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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06808/2025 del 14/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un soggetto ha convenuto il fratello davanti al Tribunale di Milano chiedendo di accertare l'usucapione di un appartamento sito in Milano. Nel corso del giudizio è intervenuta la Procura della Repubblica, chiedendo l'estensione del contraddittorio all'Agenzia del Demanio perché il bene era stato acquisito al patrimonio dello Stato a seguito di confisca; l'Agenzia si è costituita resistendo, mentre il convenuto è rimasto contumace. Il Tribunale ha rigettato la domanda e la Corte d'appello ha confermato, ritenendo che il rapporto iniziale con l'immobile fosse di mera detenzione, non di possesso utile ad usucapionem, e che non fosse stata provata l'interversione del possesso. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a quattro motivi: (1) violazione dell'art. 1141 c.c. per avere la Corte escluso l'interversione nonostante l'uso continuativo, pacifico e pubblico dell'immobile per oltre vent'anni; (2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi per la mancata ammissione di prove testimoniali e documentali dirette a dimostrare il possesso uti dominus, nonché per la valutazione del pagamento di un'indennità al custode, della rinuncia all'eredità paterna e degli atti compiuti dal fratello; (3) violazione dell'art. 1158 c.c. e della normativa sulla confisca per avere la Corte attribuito alla confisca valore di acquisto a titolo originario dello Stato; (4) ulteriore violazione dell'art. 116 c.p.c. e vizio motivazionale per la valutazione delle risultanze istruttorie e dei comportamenti delle parti in relazione alla situazione ereditaria e possessoria. La Suprema Corte ha ritenuto inammissibili i motivi, osservando in particolare che la censura sulla confisca era comunque priva di interesse perché la decisione di merito si reggeva autonomamente sulla mancata prova dell'interversione del possesso; che il vizio di omesso esame non è deducibile in presenza di doppia conforme; che non era ammissibile in cassazione una diversa lettura del materiale probatorio; e che non vi era violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nei limiti in cui il giudice di merito aveva semplicemente valutato le prove ritualmente acquisite. Il ricorso è stato dunque dichiarato inammissibile, con applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002 per l'ulteriore contributo unificato e senza spese per mancata attività difensiva degli intimati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse sorretta da una ratio autonoma e decisiva: l'assenza di prova dell'interversione del possesso, essendo l'originario rapporto con l'immobile qualificabile come mera detenzione derivante dalla convivenza familiare. Per tale ragione, la censura relativa alla confisca del bene è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse, non essendo idonea a scalfire la decisione. Sono stati inoltre ritenuti inammissibili i motivi fondati su omesso esame e su asserita violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., perché in presenza di doppia conforme il vizio motivazionale era non deducibile e perché il ricorrente mirava in sostanza a una rivalutazione del merito e delle prove, preclusa in sede di legittimità. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa delle controparti intimate; disposto il contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 1141 c.c.

    L'interversione del possesso non può desumersi dal semplice protrarsi dell'uso materiale del bene; quando il rapporto iniziale è di detenzione, serve una manifestazione esteriore inequivoca, rivolta contro il possessore, idonea a mutare la detenzione in possesso.

  • art. 115 e 116 c.p.c.

    Non è configurabile violazione quando il giudice di merito valuta le prove ritualmente acquisite e attribuisce maggior forza persuasiva ad alcune piuttosto che ad altre; è inammissibile usare la cassazione per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La deduzione di violazione di legge non può essere utilizzata per contestare la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito quando la ratio decidendi autonoma non viene efficacemente censurata.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di fatti decisivi non è deducibile in presenza di doppia conforme, e comunque non può trasformarsi in un sindacato sul merito della valutazione probatoria.

  • art. 1158 c.c.

    La domanda di usucapione presuppone il possesso continuato per il tempo richiesto dalla legge; se manca la prova del possesso utile e della sua interversione, la domanda non può essere accolta.

  • D. Lgs. n. 159 del 2011

    La disciplina speciale della confisca invocata dal ricorrente è stata ritenuta irrilevante nel caso concreto, perché la decisione poggiava autonomamente sulla mancanza del possesso utile all'usucapione.

  • D.L. n. 306 del 1992

    Normativa richiamata dal ricorrente in tema di confisca; la Corte non ne ha fatto applicazione decisiva ai fini del rigetto della domanda di usucapione.

  • L. n. 228 del 2012

    Richiamata per sostenere l'inapplicabilità della confisca speciale; la Corte ha ritenuto la questione non decisiva rispetto alla ratio fondata sulla mancanza di interversione.

  • art. 485 c.c.

    La doglianza sulla tardività della rinuncia all'eredità è stata reputata nuova e quindi inammissibile in cassazione, oltre che comunque non decisiva rispetto all'accertata assenza di possesso.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando il rapporto iniziale con il bene è di mera detenzione, l'usucapione non può essere desunta dal solo uso prolungato e pacifico dell'immobile: occorre provare un atto di interversione del possesso, esternamente percepibile e diretto contro il possessore.
  • L'interversione del possesso non può consistere in una mera volontà interna né in semplici atti di gestione o utilizzo del bene; servono comportamenti inequivoci che facciano comprendere al titolare che il detentore ha iniziato a possedere in nome proprio.
  • In cassazione è inammissibile chiedere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti, poiché il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito.
  • La doglianza di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo se si allega che il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o abbia violato il principio di disponibilità della prova; non basta contestare il peso attribuito alle singole risultanze istruttorie.
  • Se la decisione di merito si fonda su una ratio autonoma e sufficiente a sorreggerla, la censura diretta solo contro una diversa ragione o un profilo non decisivo è inammissibile per difetto di interesse.
  • Il vizio di omesso esame di fatti decisivi non è deducibile quando la sentenza impugnata è confermata da una pronuncia di appello che ne condivida la motivazione essenziale (doppia conforme).

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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