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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14063/2026 del 13/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia origina dal licenziamento intimato da un datore di lavoro a un dipendente. Il giudice di primo grado aveva dichiarato illegittimo il recesso; la corte d'appello ha confermato l'illegittimità, ma ha parzialmente accolto l'impugnazione del datore di lavoro rideterminando l'indennità risarcitoria in sei mensilità della retribuzione utile al TFR, ritenendo applicabile l'art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2015 per difetto dei requisiti dimensionali dell'art. 18, commi 8 e 9, l. n. 300 del 1970. Il datore di lavoro ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dei criteri ermeneutici contrattuali per avere la corte d'appello qualificato il licenziamento come disciplinare anziché come licenziamento per giustificato motivo oggettivo per mancanza di lavoro, secondo la lettera di recesso; (2) violazione del giudicato interno, sostenendo che il tribunale avrebbe già accertato e dichiarato la mancanza di lavoro, fatto che integrerebbe un giustificato motivo oggettivo e che non sarebbe stato impugnato dal lavoratore; (3) omessa pronuncia sull'eccezione del datore di lavoro circa la qualificazione del recesso come giustificato motivo oggettivo. Il lavoratore ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non confrontato con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che comunque aveva esaminato l'ipotesi del recesso per mancanza di lavoro giudicandolo illegittimo per assoluta genericità del motivo addotto. Ha respinto il secondo motivo affermando che il giudicato si forma su una statuizione minima composta da fatto, norma ed effetto giuridico, non su un mero fatto o su un'espressione incidentale del tribunale utilizzata per finalità diverse dall'accertamento del motivo oggettivo del licenziamento. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché la corte territoriale si era già pronunciata sulla deduzione datoriale relativa al giustificato motivo oggettivo, esaminandola e giungendo comunque alla conclusione dell'illegittimità del recesso. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità ed è stato disposto il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c.

    Indica i vizi di ricorso dedotti in relazione alla violazione di legge e ai vizi processuali; la Corte li esamina nei limiti della loro ammissibilità e fondatezza.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È richiamato per le censure di violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    È evocato dal ricorrente per omessa pronuncia, ma la Corte qualifica la censura come inammissibile perché la sentenza d'appello si era comunque pronunciata sul punto.

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di omessa pronuncia è esclusa perché il giudice d'appello si era pronunciato sulla qualificazione del licenziamento.

  • art. 324 c.p.c.

    Il giudicato interno richiede una statuizione idonea a divenire definitiva; non basta un mero passaggio motivazionale o un fatto isolato.

  • artt. 1362-1371 c.c.

    I criteri ermeneutici sono invocati per la qualificazione della lettera di licenziamento, ma la censura è ritenuta inammissibile per mancato confronto con la ratio decidendi.

  • artt. 1362 e ss. c.c.

    Richiamati per l'interpretazione della lettera di recesso; la Corte non accoglie la tesi del ricorrente.

  • art. 3 l. n. 604 del 1966

    È richiamato come parametro del giustificato motivo oggettivo di licenziamento.

  • art. 5 l. n. 604 del 1966

    Richiamato insieme all'art. 3 l. n. 604 del 1966 nel ricorso, ma la Corte non vi riconosce la portata pretesa dal ricorrente.

  • art. 18, commi 8 e 9, l. n. 300 del 1970

    È il parametro usato dalla corte d'appello per escludere i requisiti dimensionali e applicare il regime dell'art. 9 d.lgs. n. 23 del 2015.

  • art. 9 d.lgs. n. 23 del 2015

    Applicato dalla corte territoriale per determinare l'indennità risarcitoria in sei mensilità, in ragione del difetto dei requisiti dimensionali.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Richiamato solo per la trattazione camerale e la riserva di deposito dell'ordinanza.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Il rigetto del ricorso comporta la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

  • art. 13, comma 1 bis d.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro di riferimento per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a censurare una qualificazione giuridica senza misurarsi con la concreta ragione decisoria posta a base della decisione.
  • Il giudicato interno si forma solo su una statuizione minima dotata di contenuto decisorio completo, cioè sulla sequenza fatto-norma-effetto; non basta un'affermazione incidentale o un mero passaggio argomentativo privo di autonoma decisorietà.
  • La deduzione di omessa pronuncia è infondata quando il giudice di merito abbia comunque esaminato la questione, anche se con esito sfavorevole alla parte che la ripropone in cassazione.
  • Nella qualificazione del licenziamento, la contestazione del motivo deve misurarsi con il contenuto effettivo della motivazione esplicitata nella lettera di recesso e con l'accertamento del giudice di merito sulla specificità o genericità della causale addotta.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaGiustificato motivo
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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