Cassazione Civile, Ordinanza n. 31009/2025 del 26/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (destinatario sanzione)
La controversia
Un automobilista aveva proposto opposizione avverso un'ordinanza-ingiunzione prefettizia relativa a una violazione del codice della strada per sosta del veicolo in spazi riservati. Il giudice di pace aveva accolto l'opposizione ritenendo generica la descrizione dell'illecito e aveva compensato le spese. L'opponente aveva poi impugnato solo la regolazione delle spese, mentre l'Amministrazione aveva proposto appello incidentale chiedendo il rigetto dell'opposizione nel merito. Il Tribunale aveva ritenuto tempestivo e fondato l'appello incidentale, valorizzando la fede privilegiata del verbale di accertamento, e non aveva esaminato gli ulteriori motivi di opposizione sul presupposto che fossero rinunciati. In cassazione il ricorrente ha dedotto: (1) nullità della sentenza e violazione degli artt. 343, 166 e 325 c.p.c. per asserita tardività/inammissibilità dell'appello incidentale; (2) violazione delle medesime norme sotto diverso profilo, sostenendo che il termine per l'appello incidentale dovesse essere calcolato con riferimento al rito ordinario applicato prima del mutamento di rito; (3) e ulteriori censure, poi assorbite, sulla pretesa carenza di interesse dell'Amministrazione, sull'omessa pronuncia sugli originari motivi di opposizione e sulla liquidazione delle spese. La Corte ha ritenuto infondati i primi due motivi quanto alla tempestività dell'appello incidentale, ma ha accolto il quinto motivo, ritenendo che l'appello incidentale, pur tempestivo, fosse improcedibile perché non notificato alla controparte nei termini previsti dall'art. 436 c.p.c. nel rito del lavoro applicabile alla controversia.
La decisione
La Corte ha accolto il quinto motivo di ricorso, ha rigettato i primi due motivi e ha dichiarato assorbiti gli altri. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa al Tribunale di Bari, in diversa composizione, affinché decida sull'appello principale e provveda anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione di merito del Tribunale è stata quindi annullata per avere esaminato e accolto un appello incidentale che, pur tempestivo, era improcedibile per difetto di notificazione.
Norme richiamate
art. 7, comma 14, Codice della Strada
Norma sostanziale richiamata come base dell'illecito amministrativo contestato per sosta in spazi riservati.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la tardività dell'appello incidentale; la Corte ne esclude l'applicazione nei termini prospettati perché la controversia segue il rito del lavoro.
Richiamato nel primo motivo in tema di termini di costituzione dell'appellato e di ammissibilità dell'appello incidentale.
Richiamato nel primo motivo in relazione ai termini di impugnazione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Parametro del vizio processuale dedotto per la pretesa nullità della sentenza.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Parametro del vizio di violazione di legge dedotto nel secondo motivo.
Richiamato nella ricostruzione del calendario processuale per il differimento dell'udienza di comparizione.
È indicato come fonte del rito applicabile all'opposizione a verbale di codice della strada instaurata dopo la sua entrata in vigore.
La Corte richiama la disposizione per affermare che, salvo diversa previsione, si applicano le norme del codice di procedura civile sull'appello.
Escluso, nel caso concreto, l'obbligo di fissazione del termine perentorio ivi previsto per l'integrazione degli atti, in sede di appello con mutamento di rito.
Richiamato in motivazione per escludere l'applicazione della ratio propria del mutamento di rito nel primo grado.
La Corte afferma che non era applicabile nel caso di specie in appello, nel rito previsto dal d.lgs. n. 150 del 2011.
La Corte lo ritiene applicabile all'appello incidentale nel rito del lavoro e afferma che la mancata notificazione della memoria di costituzione determina improcedibilità/decadenza dell'impugnazione incidentale.
"L'appello incidentale deve essere proposto, a pena di decadenza, nella memoria di costituzione, da notificarsi, a cura dell'appellato, alla controparte almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo precedente"
La notificazione della memoria di costituzione all'avversario è adempimento necessario; la sua omissione rende l'appello incidentale improcedibile anche se tempestivamente proposto.
Non citato; assente.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a verbale di violazioni del codice della strada soggetto al rito del lavoro, in appello si applicano le regole proprie di tale rito, salvo diversa previsione del d.lgs. n. 150 del 2011.
- L'appello incidentale, ove previsto dal rito del lavoro, deve non solo essere proposto tempestivamente nella memoria di costituzione, ma anche essere notificato alla controparte nei termini di legge; la mancata notificazione comporta improcedibilità dell'impugnazione incidentale.
- L'errore della parte appellante principale nella forma dell'atto introduttivo non consente di abbreviare il termine per l'appello incidentale oltre quanto stabilito dalla disciplina applicabile, pena lesione del diritto di difesa.
- Nel regime dell'opposizione a sanzione amministrativa in materia di codice della strada, il giudice d'appello deve verificare preliminarmente l'ammissibilità e procedibilità delle impugnazioni incidentali prima di pronunciarsi sul merito della contestazione.
- Quando l'appello incidentale è improcedibile per difetto di notificazione, il giudice deve decidere sulla sola impugnazione principale e non può fondare la decisione sul gravame incidentale invalido.
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