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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18298/2022 del 07/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte del proprietario di un immobile in Roma, di un avviso di accertamento catastale con cui l’Amministrazione aveva proceduto alla rideterminazione della classe e della rendita catastale ai sensi della disciplina di revisione per microzone. La Commissione tributaria regionale del Lazio aveva accolto il ricorso del contribuente e rigettato l’appello dell’Agenzia, ritenendo non adeguatamente motivato l’atto perché fondato su parametri astratti e generali, senza indicare gli elementi concreti che avevano inciso sul classamento della singola unità immobiliare e senza spiegare in cosa consistessero i presunti miglioramenti della microzona. L’Agenzia ricorreva per cassazione deducendo, con il primo e il secondo motivo, violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 335, della L. n. 311/2004, nonché dei principi in tema di classamento degli immobili e dell’art. 2697 c.c., sostenendo in sostanza la correttezza dell’atto e della motivazione adottata nella revisione catastale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, richiamando il consolidato orientamento secondo cui, in tema di revisione del classamento ex art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, l’avviso non è congruamente motivato se si limita al solo raffronto tra valore di mercato e valore catastale della microzona e allo scostamento riscontrato, senza indicare gli elementi concreti che hanno interessato la microzona e il loro specifico rilievo sul classamento del singolo immobile. È stato inoltre rilevato che la ricorrente aveva richiamato le motivazioni relative a una microzona diversa da quella in cui ricadeva l’immobile del contribuente, senza offrire una critica valida all’indirizzo giurisprudenziale consolidato. Il ricorso è stato quindi rigettato; la soccombenza ha comportato la condanna dell’Agenzia al pagamento delle spese di lite. La Corte ha anche escluso l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per la particolare posizione dell’Amministrazione difesa dall’Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 335, L. n. 311/2004

    art.1comma 335 della legge n. 311/2004

    La revisione della rendita/classamento per microzone richiede una motivazione concreta che colleghi gli elementi incidenti sulla microzona al diverso classamento della singola unità immobiliare; non basta il mero richiamo a parametri astratti o allo scostamento statistico tra valori di mercato e catastali.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    in relazione all'art.360, comma 1, CPC, n.3

    Il ricorso prospettava un vizio di violazione di legge, ma la censura si poneva in contrasto con l’orientamento consolidato della Corte sulla motivazione degli atti di revisione catastale.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere una diversa ripartizione dell’onere probatorio, ma la Corte non ha ritenuto tale censura idonea a superare il consolidato principio sulla motivazione dell’avviso catastale.

  • art. 360-bis c.p.c., comma 1, n. 1

    art. 360-bis, primo comma, n. 1, cod. proc. civ.

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la tesi dell’Amministrazione contrastava con un orientamento giurisprudenziale consolidato della Corte, senza offrire argomenti per modificarlo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    art. 13, comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 200

    La Corte ha escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato in ragione della qualità di amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato e prenotata a debito.

Massime di principio

  • In tema di revisione del classamento catastale per microzone, l’avviso deve essere motivato in modo specifico e concreto: non è sufficiente il richiamo al divario tra valore di mercato e valore catastale dell’area, occorrendo l’indicazione degli elementi effettivamente incidenti sulla microzona e sul singolo immobile.
  • La motivazione dell’atto catastale è insufficiente quando si fonda su criteri generali e astratti, non riferiti alle caratteristiche della concreta unità immobiliare e al suo contesto territoriale.
  • Un ricorso per cassazione che si limiti a riproporre una tesi già incompatibile con il consolidato orientamento della Corte, senza un’effettiva critica a tale indirizzo, è inammissibile ex art. 360-bis c.p.c.
  • Nel giudizio di legittimità sulla revisione catastale, l’eventuale richiamo a elementi relativi a una microzona diversa da quella dell’immobile controverso non è idoneo a sostenere la legittimità della rettifica di classamento.

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