Cassazione Civile, Ordinanza n. 13704/2025 del 22/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla valutazione, nelle Graduatorie Provinciali Supplenze, del servizio militare di leva svolto dal docente non in costanza di nomina scolastica. Il docente, iscritto in seconda fascia nelle classi di concorso A045 e A047, aveva visto inizialmente attribuiti punti anche per il servizio militare prestato; successivamente l’Amministrazione scolastica, applicando l’O.M. n. 60/2020, aveva eliminato integralmente tali punti perché il servizio non era stato prestato "in costanza di nomina". Il docente aveva chiesto la disapplicazione dell’ordinanza ministeriale e il riconoscimento del punteggio, deducendo la violazione dell’art. 485, comma 7, d.lgs. n. 297/1994 e dell’art. 2050 d.lgs. n. 66/2010. Il Tribunale aveva rigettato, ma la Corte d’appello aveva accolto l’impugnazione, ritenendo che il servizio militare obbligatorio dovesse essere valutato ai fini dell’anzianità e del punteggio anche se svolto fuori dal rapporto di impiego, per evitare una disparità di trattamento. Il Ministero ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 2050, comma 1, d.lgs. n. 66/2010, sostenendo che la norma non impone l’equiparazione piena invocata dal docente e che la Corte territoriale avrebbe male interpretato i precedenti di legittimità, richiamando anche Cass. nn. 22432/2024 e 22429/2024.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo del Ministero. Ha distinto il caso deciso dai precedenti invocati dall’Amministrazione, osservando che quelli riguardavano una disciplina regolamentare successiva che comunque attribuiva un punteggio al servizio militare svolto non in costanza di rapporto, mentre nel caso in esame l’O.M. n. 60/2020 aveva previsto la valutabilità del servizio militare solo se prestato in costanza di nomina, con conseguente totale esclusione del punteggio per il servizio prestato fuori rapporto. La Corte ha quindi ritenuto applicabile il proprio orientamento consolidato, secondo cui una simile esclusione è illegittima perché l’art. 2050 d.lgs. n. 66/2010, letto con l’art. 485, comma 7, d.lgs. n. 297/1994 e coerentemente con l’art. 52, comma 2, Cost., impone che il servizio di leva e quello civile equiparato siano sempre utilmente valutabili, anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro, e comunque non possano essere privati della valutazione minima prevista per i servizi presso enti pubblici. Ha dunque confermato la disapplicazione dell’O.M. n. 60/2020 operata dalla Corte d’appello. Il ricorso è stato rigettato; nessuna pronuncia sulle spese per mancanza di difese dell’intimato; escluso, per il Ministero, il pagamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
indicato come base del ricorso introduttivo dinanzi al Tribunale del lavoro.
art. 485, comma 7, d.lgs. n. 297/1994
richiamato dal docente a sostegno della valutazione del servizio militare ai fini della carriera scolastica; la Corte lo legge in coordinamento con l’art. 2050 d.lgs. n. 66/2010, nel senso che il servizio di leva resta utilmente valutabile.
il comma 1 impone che il servizio militare sia valutato nei concorsi e nelle graduatorie con lo stesso punteggio dei servizi civili presso enti pubblici; il comma 2 non limita il comma 1, ma ne specifica la portata, imponendo che il servizio reso in costanza di rapporto sia valutato a tutti gli effetti.
richiamato come disposizione analoga, per il servizio civile sostitutivo, a quella sul servizio militare; conferma la struttura della disciplina invocata dalla Corte.
art. 52, comma 2, Cost.
utilizzato come criterio di razionalità costituzionale: chi è chiamato a un servizio obbligatorio nell’interesse della nazione non deve perdere la valutazione utile del servizio a fini concorsuali o selettivi.
O.M. 10 luglio 2020, n. 60
"Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina"
disposizione regolamentare disapplicata perché illegittima nella parte in cui esclude la valutazione del servizio militare non prestato in costanza di nomina.
D.M. n. 50/2021
menzionato solo per differenziare la fattispecie decisa in precedenti relativi al personale ATA, nei quali il servizio prestato fuori rapporto era comunque valorizzato con un punteggio.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
la Corte esclude la debenza dell’ulteriore contributo unificato nei confronti dell’Amministrazione dello Stato, esonerata dal versamento materiale per prenotazione a debito.
Massime di principio
- Il servizio militare di leva e il servizio civile ad esso equiparato devono essere valutati ai fini concorsuali e di graduatoria in modo non inferiore ai servizi prestati presso altri enti pubblici; una disciplina regolamentare che ne escluda integralmente la valorizzazione per il solo fatto che il servizio non sia stato svolto in costanza di rapporto è illegittima.
- L’art. 2050 d.lgs. n. 66/2010 va letto in modo unitario: il comma 1 pone il principio generale della valutazione del servizio militare con il medesimo punteggio dei servizi civili, mentre il comma 2 non restringe tale principio, ma impone di considerare anche il servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, senza consentire l’eliminazione del punteggio per il servizio prestato fuori rapporto.
- In materia di graduatorie scolastiche, le fonti subordinate devono essere disapplicate se introducono una esclusione totale della valutazione del servizio militare incompatibile con la disciplina primaria e con il principio di ragionevolezza e parità di trattamento.
- Ai fini del contributo unificato, le Amministrazioni dello Stato non sono tenute al versamento dell’ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 quando operano tramite il meccanismo della prenotazione a debito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 22 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13675/2025 del 22/05/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 22 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13680/2025 del 22/05/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 22 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13681/2025 del 22/05/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 22 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13683/2025 del 22/05/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 22 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13684/2025 del 22/05/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 22 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13685/2025 del 22/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →