Cassazione Civile, Ordinanza n. 30967/2023 del 07/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Un attore cinematografico aveva chiesto il rimborso dell'IRAP versata per gli anni d'imposta 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007, sostenendo che mancasse il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione: l'attività sarebbe stata svolta senza dipendenti, senza collaboratori anche occasionali, senza sfruttamento di beni immobili e con pochi beni strumentali di modico valore, operando presso strutture messe a disposizione dai committenti o nella propria abitazione. Formatosi il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione, il contribuente aveva ottenuto accoglimento in primo grado e in appello. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) nullità della sentenza e violazione degli artt. 112, 115, 116, 132 c.p.c. e 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992, assumendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto provata l'assenza di autonoma organizzazione sulla base di una scrittura privata del 2004 e di altri contratti analoghi; (2) violazione degli artt. 2 e 3 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la CTR avesse escluso l'IRAP nonostante la sussistenza, a suo dire, di una stabile organizzazione di fatto riconducibile al trio artistico. La Corte ha ritenuto che le censure mirassero in realtà a rivalutare il merito e gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di appello, attività non consentita in sede di legittimità, e ha escluso che vi fosse omessa pronuncia o motivazione solo apparente, osservando anche che il comune svolgimento di attività artistiche non basta, di per sé, a configurare una società di fatto stabile.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha compensato le spese dei gradi di merito, ritenendo che la vicenda si inserisse in un più ampio contenzioso tra le parti con esiti alterni, e ha condannato l'Agenzia alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché parte soccombente ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Norme richiamate
Le censure formalmente ricondotte ai nn. 3 e 4 sono inammissibili se, in concreto, richiedono una rivalutazione delle risultanze probatorie e dei fatti accertati dal giudice di merito; il n. 5 consente solo la denuncia dell'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la critica al merito della valutazione delle prove.
La nullità per omessa pronuncia non ricorre quando il giudice di merito abbia comunque deciso sulla domanda, qui sull'insussistenza dell'obbligazione tributaria.
Non è consentito trasformare la censura in una contestazione del modo in cui il giudice di merito ha apprezzato le prove acquisite.
La doglianza non può tradursi in richiesta di nuova valutazione delle prove non legali compiuta dal giudice di merito.
Il vizio motivazionale rilevante in cassazione è solo quello che si traduce in motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria, non la mera insufficienza.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La sentenza tributaria deve esporre una motivazione esistente e intelligibile; non basta lamentare una motivazione non condivisa nel merito.
art. 2 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 546
La censura non può essere fondata per ottenere una diversa ricostruzione del fatto imponibile.
art. 3 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 546
La censura non può essere fondata per ottenere una diversa ricostruzione del fatto imponibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato per la parte soccombente ammessa alla prenotazione a debito.
art. 12 preleggi
Richiamato per individuare i canoni ermeneutici cui deve conformarsi la motivazione giuridicamente rilevante.
Richiamato in relazione alla riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c. e alla delimitazione del vizio denunciabile in cassazione.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito censurare la sentenza di merito quando, sotto la veste della violazione di legge o del vizio processuale, si mira in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo non esaminato dal giudice, non la mancata considerazione di singoli elementi istruttori o il dissenso sulla loro valutazione.
- La motivazione è censurabile in cassazione solo se manca del tutto, è meramente apparente, perplessa o affetta da contrasti irriducibili; non è denunciabile la sola insufficienza argomentativa.
- Non ricorre omessa pronuncia quando il giudice abbia comunque deciso sulla domanda o sul capo controverso, anche se la parte ritenga non condivisibile il percorso logico seguito.
- Ai fini IRAP, l'esistenza di una comune attività professionale o artistica non consente di presumere automaticamente una stabile organizzazione o una società di fatto, occorrendo un accertamento specifico degli elementi organizzativi e fattuali.
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