella mera declaratoria di responsabilità patrimoniale dei soci ex art. 2495 c.c., e per mancato rispetto del thema decidendum; 2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la mancata distribuzione di utili in sede di liquidazione, che a loro dire escludeva la responsabilità per i debiti sociali.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, affermando che, una volta estinta la società per cancellazione dal registro delle imprese, gli ex soci succedono nei rapporti debitori residui della società ai sensi dell’art. 2495 c.c., indipendentemente dalla prova dell’effettiva distribuzione di somme in sede di liquidazione. Ha precisato che la questione della concreta riscossione di utilità rileva, semmai, nella fase esecutiva, non già nella fase di accertamento della legittimazione passiva a ricevere l’atto impositivo. Ha inoltre osservato che, nel caso concreto, l’atto dell’Ufficio riguardava maggior imponibile derivante da operazioni inesistenti e ricavi occultati, sicché gli ex soci dovevano contestare il merito della pretesa tributaria. Sono state poste a carico dei ricorrenti le spese di lite e l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato come parametro del vizio di ultrapetizione; la Corte esclude che la CTR abbia pronunciato su domanda nuova.

  • art. 1 d.lgs. n. 546/1992

    È evocato dai ricorrenti per sostenere i limiti del processo tributario, ma la doglianza è respinta.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del motivo di violazione di legge dedotto in cassazione.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È il parametro del motivo di omesso esame di fatto decisivo dedotto in cassazione.

  • art. 2495 c.c.

    La cancellazione della società comporta estinzione e successione dei soci nei debiti residui; la responsabilità dei soci non dipende, ai fini dell’accertamento della pretesa, dalla prova dell’effettiva distribuzione di utili, che rileva semmai in executivis.

  • art. 28, comma 4, L. n. 175/2014

    È ritenuto inapplicabile ratione temporis perché la cancellazione della società è anteriore e la norma non ha efficacia retroattiva.

  • art. 36, comma 3, d.P.R. n. 602/1973

    È distinta dalla responsabilità ex art. 2495 c.c.; configura una responsabilità sussidiaria dei soci che abbiano ricevuto beni o denaro in specifici periodi o in liquidazione, non coincidente con la successione nei debiti sociali.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È menzionato per il deposito della memoria nel procedimento camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato come parametro dell’importo dell’ulteriore contributo unificato dovuto.

Massime di principio

  • Quando la società è cancellata dal registro delle imprese, gli ex soci succedono nei rapporti debitori residui della società estinta e possono essere destinatari dell’atto impositivo anche se non risulti, allo stato, alcuna distribuzione di somme in sede di liquidazione.
  • La mancata percezione di utili o di somme di liquidazione non esclude la legittimazione passiva dell’ex socio nella fase di accertamento; tale circostanza può assumere rilievo nella fase esecutiva per delimitare l’aggressione patrimoniale.
  • La pretesa tributaria indirizzata contro gli ex soci deve essere contestata nel merito, ove si deduca l’inesistenza o l’erroneità del maggior imponibile; non è sufficiente opporre la sola assenza di riparti liquidatori.
  • La responsabilità ex art. 2495 c.c. va tenuta distinta dalla diversa responsabilità sussidiaria prevista dall’art. 36 d.P.R. n. 602/1973, che presuppone specifici trasferimenti di beni o denaro ai soci.
  • La domanda dell’Amministrazione finanziaria di ottenere un titolo nei confronti dei soci estinti è giustificata anche dalla possibile esistenza di beni, diritti o sopravvenienze non compresi nel bilancio finale di liquidazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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