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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28953/2023 del 18/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

I contribuenti avevano chiesto il rimborso del 90% dell’Irpef versata per gli anni 1990-1992, in quanto residenti in zona colpita dal terremoto in Sicilia del dicembre 1990, ai sensi della normativa agevolativa richiamata in sentenza. L’istanza era rimasta senza risposta; dopo il giudizio di cognizione, definito con riconoscimento del diritto all’integrale rimborso, l’Agenzia aveva però pagato solo il 50% invocando la disciplina sopravvenuta sui limiti di erogazione e sull’esaurimento dei fondi. In sede di ottemperanza il giudice tributario aveva ritenuto legittima la liquidazione parziale e rigettato la domanda di attuazione integrale del giudicato. Con il ricorso per cassazione i contribuenti hanno dedotto, da un lato, la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla violazione dell’art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017 e, dall’altro, la violazione degli stessi precetti normativi, dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 3 e 53 Cost., sostenendo che il giudice dell’ottemperanza non avesse dato corretta esecuzione al giudicato e che l’Agenzia non avesse provato l’effettivo esaurimento delle risorse stanziate.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dei contribuenti. Ha affermato che la disciplina sopravvenuta sui rimborsi per il sisma del 1990 non incide sul diritto sostanziale al rimborso integralmente accertato con sentenza definitiva, ma regola soltanto le modalità attuative ed esecutive del pagamento. In caso di giudizio di ottemperanza, il giudice deve verificare la disponibilità dei fondi e, se necessario, attivare le procedure di contabilità pubblica idonee a dare piena esecuzione al giudicato, senza poter considerare il credito falcidiato al 50%. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in funzione di giudice dell’ottemperanza, anche per la regolazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    è stato invocato come parametro del vizio processuale dedotto con entrambi i motivi di ricorso per cassazione.

  • art. 112 c.p.c.

    la sua violazione è stata denunciata per omessa pronuncia del giudice dell’ottemperanza su profili rilevanti della disciplina applicabile.

  • art. 16-octies d.l. n. 91 del 2017, conv. in L. n. 123 del 2017

    ha introdotto limiti quantitativi e modalità di erogazione dei rimborsi, ma secondo la Corte disciplina la fase attuativa/esecutiva e non incide sul diritto sostanziale al rimborso già accertato con giudicato.

  • art. 1, comma 665, L. n. 190 del 2014

    "i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale del 50 per cento sulle somme dovute"; "a seguito dell'esaurimento delle risorse stanziate ... non si procede all'effettuazione di ulteriori rimborsi"

    la Corte ha interpretato la norma come regola di ordinata contabilità e di distribuzione delle risorse, non come falcidia del credito definitivamente accertato.

  • art. 2697 c.c.

    è stato evocato dai ricorrenti per contestare la prova dell’esaurimento dei fondi; la Corte richiama il tema ma afferma che, nella verifica in ottemperanza, i margini quantitativi attengono al procedimento esecutivo e non agli oneri di allegazione e prova in senso pieno tra le parti.

  • art. 3 Cost.

    richiamato a sostegno dell’interpretazione che esclude sperequazioni irragionevoli tra aventi diritto e che tutela l’uguaglianza nell’attuazione dei rimborsi.

  • art. 53 Cost.

    richiamato dai ricorrenti nel quadro della pretesa al pieno rimborso, senza che la sentenza ne sviluppi una lettura autonoma diversa da quella coerente con il giudicato.

  • art. 70 d.lgs. n. 546 del 1992

    indicato come base del giudizio tributario di ottemperanza, nel quale il giudice deve dare completa esecuzione al giudicato tributario.

  • art. 1, comma 2, Protocollo n. 1 CEDU

    evocato per affermare che la disciplina fiscale, pur entro un margine di apprezzamento statale, deve rispettare il giusto equilibrio e la proporzione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza tributaria avente ad oggetto rimborsi fiscali riconosciuti con giudicato, le sopravvenienze normative che limitano la disponibilità delle risorse non incidono sul diritto sostanziale già accertato, ma solo sulle modalità di esecuzione del pagamento.
  • Le previsioni che stabiliscono riduzioni percentuali o esaurimento dei fondi per i rimborsi devono essere lette come regole procedimentali di contabilità pubblica, non come una decurtazione definitiva del credito del contribuente.
  • Il giudice dell’ottemperanza, accertata l’eventuale incapienza dei fondi, deve adottare i provvedimenti necessari a garantire la piena esecuzione del giudicato, anche mediante strumenti ulteriori previsti dalla contabilità pubblica e, se del caso, con la nomina di un commissario ad acta.
  • La prova dell’incapienza delle risorse e la verifica dei presupposti applicativi della disciplina speciale attengono alla fase esecutiva e non possono essere utilizzate per negare l’integrale portata del giudicato sostanziale.
  • L’interpretazione delle norme sui limiti di spesa deve essere costituzionalmente e convenzionalmente orientata, in modo da evitare falcidie irragionevoli di crediti patrimoniali definitivamente accertati.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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