Cassazione Civile, Ordinanza n. 04780/2023 del 15/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di processi verbali di constatazione, l’amministrazione finanziaria notificava a una società di capitali un avviso di accertamento per IRPEG, IRAP e IVA relativo all’anno d’imposta 1998, fondato su maggiori ricavi non dichiarati desunti da movimentazioni bancarie ritenute ingiustificate su conti correnti intestati alla società, ai soci e a un soggetto formalmente terzo, indicato come preposto. La società impugnava l’atto e, dopo un primo parziale accoglimento, in appello il giudizio si concludeva con rigetto sia dell’appello dell’Ufficio sia di quello incidentale della contribuente. Nel frattempo la società veniva cancellata dal registro delle imprese e il giudizio era riassunto dall’ex socio e liquidatore. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia deduceva: 1) violazione degli artt. 32 e 39 del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 54 del d.P.R. n. 633/1972, in combinato con gli artt. 2729 e 2697 c.c., sostenendo che la CTR aveva erroneamente preteso dall’Ufficio la prova della fittizietà dell’intestazione del conto a un terzo, senza valorizzare gli elementi presuntivi emersi in verifica (stretta parentela con l’amministratore e collaborazione continuativa nella società) idonei a ricondurre alla società le movimentazioni bancarie; 2) omesso esame di fatti decisivi, per non avere la CTR considerato gli stessi elementi presuntivi che rendevano riferibili all’ente le operazioni annotate sul conto formalmente intestato al terzo.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che, in tema di accertamenti bancari, la riferibilità alla società delle movimentazioni su conti formalmente intestati a soggetti terzi può essere desunta anche in via presuntiva quando emergano elementi sintomatici della sostanziale sovrapposizione tra intestatario e ente verificato; in tal caso opera l’inversione dell’onere della prova, che grava sul contribuente, il quale deve fornire una prova analitica e contraria della estraneità delle singole operazioni all’attività d’impresa o della loro diversa origine. La CTR, richiedendo all’Ufficio una prova della fittizietà dell’intestazione e non applicando correttamente la presunzione legale relativa, ha dunque violato il diritto vivente richiamato dalla Corte.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione
È richiamato come parametro del motivo di legittimità per denunciare la violazione di legge in materia di accertamento bancario.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
omesso esame circa un fatto decisivo e controverso
È invocato per censurare la mancata considerazione, da parte del giudice di merito, di elementi presuntivi decisivi ai fini della riferibilità delle movimentazioni alla società.
art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Le movimentazioni sui conti bancari si presumono riferibili a operazioni imponibili; la presunzione opera anche rispetto a conti intestati formalmente a terzi quando vi siano elementi sintomatici di riferibilità alla società, con inversione dell’onere della prova a carico del contribuente.
art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
È richiamato in combinazione con l’art. 32 per fondare l’accertamento induttivo basato sulle risultanze bancarie.
art. 51 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Le risultanze dei conti bancari possono essere utilizzate anche in materia IVA; l’accesso non è limitato ai soli conti intestati al contribuente, potendo riguardare anche conti di soci, familiari o soggetti formalmente terzi se vi sono indici di riferibilità all’ente.
art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
È richiamato quale base normativa dell’accertamento IVA insieme alle norme sulle indagini bancarie.
La Corte richiama la disciplina delle presunzioni semplici per affermare che gli elementi sintomatici possono fondare la riferibilità delle operazioni alla società.
È richiamato per ribadire il riparto dell’onere della prova: una volta emersi gli indici sintomatici, spetta al contribuente fornire la prova contraria analitica.
Massime di principio
- In tema di indagini bancarie fiscali, l’Amministrazione può utilizzare le movimentazioni di conti formalmente intestati a soggetti terzi quando emergano elementi sintomatici che rendano plausibile la sostanziale riferibilità di tali operazioni al contribuente verificato.
- La prova della fittizietà dell’intestazione del conto non è necessaria in via assoluta in ogni caso: basta che l’Ufficio alleghi e dimostri indizi gravi, precisi e concordanti di collegamento tra il conto e l’ente; a quel punto l’onere di dimostrare l’estraneità delle operazioni si sposta sul contribuente.
- Le presunzioni legali in materia di indagini bancarie operano come presunzioni relative e consentono l’accertamento anche sulla base delle sole risultanze finanziarie, senza che l’Ufficio debba ricercare ulteriori riscontri esterni.
- Nei rapporti tra società di capitali e conti intestati a soci, amministratori, familiari o soggetti in rapporto di stretta contiguità, la vicinanza personale e funzionale può costituire base presuntiva sufficiente per imputare alla società le somme movimentate, salvo prova analitica contraria.
- Il giudice di merito che pretenda dall’Ufficio la prova piena della simulazione o fittizietà dell’intestazione, ignorando la presunzione legale e l’inversione dell’onere probatorio, viola le norme in materia di accertamento bancario.
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