Cassazione Civile, Ordinanza n. 26755/2022 del 12/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine da una cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 per IVA, IRPEF, IRAP e accessori relativi all'anno d'imposta 2004, in parte annullata in primo grado e poi parzialmente confermata in appello dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia, che ha escluso l'IRAP per difetto di autonoma organizzazione ma ha ritenuto legittima la restante pretesa. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., denunciando la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR avrebbe fondato la decisione su una questione non devoluta dall'Agenzia in appello, ossia l'infondatezza dell'eccezione relativa alla mancata notifica di un previo avviso di accertamento. L'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. Nelle more il ricorrente aveva anche rappresentato di aver aderito alla procedura di definizione agevolata di cui al d.l. n. 119 del 2018, con richiesta di sospensione, ma senza produrre documentazione idonea a determinare la sospensione o l'estinzione del giudizio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la censura era inammissibile per più ragioni: difetto di interesse del contribuente a denunciare la violazione dell'art. 112 c.p.c. con riferimento all'atto di appello della controparte; contraddittorietà e incomprensibilità della doglianza, poiché la CTR aveva esaminato la questione proprio perché sollevata dal contribuente; infondatezza comunque del rilievo, essendo la soluzione adottata conforme a giurisprudenza consolidata secondo cui, in caso di cartella emessa ex art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973, non è necessario un preventivo avviso di accertamento in assenza di incertezze rilevanti sulla dichiarazione. La Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973
cartella esattoriale ex art.36 bis del d.P.R. n.600/73
consente l'iscrizione a ruolo e l'emissione della cartella senza previo avviso di accertamento, nei limiti dell'attività di controllo automatizzato e in assenza di incertezze rilevanti sulla dichiarazione.
violazione e falsa applicazione dell'art.112 cod. proc. civ.
non può essere utilmente invocato per censurare la pronuncia in relazione a una questione che il giudice d'appello ha deciso su eccezione della stessa parte ricorrente; la doglianza deve essere specifica, pertinente e non contraddittoria.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
in relazione all'art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ.
il motivo era formulato come vizio di nullità della sentenza per violazione di norma processuale, ma è stato ritenuto inammissibile per difetto di interesse, contraddittorietà e inconducenza.
procedure di cui al d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
la mera produzione di una stampa di adesione alla definizione agevolata, priva di sottoscrizione e non assistita da ulteriore documentazione idonea, non bastava a determinare la sospensione o l'estinzione del processo.
convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136
norma di conversione richiamata in relazione alla definizione agevolata invocata dal ricorrente.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
in caso di inammissibilità del ricorso sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la censura di nullità per violazione dell'art. 112 c.p.c. è inammissibile se manca un concreto interesse della parte a dolersi del supposto vizio oppure se la doglianza è costruita in modo contraddittorio rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.
- La deduzione di ultrapetizione o extrapetizione richiede di confrontarsi con il reale contenuto della decisione: se il giudice di merito ha esaminato una questione perché effettivamente sollevata dalla stessa parte che ricorre, la censura è priva di pertinenza.
- In materia di controllo automatizzato ex art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973, la cartella di pagamento può essere emessa senza previo avviso di accertamento quando non vi siano incertezze rilevanti sui dati della dichiarazione.
- La mera allegazione di adesione a procedure di definizione agevolata non produce di per sé sospensione o estinzione del processo se non è accompagnata da documentazione idonea a provarne l'effettiva perfezione nei modi richiesti dalla legge.
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