Cassazione Civile, Ordinanza n. 22408/2023 del 25/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una decisione definitiva che aveva riconosciuto a un contribuente il diritto al rimborso del 90% dell'IRPEF versata in eccedenza per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992, in applicazione della disciplina agevolativa per i soggetti colpiti dal sisma del 1990. Nel successivo giudizio di ottemperanza, il contribuente aveva chiesto l'attuazione del giudicato. L'Amministrazione finanziaria aveva dedotto di aver già eseguito in parte il pagamento e sosteneva che il rimborso dovesse comunque essere ridotto secondo la disciplina sopravvenuta che limita l'erogazione dei rimborsi nei limiti delle risorse stanziate, con eventuale falcidia percentuale. La sentenza di ottemperanza aveva invece ritenuto che tale disciplina non incidesse sul giudicato di cognizione e aveva accolto la domanda del contribuente. In cassazione, l'Agenzia ha proposto due motivi: con il primo ha lamentato che il giudice dell'ottemperanza avesse ordinato il pagamento dell'intero importo residuo senza considerare che era già stato effettuato un pagamento parziale; con il secondo ha denunciato violazione della normativa sopravvenuta sui rimborsi, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto applicare le modalità di attuazione previste dall'art. 1, comma 665, l. n. 190/2014, come modificato dall'art. 16-octies d.l. n. 91/2017, e quindi verificare la capienza dei fondi e le eventuali riduzioni. Il contribuente ha resistito eccependo, tra l'altro, l'inammissibilità del ricorso e rilevando che nel frattempo il pagamento era stato integrato e la procedura di ottemperanza dichiarata estinta per cessata materia del contendere.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo per sopravvenuta carenza di interesse, perché l'errore materiale indicato era stato corretto con successivo decreto del giudice dell'ottemperanza. Ha ritenuto fondato il secondo motivo nella parte in cui censurava la mancata applicazione della disciplina sopravvenuta in tema di modalità di attuazione dei rimborsi e ha ribadito che, nel giudizio di ottemperanza tributario, il giudice deve verificare la disponibilità dei fondi stanziati e, in caso di incapienza, attivare gli strumenti previsti dalla normativa di contabilità pubblica per dare piena esecuzione al giudicato. Tuttavia, poiché nelle more il contribuente aveva già ricevuto l'integrale pagamento e la procedura di ottemperanza era stata dichiarata estinta, la Corte ha escluso la necessità di cassare con rinvio e ha rigettato il ricorso, correggendo ai sensi dell'art. 384, comma 4, c.p.c. la motivazione della sentenza impugnata nei termini indicati in sentenza.
Norme richiamate
art. 9, comma 17, L. 27 dicembre 2002, n. 289
90% dell'IRPEF versata in eccedenza
richiamato come base del diritto originario al rimborso riconosciuto in cognizione ai soggetti colpiti dal sisma del 1990
art. 1, comma 665, L. 23 dicembre 2014, n. 190
norma che disciplina l'attuazione dei rimborsi nei limiti delle risorse stanziate e, in caso di incapienza, impone l'adozione delle procedure contabili previste
art. 16-octies d.l. 20 giugno 2017, n. 91, conv. in L. 3 agosto 2017, n. 123
norma sopravvenuta che regola la fase esecutiva/attuativa dei rimborsi e si applica anche ai giudizi di ottemperanza pendenti e ai titoli giudiziali
richiamato insieme alla disciplina dei fondi per i rimborsi e alla verifica della loro disponibilità in ottemperanza
art. 70 d.lgs. n. 546 del 1992
definisce il giudizio tributario di ottemperanza come strumento per dare concreta attuazione al giudicato e per precisarne il contenuto operativo
richiamato per il deposito della memoria nel procedimento camerale
art. 384, quarto comma, c.p.c.
consente la correzione della motivazione della sentenza impugnata senza cassazione con rinvio
richiamato per escludere che il pagamento successivo al ricorso integri acquiescenza preclusiva dell'impugnazione
artt. 24 Cost. e 3 Cost.
evocati per escludere profili di illegittimità costituzionale della disciplina sui limiti attuativi dei rimborsi
principi di equivalenza ed effettività del diritto dell'Unione europea
richiamati come parametro per l'interpretazione del giudizio di ottemperanza e delle procedure di attuazione del giudicato
Massime di principio
- Nel giudizio tributario di ottemperanza il giudice non si limita a constatare l'esistenza del giudicato, ma deve precisarne il contenuto operativo e adottare i provvedimenti necessari a garantirne la piena attuazione.
- La disciplina sopravvenuta che regola le modalità di erogazione dei rimborsi fiscali nei limiti delle risorse stanziate si applica anche alla fase esecutiva e ai giudizi di ottemperanza instaurati dopo la sua entrata in vigore, anche se il diritto al rimborso è stato già accertato con sentenza definitiva.
- Quando la normativa sui rimborsi prevede la verifica della capienza dei fondi, il giudice dell'ottemperanza deve accertare la disponibilità delle risorse e, in caso di incapienza, attivare gli strumenti di contabilità pubblica necessari, anche mediante commissario ad acta, senza poter introdurre una falcidia del diritto patrimoniale giudizialmente accertato.
- Il pagamento eseguito dall'amministrazione dopo la proposizione del ricorso per cassazione non integra, di per sé, acquiescenza tacita alla sentenza impugnata; per precludere l'impugnazione occorre una rinuncia espressa o atti inequivoci incompatibili con la volontà di impugnare.
- Se, nelle more del giudizio di legittimità, il credito oggetto di ottemperanza risulta integralmente soddisfatto e la procedura sia stata dichiarata estinta, la Cassazione può limitarsi a correggere la motivazione della decisione impugnata senza cassazione con rinvio.
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