Cassazione Civile, Ordinanza n. 13406/2024 del 15/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento intimato il 27 febbraio 2018 a un lavoratore. Nei giudizi di merito il licenziamento è stato ritenuto privo di giusta causa o giustificato motivo e, soprattutto, determinato da finalità ritorsiva in reazione alle legittime rivendicazioni economiche del dipendente; per tale ragione è stata disposta la reintegrazione e il risarcimento parametrato all’ultima retribuzione globale di fatto fino alla reintegra effettiva. La società datrice di lavoro ha dapprima contestato, in sede di reclamo, la sussistenza di litispendenza o continenza tra il giudizio di opposizione all’ordinanza e un distinto procedimento monitorio; quindi ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a tre motivi: 1) falsa applicazione dell’art. 39, comma 2, c.p.c., per non avere riconosciuto la continenza/litispendenza tra la causa decisa e il ricorso monitorio con cui il lavoratore avrebbe chiesto la medesima indennità sostitutiva di quindici mensilità; 2) grave travisamento della prova ex art. 360, n. 5, c.p.c., con riferimento alla pretesa di una retribuzione netta di euro 1.800 e alla lettura delle buste paga; 3) grave travisamento della prova ex art. 360, n. 5, c.p.c., con riferimento alla testimonianza di una persona escussa sulla collocazione temporale di una telefonata tra soggetti coinvolti prima o dopo il licenziamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché litispendenza e continenza operano solo tra cause pendenti davanti a uffici giudiziari diversi, mentre nel caso concreto i procedimenti pendevano entrambi dinanzi al medesimo Tribunale, seppure in gradi diversi. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché la doglianza di travisamento della prova, così come prospettata, non era scrutinabile in cassazione: da un lato, in presenza di doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c. era preclusa la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. in assenza della specifica indicazione delle diverse rationes decidendi di primo e secondo grado; dall’altro, le critiche della ricorrente miravano in realtà a contestare valutazioni di merito sulle prove, non consentite nel giudizio di legittimità. La società è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L’istituto della continenza/litispendenza non è configurabile quando le cause pendono davanti al medesimo ufficio giudiziario; presuppone uffici giudiziari diversi.
art. 1, comma 51, L. n. 92/2012
Richiamato come base del rito speciale in materia di licenziamento nella fase di opposizione/reclamo.
La censura di omesso esame/travisamento della prova è inammissibile se si traduce in una critica alle valutazioni di merito e, in caso di doppia conforme, non sono indicate le diverse ragioni di fatto delle decisioni di primo e secondo grado.
Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, quando consista in una svista sul fatto probatorio in sé, trova rimedio nel giudizio di revocazione per errore di fatto, non nella normale impugnazione di legittimità.
art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.
In ipotesi di doppia conforme, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è preclusa se il ricorrente non dimostra che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni sono diverse.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- La litispendenza e la continenza richiedono che le cause siano pendenti davanti a uffici giudiziari diversi; se i giudizi pendono dinanzi al medesimo tribunale, anche in gradi diversi, tali istituti non sono applicabili.
- Nel giudizio di cassazione non è ammesso trasformare la doglianza di travisamento della prova in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio: la censura deve riguardare un vizio deducibile nei limiti dell’art. 360, n. 5, c.p.c. e non può risolversi in una rivalutazione del merito.
- In presenza di doppia conforme, il ricorrente che invochi l’omesso esame di fatti decisivi deve indicare specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado; in difetto, il motivo è inammissibile.
- Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, quando consista in una svista sul fatto probatorio in sé, può trovare rimedio nella revocazione per errore di fatto, non nel ricorso ordinario per cassazione, salvo i casi e i limiti previsti dalla legge.
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