Cassazione Civile, Ordinanza n. 04745/2026 del 03/03/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente, socio al 50% di una società a responsabilità limitata a ristretta base, aveva impugnato un avviso di accertamento IRPEF per l’anno 2008 con cui gli era stato imputato un reddito di capitale derivante dalla presunta distribuzione di utili extracontabili della società. L’accertamento personale traeva origine da un precedente avviso emesso nei confronti della società per maggiori ricavi non dichiarati, considerati utili extracontabili distribuiti ai soci. In primo grado il ricorso era stato respinto; in appello la CTR aveva ridotto la pretesa personale in ragione dell’annullamento parziale dell’accertamento societario. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 295 c.p.c. per mancata sospensione del giudizio in attesa della definizione di quello sull’accertamento societario; 2) violazione degli artt. 38, comma 3, e 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, nonché dell’art. 2729 c.c., sostenendo di aver fornito prova idonea a superare la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente. Nel corso del giudizio di legittimità il ricorrente ha inoltre depositato istanza di estinzione per adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie ex art. 6 d.l. 119/2018, allegando la domanda tempestiva e il pagamento della prima rata, mentre l’Ufficio non aveva notificato diniego e nessuna parte aveva chiesto la trattazione entro il termine previsto.
La decisione
La Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 6, comma 13, d.l. 119/2018, rilevando che il ricorrente aveva presentato tempestivamente domanda di definizione agevolata, aveva versato la prima rata, l’Agenzia non aveva notificato diniego entro il termine e nessuna delle parti aveva depositato istanza di trattazione entro il termine finale previsto. La Corte ha escluso la cessazione della materia del contendere, perché non risultava provato il pagamento di tutte le rate. Le spese sono state lasciate a carico delle parti che le avevano anticipate. È stato altresì escluso l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di misura sanzionatoria di stretta interpretazione, applicabile solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Norme richiamate
La doglianza riguardava il mancato rinvio/sospensione del giudizio per pregiudizialità rispetto al processo avente ad oggetto l’accertamento societario.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È stato il parametro processuale richiamato per la censura di violazione di norme processuali e di nullità della sentenza.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro processuale richiamato per la censura di violazione di legge sostanziale in tema di presunzioni e accertamento tributario.
art. 38, comma 3, d.P.R. n. 600/1973
Richiamato per contestare l’accertamento del reddito di capitale derivante da utili extracontabili presumibilmente distribuiti al socio.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
Richiamato in relazione al potere di accertamento fondato su presunzioni e ricostruzioni induttive dei ricavi.
Richiamato per sostenere l’erronea applicazione della presunzione semplice di distribuzione degli utili extracontabili e l’asserito superamento della stessa da parte del contribuente.
La Corte ha applicato la disciplina della definizione agevolata delle controversie tributarie, rilevando la tempestiva presentazione della domanda, il pagamento della prima rata, l’assenza di diniego e la mancata istanza di trattazione come presupposti dell’estinzione del giudizio.
art. 6, comma 8, d.l. 119/2018
Indicato come termine per la presentazione della domanda di definizione agevolata.
art. 6, comma 12, d.l. 119/2018
Indicato come termine entro il quale l’Ufficio poteva notificare il diniego della definizione.
art. 6, comma 13, d.l. 119/2018
Indicato come disposizione che comporta l’estinzione del processo in caso di mancata istanza di trattazione nel termine previsto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha escluso l’ulteriore contributo unificato, affermando che la norma ha natura eccezionale e sanzionatoria e non si estende oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato come parametro del contributo unificato base cui l’ulteriore importo è pari.
Massime di principio
- La presentazione tempestiva della domanda di definizione agevolata di una controversia tributaria, unitamente al pagamento della prima rata, all’assenza di diniego dell’Ufficio e alla mancata istanza di trattazione nel termine finale previsto dalla legge, determina l’estinzione del processo.
- La cessazione della materia del contendere non può essere dichiarata se non risulta provato il pagamento integrale di tutte le rate dovute per la definizione agevolata.
- L’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 ha natura eccezionale e sanzionatoria e non è estensibile oltre i casi espressamente previsti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
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