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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25952/2024 del 03/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

Una banca aveva concesso a una società due finanziamenti assistiti da ipoteca e privilegio speciale; a seguito dell'inadempimento della mutuataria aveva ottenuto decreto ingiuntivo e, in opposizione, il credito era stato accertato in sentenza non definitiva per un importo inferiore a quello richiesto. Nelle more la banca aveva ceduto i crediti a una succursale estera del gruppo bancario. Inoltre, in un parallelo giudizio contro le compagnie assicuratrici della società, erano stati versati alla banca ingenti indennizzi da imputare ai finanziamenti. Quando la società è stata ammessa al fallimento, la cessionaria ha chiesto l'ammissione al passivo del residuo credito ipotecario e privilegiato, sostenendo che i pagamenti assicurativi dovessero essere imputati prima agli interessi e poi al capitale, che gli interessi moratori dovessero essere calcolati al tasso contrattuale e non legale, e che dovessero essere riconosciuti ulteriori interessi fino alla domanda di concordato/fallimento. Il tribunale aveva però ammesso il credito solo in parte, ritenendo che: il credito fosse ormai quello risultante dalla sentenza non definitiva; sui pagamenti assicurativi non si applicasse l'art. 1194 c.c. perché eseguiti in forza di sentenza; e sugli interessi dovesse applicarsi il tasso legale. La ricorrente ha censurato tale decisione con tre motivi, deducendo violazione degli artt. 1194, 1277, 1224 e 1282 c.c.; il fallimento ha resistito e proposto ricorso incidentale condizionato, contestato come tardivo.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso principale, ritenendo che i pagamenti effettuati dalle compagnie assicuratrici, pur eseguiti in adempimento di una sentenza resa nel parallelo giudizio assicurativo, fossero imputabili al debito della società verso la banca secondo le regole ordinarie di imputazione del pagamento, quindi prima al capitale e poi agli interessi in difetto di diversa imputazione. Ha inoltre affermato che il debito indennitario dell'assicurazione, una volta depositata la perizia contrattuale, si trasforma da obbligazione di valore a obbligazione di valuta. Ha invece dichiarato inammissibile il terzo motivo perché il credito era stato ammesso al passivo con riserva ex art. 96 l.fall. in pendenza del giudizio ordinario sull'an e sul quantum, sicché il tribunale fallimentare non poteva rideterminare accessori diversi da quelli già oggetto dell'accertamento giudiziale non definitivo; ha anche dichiarato inammissibile per tardività il ricorso incidentale del fallimento. Il decreto impugnato è stato cassato con rinvio al Tribunale di Frosinone in diversa composizione per nuovo esame e nuova imputazione dei pagamenti secondo i criteri indicati.

Norme richiamate

  • art. 1194 c.c.

    la regola dell'imputazione del pagamento prima agli interessi e poi al capitale si applica ai pagamenti volontari; nel caso concreto i pagamenti delle assicurazioni, una volta riferiti al debito della società verso la banca, sono stati ritenuti soggetti a tale criterio di imputazione

  • art. 1193, comma 2, c.c.

    in mancanza di imputazione volontaria, l'imputazione segue i criteri legali

  • art. 1224 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la debenza degli interessi moratori sul residuo credito

  • art. 1277 c.c.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della natura pecuniaria dell'obbligazione e della corretta determinazione del debito

  • art. 1282 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di decorrenza degli interessi sulle somme dovute

  • art. 2749 c.c.

    richiamato per il calcolo degli interessi di mora nelle annualità previste dalla disciplina del privilegio

  • art. 2855 c.c.

    richiamato per gli interessi garantiti da ipoteca e per la loro collocazione nel credito ammesso al passivo

  • art. 96 l. fall.

    consente l'ammissione al passivo con riserva del credito già accertato in sentenza non definitiva, in pendenza dell'impugnazione

  • art. 113-bis l. fall.

    la riserva va sciolta solo su istanza del curatore o della parte interessata, con modifica dello stato passivo quando si verifica l'evento dedotto in riserva

  • art. 98 l. fall.

    disciplina l'opposizione allo stato passivo proposta dalla creditrice

  • art. 370 c.p.c.

    il controricorso deve essere depositato entro quaranta giorni dalla notificazione del ricorso

  • art. 371 c.p.c.

    il ricorso incidentale va proposto con l'atto contenente il controricorso

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente incidentale, se dovuto

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

  • art. 35, comma 5, d.lgs. n. 149/2022

    indicato per il regime temporale applicabile al giudizio di legittimità notificato dopo il 1° gennaio 2023

Massime di principio

  • Quando un credito è ammesso al passivo con riserva perché già accertato da sentenza non definitiva, il giudice della verifica può limitarsi a collocarlo o meno con privilegio/chirografo, ma non può rideterminare liberamente an o quantum oltre l'accertamento rimesso al giudizio di impugnazione esterno.
  • L'ammissione con riserva ex art. 96 l. fall. opera anche se la sentenza non definitiva abbia rigettato, in tutto o in parte, la domanda del creditore: il creditore deve impugnare nei confronti del curatore per evitare il giudicato sfavorevole.
  • La sentenza resa nel giudizio di impugnazione pendente rispetto al credito ammesso con riserva spiega effetti verso il fallimento sia in caso di rigetto sia in caso di accoglimento, totale o parziale, e la riserva viene sciolta solo all'esito del passaggio in giudicato o quando sia certo che ciò non potrà più avvenire.
  • I criteri legali di imputazione del pagamento operano in difetto di imputazione volontaria; il pagamento va imputato prima al capitale e poi agli interessi, salvo che si tratti di pagamento coattivo in senso proprio, dove il coacervo imposto dal giudice impedisce la separazione tra capitale e accessori.
  • I pagamenti eseguiti da terzi assicuratori in forza di un vincolo di polizza, pur avendo una fonte coattiva nei rapporti assicurativi, possono essere imputati al debito del danneggiato verso il creditore beneficiario secondo le regole ordinarie di imputazione del debito principale tra questi soggetti.
  • Nel credito indennitario da assicurazione, una volta depositata la perizia contrattuale che liquida il danno, l'obbligazione si trasforma da obbligazione di valore a obbligazione di valuta.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoInadempimentoRisarcimento e indennizzoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaObbligazioniAssicurazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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