Cassazione Civile, Ordinanza n. 30253/2024 del 25/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La lite origina da un decreto ingiuntivo richiesto per il pagamento del saldo debitore di un rapporto di finanziamento formalmente qualificato come apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria, stipulato nel 1996 e poi ceduto. I debitori hanno opposto il decreto deducendo, in sintesi, l’illegittimità di clausole relative ad anatocismo, interessi ultralegali, commissione di massimo scoperto e addebito di valute, nonché la nullità o inefficacia della pattuizione sugli interessi per superamento dei tassi soglia antiusura, sostenendo inoltre che il contratto dovesse essere riqualificato come mutuo ipotecario, con applicazione dell’art. 1815 c.c. e della disciplina sull’usura. Il Tribunale ha riqualificato il rapporto come apertura di credito in conto corrente, ha escluso c.m.s. e usura, ma ha ricalcolato il saldo espungendo anatocismo e interessi ultralegali. La Corte d’appello ha confermato, respingendo il motivo sulla riqualificazione in mutuo e sull’invocata frode alla legge, ritenendo che il contratto fosse stato concluso prima della prima rilevazione dei tassi soglia e che mancasse prova utilizzabile del superamento del tasso soglia. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione della legge n. 108/1996 e dell’art. 1815 c.c., assumendo che la disciplina antiusura si applichi anche ai contratti stipulati dopo l’entrata in vigore della legge ma prima della prima rilevazione dei tassi soglia e che non sia necessario un intento elusivo; 2) violazione dei criteri ermeneutici contrattuali, per avere la Corte d’appello valorizzato la causa concreta e le intenzioni delle parti anziché lo schema tipico, sostenendo la riconducibilità al mutuo anche sulla base delle istruzioni UIC; 3) omesso esame di un fatto decisivo, perché il tasso applicato al 30.6.1998 sarebbe stato del 16% a fronte di un tasso soglia del 12,43%; 4) violazione dell’art. 115 c.p.c., assumendo assolto l’onere probatorio per mancata contestazione e sostenendo che i decreti ministeriali sul TEGM fossero conoscibili d’ufficio ex art. 113 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo richiamando il principio delle Sezioni Unite secondo cui il sopravvenuto superamento del tasso soglia nel corso del rapporto non determina nullità o inefficacia della clausola sugli interessi stipulata in origine, né consente di qualificare come contraria a buona fede la richiesta di interessi pattuiti validamente al momento della stipula; ha quindi escluso che la disciplina antiusura potesse operare nel senso preteso dai ricorrenti. Ha dichiarato assorbiti il terzo e il quarto motivo nella parte in cui miravano a dimostrare l’usurarietà sopravvenuta, osservando che l’eventuale errore della Corte territoriale sulla necessità di produrre i decreti ministeriali non era decisivo, perché la decisione si fondava correttamente sull’assenza di usura per sopravvenienza. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non confrontato con la ratio decidendi: la Corte d’appello aveva infatti negato la nullità per usura e aveva preso in considerazione anche l’ipotesi che il contratto fosse un mutuo, senza decidere la questione di qualificazione come necessaria ai fini del rigetto. Ha inoltre respinto l’eccezione della resistente di estinzione/rinuncia del ricorso ex art. 380-bis c.p.c., ritenendo non applicabile tale disciplina al procedimento ordinario. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti alle spese e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
la sanzione della non debenza degli interessi non opera quando non sia configurabile usura rilevante secondo la disciplina applicabile al momento della pattuizione; il sopravvenuto superamento del tasso soglia non basta a far scattare la nullità o inefficacia della clausola.
la legge antiusura va letta nel senso che i decreti ministeriali di rilevazione dei tassi medi integrano la disciplina, ma il superamento sopravvenuto della soglia non incide, da solo, sulla validità della pattuizione originaria.
la frode alla legge è esclusa quando non sia configurabile, al momento della conclusione del contratto, un intento elusivo della disciplina antiusura.
richiamato tra le norme ermeneutiche invocate dai ricorrenti per la qualificazione del contratto.
richiamato tra le norme sulla illiceità della causa invocate dai ricorrenti.
richiamato dai ricorrenti a sostegno della dedotta illiceità del motivo.
richiamato dai ricorrenti quale criterio interpretativo del contratto.
richiamato dai ricorrenti quale criterio interpretativo del contratto.
norma processuale invocata per denunciare violazioni di legge e omesso esame di fatto decisivo.
invocato dai ricorrenti per sostenere che l’onere probatorio fosse assolto in difetto di contestazione specifica.
richiamato per affermare che i decreti ministeriali sui tassi medi sono fonti normative conoscibili d’ufficio dal giudice.
l’eccezione di estinzione/rinuncia è stata respinta perché la disposizione riguarda il procedimento accelerato per ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, non il rito ordinario.
è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
richiamato per la liquidazione delle spese di lite.
Massime di principio
- Il sopravvenuto superamento del tasso soglia usurario durante l’esecuzione del rapporto non determina, di per sé, la nullità o inefficacia della clausola sugli interessi validamente pattuita alla stipula, né consente automaticamente di applicare la sanzione dell’art. 1815, comma 2, c.c.
- Ai fini della verifica dell’usura occorre avere riguardo alla disciplina vigente e ai parametri di riferimento esistenti al momento della conclusione della clausola; la mera variazione successiva del mercato non integra, da sola, frode alla legge o violazione della buona fede.
- Quando la ratio decidendi della sentenza impugnata si fonda su una ragione autonoma e decisiva, sono inammissibili i motivi che si limitano a criticare questioni non affrontate o non decisive rispetto a quella ratio.
- I decreti ministeriali di rilevazione dei TEGM, pubblicati in Gazzetta Ufficiale, sono fonti integrative del diritto e il giudice deve conoscerli d’ufficio in base al principio iura novit curia.
- L’errore del giudice di merito sulla necessità di allegare o produrre un atto normativo non comporta cassazione se la decisione resta sorretta da una autonoma e corretta ragione decisoria non incisa da quel vizio.
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