Sentenza n. 4711/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania - Napoli che aveva liquidato in 500 euro le spese del giudizio di ottemperanza relativo all’accredito del beneficio della carta elettronica per il docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
L’appellante aveva ottenuto dal TAR l’accoglimento del ricorso per l’ottemperanza di una sentenza del giudice ordinario che gli riconosceva il beneficio della carta elettronica per il docente, con accredito complessivo di 1.500 euro. Ha impugnato la sentenza limitatamente alla liquidazione delle spese del primo grado, ritenuta troppo bassa e lesiva del decoro professionale, deducendo la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., degli artt. 23, 111 e 113 Cost., dell’art. 6 CEDU, dell’art. 2233 c.c., della l. n. 247/2012, della l. n. 794/1942 e dei decreti ministeriali sui parametri forensi. In particolare, ha sostenuto che l’importo di 500 euro fosse inferiore ai minimi tariffari inderogabili.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato parzialmente la sentenza del TAR limitatamente alla quantificazione delle spese del primo grado, elevandole da 500 a 800 euro, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il Collegio ha affermato che la liquidazione delle spese processuali è espressione di discrezionalità giudiziale, ma non può condurre alla corresponsione di somme meramente simboliche o inferiori ai limiti minimi risultanti dai parametri applicabili. Nel caso concreto, l’importo di 500 euro era inferiore ai valori del D.M. n. 147/2022, anche considerando la riduzione prevista dall’art. 4, comma 4. La serialità e la non particolare complessità della controversia potevano giustificare una riduzione rispetto ai valori ordinari, poiché indicano un minore impegno difensivo, ma non consentivano di scendere al di sotto della soglia minima parametrica. La motivazione del TAR è stata ritenuta non apodittica, in quanto aveva valorizzato la serialità del contenzioso; tuttavia, la quantificazione è stata giudicata non corretta. Le spese del grado di appello sono state compensate, in ragione del parziale accoglimento della pretesa, poiché l’appellante aveva richiesto una liquidazione in misura superiore a quella riconosciuta.
Norme richiamate
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Consente al giudice di motivare mediante il richiamo a precedenti conformi, utilizzato dal Collegio per fondare la decisione su controversie analoghe.
Richiamati dall’appellante in relazione alla regolazione e liquidazione delle spese processuali.
art. 2, comma 1, D.M. n. 55/2014
«il compenso dell’avvocato è proporzionato all’importanza dell’opera».
Il compenso deve essere proporzionato all’importanza e all’impegno dell’attività professionale; la serialità e la ridotta complessità possono incidere sulla quantificazione.
art. 4, comma 4, D.M. n. 147/2022
La riduzione prevista dalla disposizione è applicabile nella liquidazione, ma non consente di scendere al di sotto dei valori minimi parametrali.
I valori tariffari costituiscono il riferimento minimo per la liquidazione delle spese, anche quando la controversia sia seriale e non complessa.
Richiamato dall’appellante a tutela del decoro e della dignità della professione forense.
Richiamata dall’appellante in relazione alla tutela del decoro professionale e ai compensi forensi.
Richiamata dall’appellante in tema di inderogabilità dei minimi tariffari.
Massime di principio
- La liquidazione delle spese processuali rientra nella discrezionalità del giudice, il quale non è tenuto a motivare specificamente la quantificazione quando applica la regola della soccombenza; resta però necessario evitare somme meramente simboliche o comunque inferiori ai limiti minimi stabiliti dai parametri forensi applicabili.
- La serialità e la non particolare complessità della controversia possono essere valorizzate per ridurre il compenso rispetto al valore parametrico ordinario, in quanto indici di un minore impegno difensivo, ma non autorizzano il giudice a scendere al di sotto dei minimi inderogabili previsti dalla disciplina parametrica.
- La motivazione che giustifica la riduzione delle spese processuali mediante il richiamo alla serialità del contenzioso e alla sua ridotta complessità non è apodittica, purché la somma liquidata resti coerente con i parametri minimi applicabili.
- Il giudice amministrativo può richiamare, ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a., precedenti della propria Sezione relativi a controversie analoghe per motivare la quantificazione delle spese processuali.
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