Cassazione Civile, Ordinanza n. 37486/2022 del 22/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda la notifica di una cartella di pagamento per IRAP 2006. Il giudice di primo grado aveva ritenuto che la notifica non si fosse perfezionata e, conseguentemente, che la pretesa fiscale fosse prescritta. La commissione regionale, in riforma, ha invece ritenuto regolare la notifica, pur in presenza di un vizio procedurale consistente nell’omessa affissione dell’avviso di deposito alla porta del destinatario, valorizzando la spedizione della raccomandata informativa e il decorso del termine di dieci giorni di giacenza. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c., sostenendo in memoria che il vizio potesse ritenersi sanato solo se la raccomandata informativa fosse stata effettivamente ricevuta e non nel caso di plico rimasto in giacenza.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla notificazione della cartella, affermando che, nei casi di irreperibilità relativa, si applica l’art. 140 c.p.c. nel testo e nei limiti risultanti dalle pronunce della Corte costituzionale richiamate in sentenza. Ai fini del perfezionamento della notifica sono necessari tutti gli adempimenti prescritti, ma, quando la raccomandata informativa non sia ritirata, la compiuta giacenza equivale al ricevimento ai fini del perfezionamento per il destinatario. La decisione della CTR è stata quindi confermata, con condanna del ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Nella notifica in caso di irreperibilità relativa vanno eseguiti gli adempimenti prescritti; il perfezionamento per il destinatario avviene con il ricevimento della raccomandata informativa oppure, se il plico resta in giacenza, con il decorso di dieci giorni dalla spedizione, equiparandosi la compiuta giacenza al ricevimento effettivo.
art. 26, comma 4, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Per la notificazione della cartella di pagamento, nei casi previsti dall’art. 140 c.p.c., si applicano le modalità stabilite dall’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973; la norma è stata letta alla luce dell’intervento della Corte costituzionale.
art. 60, comma 1, alinea ed e), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Rileva quale disposizione richiamata per le modalità di notificazione della cartella nei casi di irreperibilità relativa, secondo il combinato disposto con l’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973.
sentenza Corte costituzionale n. 258 del 2012
Ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del richiamo generalizzato all’art. 60 d.P.R. n. 600/1973 nei casi di cui all’art. 140 c.p.c., delimitando l’ambito applicativo della disciplina.
sentenza Corte costituzionale n. 3 del 2010
Ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 140 c.p.c. nella parte in cui faceva coincidere il perfezionamento per il destinatario con la sola spedizione della raccomandata informativa, richiedendo invece il ricevimento o la compiuta giacenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso, consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
Ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nella notificazione della cartella di pagamento eseguita in ipotesi di irreperibilità relativa del destinatario, il perfezionamento per il destinatario richiede il compimento degli adempimenti previsti dalla disciplina applicabile e non può essere desunto dalla sola spedizione della raccomandata informativa.
- La mancata ricezione materiale della raccomandata informativa non impedisce il perfezionamento della notifica quando il plico sia rimasto in compiuta giacenza, poiché la giacenza decorso il termine di legge è equiparata al ricevimento ai fini notificatori.
- Le irregolarità nella sequenza degli adempimenti notificatori, se non tali da escludere il perfezionamento secondo la disciplina applicabile, non determinano inesistenza della notifica ma al più nullità sanabile secondo le regole di riferimento.
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