Cassazione Civile, Ordinanza n. 14322/2024 del 22/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal passaggio di alcuni dipendenti dal soppresso Istituto per il Commercio Estero al Ministero dello sviluppo economico, avvenuto ai sensi del d.l. n. 78/2010 conv. in l. n. 112/2010. I lavoratori hanno chiesto che, nel calcolo dell'assegno ad personam riconosciuto in occasione del trasferimento, fossero incluse alcune voci retributive che l'amministrazione aveva escluso o mal valutato. In particolare, per quanto ancora rilevante in cassazione, contestavano l'esclusione del c.d. "trattamento migliorativo dei servizi" dalla base di calcolo dell'assegno, sostenendo che si trattasse di voce fissa e continuativa; inoltre lamentavano il diverso trattamento di un assegno ad personam non riassorbibile e pensionabile previsto per gli ex dipendenti assunti prima dell'1/1/1998. Il Tribunale aveva accolto in parte le domande; la Corte d'appello aveva limitato il riconoscimento della voce soltanto al trattamento migliorativo dei servizi. Le amministrazioni ricorrevano per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 25 CCNL EPNE 2006-2009, dell'art. 14, commi 26 septies e 26 octies, d.l. n. 98/2011 e degli artt. 30 e 45 d.lgs. n. 165/2001, per avere la Corte d'appello qualificato quel trattamento come voce fissa e continuativa e quindi computabile nel trattamento di provenienza; 2) violazione dell'art. 14, comma 26 octies, d.l. n. 98/2011, per avere la sentenza quantificato la voce sulla base dell'importo indicato in ricorso e non di quanto effettivamente percepito da ciascun dipendente al momento del trasferimento.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso delle amministrazioni. Ha affermato che il "trattamento migliorativo dei servizi" è un emolumento collegato a progetti, obiettivi e risultati, dipendente da stanziamenti annuali, da valutazioni individuali e dalla presenza in servizio, quindi privo dei requisiti di certezza nell'an e nel quantum richiesti per essere considerato voce fissa e continuativa del trattamento economico di provenienza. Per questo non può essere incluso nella base di calcolo dell'assegno ad personam previsto per il passaggio del personale. La sentenza d'appello è stata cassata in parte qua e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito con rigetto della domanda dei lavoratori limitatamente all'inclusione di tale voce. Le spese dei gradi di merito sono state compensate; quelle del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei controricorrenti.
Norme richiamate
La Corte ribadisce che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non deriva dalla sola mancanza di sinteticità o da una certa struttura espositiva, ma solo se l'atto sia tale da rendere incomprensibili le questioni dedotte o oscura la ricostruzione dei fatti e delle censure.
art. 25 del CCNL Comparto EPNE 2006-2009
La voce del trattamento migliorativo dei servizi è collocata nell'ambito delle politiche di incentivazione della produttività ed è legata a progetti, obiettivi e risultati, non a un emolumento fisso e predeterminato.
art. 14, comma 26 septies, d.l. n. 98/2011
Richiamato unitamente al comma 26 octies nel quadro della disciplina del trattamento economico nel passaggio di personale, senza autonoma ratio decisoria esplicitata nel testo.
art. 14, comma 26 octies, d.l. n. 98/2011
Ai fini del confronto tra trattamenti economici nel passaggio di personale possono essere considerati solo i compensi fissi e continuativi, certi nell'an e nel quantum; restano esclusi gli emolumenti variabili, aleatori o collegati alla performance.
Richiamato dalla parte ricorrente come parametro normativo del trasferimento del personale, senza diversa autonoma elaborazione nella motivazione.
Richiamato dalla parte ricorrente come parametro normativo del trattamento economico, senza diversa autonoma elaborazione nella motivazione.
Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso la causa nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto dell'insussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dei ricorrenti.
Massime di principio
- Nel passaggio del personale tra amministrazioni o enti, la tutela della conservazione del trattamento economico riguarda solo le voci che siano effettivamente fisse e continuative, cioè certe sia nell'an sia nel quantum.
- Gli emolumenti collegati a produttività, obiettivi, progetti o valutazioni annuali non entrano nel trattamento economico di provenienza se il loro riconoscimento dipende da variabili come il fondo disponibile, il risultato conseguito o la presenza in servizio.
- La mera appartenenza di una voce alla retribuzione accessoria non basta a renderla computabile nell'assegno ad personam: occorre verificarne stabilità, predeterminazione e affidamento del lavoratore.
- In sede di cassazione, la violazione dell'art. 366 c.p.c. per difetto di sinteticità va dichiarata solo quando l'atto diventi oggettivamente incomprensibile o non consenta di cogliere fatti, censure e sviluppo della vicenda processuale.
- Quando la decisione impugnata è cassata e non servono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere direttamente la causa nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c.
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