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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21372/2026 del 23/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente impositore)

La controversia

La lite origina da due avvisi di accertamento per l’anno 2014: uno notificato alla società, relativo a imposte sui redditi, IRAP e IVA, fondato su PVC che contestava, tra l’altro, l’indebita deduzione di costi per carburante; l’altro notificato alla socia al 50% della società, per rettifica del reddito di partecipazione ex art. 116 TUIR. In primo grado, sulla posizione della socia, la CTP aveva accolto solo in parte il ricorso, riducendo il rilievo in coerenza con quanto deciso sull’atto presupposto nei confronti della società. In appello, la CGT di secondo grado ha poi preso atto dell’annullamento totale dell’avviso presupposto emesso verso la società e ha respinto l’appello dell’Ufficio, accogliendo quello incidentale della contribuente e annullando integralmente anche l’avviso a lei notificato. In cassazione, l’Agenzia ha proposto un unico motivo denunciando nullità della sentenza e del procedimento ex art. 360, n. 4, c.p.c., per violazione dell’art. 32 d.lgs. 546/1992 e degli artt. 112 e 132 c.p.c.: secondo l’Ufficio, la CGT2 avrebbe deciso per mera adesione a una precedente sentenza resa sul presupposto senza motivare autonomamente sulle censure dell’appello, e avrebbe attribuito erroneamente efficacia vincolante a una decisione che non era ancora passata in giudicato e che, comunque, non conteneva una statuizione risolutiva sul tema dell’inerenza dei costi. La Corte ha inoltre esaminato preliminarmente la questione di procedibilità del ricorso, sollevata perché nel deposito telematico era stato caricato un atto inconferente rispetto alla presente causa; ha ritenuto però che il deposito delle ricevute PEC contenenti il ricorso corretto fosse sufficiente a rendere l’atto comunque disponibile alla Corte.

La decisione

La Corte ha ritenuto non fondata l’eccezione di improcedibilità, valorizzando il deposito telematico delle ricevute PEC di invio e consegna contenenti il ricorso corretto, idonee a rendere l’atto disponibile al Collegio in applicazione di un criterio sostanzialistico e del principio di proporzionalità. Ha però accolto il motivo di ricorso dell’Agenzia, ravvisando la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente e per mancata autonoma disamina delle censure di appello: la CGT2 si era limitata a un richiamo apodittico alla decisione resa sul presupposto, senza spiegare il percorso decisorio né verificare il reale effetto preclusivo di quella pronuncia, che non risultava passata in giudicato e non conteneva una decisione dirimente sul punto decisivo dell’inerenza dei costi. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    La mancata produzione del documento richiesto non comporta improcedibilità se l’atto risulta comunque nella disponibilità della Corte tramite il fascicolo telematico o le ricevute PEC depositate, secondo un approccio sostanzialistico e proporzionato.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Richiamato per la proposta di definizione del giudizio in camera di consiglio.

  • art. 156 c.p.c.

    La costituzione della controparte non sana la violazione di una regola di procedibilità quando si tratti di inosservanza di termini perentori e non di mere forme.

  • art. 32 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La decisione tributaria deve confrontarsi con le difese di appello e non può risolversi in un richiamo meramente adesivo a una precedente sentenza.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda e sulle censure devolute, senza ometterne l’esame.

  • art. 132 c.p.c.

    La sentenza è nulla se priva del minimo contenuto motivazionale, o se motivata solo in modo apparente.

  • art. 111 Cost.

    La motivazione della decisione deve raggiungere il minimo costituzionale di completezza e intelligibilità.

  • art. 2909 c.c.

    L’efficacia vincolante del giudicato presuppone un accertamento definitivo; una sentenza non passata in giudicato non produce automaticamente effetti preclusivi.

  • art. 337, comma 2, c.p.c.

    La Corte richiama la possibilità di sospensione facoltativa come soluzione processuale da valutare quando la decisione dipende da altra controversia pendente.

  • art. 116 TUIR

    Base normativa della tassazione per trasparenza del reddito di partecipazione della socia.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, l’improcedibilità per mancato deposito dell’atto può essere esclusa quando il ricorso corretto risulti comunque nella disponibilità della Corte per effetto del tempestivo deposito delle ricevute PEC e del fascicolo telematico, purché non vi sia incertezza sulla paternità e sul contenuto dell’impugnazione.
  • La sanzione processuale dell’improcedibilità va applicata in modo proporzionato e non può tradursi in una compressione irragionevole del diritto di difesa quando la funzione del deposito risulti comunque assolta.
  • La sentenza tributaria di appello è nulla per difetto di motivazione se non affronta le censure devolute e si limita a recepire acriticamente altra decisione, senza esplicitare il percorso logico-giuridico che conduce al rigetto o all’accoglimento delle domande.
  • Il richiamo a una decisione resa in un giudizio presupposto non basta, da solo, a fondare l’esito del giudizio dipendente se quella decisione non è definitiva o non contiene un accertamento realmente decisivo sul punto controverso.
  • Quando una controversia dipende dall’esito di altro giudizio ancora pendente, il giudice deve valutare gli strumenti processuali idonei a coordinare le decisioni, inclusa la sospensione facoltativa, per evitare motivazioni solo apparenti o preclusioni non ancora consolidate.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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