Cassazione Civile, Ordinanza n. 31059/2022 del 20/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (privati)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di equa riparazione per l'irragionevole durata di un precedente giudizio amministrativo, protrattosi per circa nove anni, nel quale i ricorrenti avevano rivendicato maggiorazioni retributive. Essi avevano ottenuto un decreto ingiuntivo ex art. 5-ter L. 89/2001; il Ministero aveva proposto opposizione e la Corte d'appello aveva revocato l'ingiunzione e respinto la domanda, ritenendo che non vi fosse pregiudizio indennizzabile perché, già nel corso del giudizio presupposto, era divenuto pienamente prevedibile l'esito sfavorevole della lite a seguito di una sopravvenuta disposizione interpretativa, con conseguente esclusione del patema d'animo da durata del processo. I ricorrenti hanno impugnato deducendo, con il primo motivo, violazione dell'art. 2 L. 89/2001 per avere la Corte di merito valorizzato l'esito sfavorevole della controversia amministrativa e non la sola durata irragionevole del processo presupposto, oltre a negare il danno non patrimoniale in base alla prevedibilità dell'esito senza considerare la compensazione delle spese nel giudizio amministrativo. Con il secondo motivo hanno denunciato la violazione degli artt. 3 e 5-ter L. 89/2001 e dei D.M. 55/2014 e 327/2018 in punto di liquidazione delle spese. Il Ministero ha resistito e ha proposto ricorso incidentale in tre motivi, tutti centrati sull'art. 4 L. 89/2001, sostenendo che la sospensione feriale non sarebbe applicabile al termine semestrale per proporre la domanda di equa riparazione, anche alla luce delle modifiche legislative del 2012, della possibilità di mediazione e della riduzione del termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo erronea la decisione della Corte d'appello che aveva riferito la valutazione di non indennizzabilità al giudizio amministrativo di merito anziché al giudizio presupposto di equa riparazione, e ha ribadito che l'infondatezza della domanda nel processo presupposto non esclude di per sé l'indennizzo, occorrendo verificare se la parte fosse consapevole, originariamente o sopravvenutamente ma comunque prima del superamento del termine di durata ragionevole, della manifesta infondatezza della pretesa. Il secondo motivo del ricorso principale è stato dichiarato assorbito, perché la liquidazione delle spese dovrà essere rinnovata dal giudice di rinvio in base all'esito finale della lite. Il ricorso incidentale del Ministero è stato integralmente respinto: la Corte ha affermato la piena applicabilità della sospensione feriale al termine semestrale di decadenza per proporre la domanda di equa riparazione ex art. 4 L. 89/2001, escludendo che le modifiche normative o la natura del procedimento incidano su tale regola. Il decreto impugnato è stato quindi cassato in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
Il diritto all'equa riparazione va valutato con riferimento alla durata irragionevole del processo presupposto; l'eventuale infondatezza della domanda non esclude automaticamente il danno non patrimoniale.
Il termine semestrale per proporre domanda di equa riparazione soggiace alla sospensione feriale dei termini.
Disciplina il procedimento monitorio per l'equa riparazione e la successiva opposizione.
Richiamato in tema di spese e liquidazione nel procedimento per equa riparazione.
Richiamato per la liquidazione dei compensi e delle spese processuali.
D.M. 327/2018
Richiamato dal ricorrente principale per contestare la liquidazione delle spese.
La sospensione feriale si applica ai termini per instaurare il giudizio quando l'azione rappresenta l'unico rimedio per far valere il diritto.
La riduzione del termine lungo di impugnazione non esclude l'applicazione della sospensione feriale ai termini decadenziali del procedimento di equa riparazione.
Richiamati per escludere che la disciplina delle impugnazioni ordinarie valga a negare la sospensione feriale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Non è stata disposta la declaratoria del raddoppio del contributo unificato, perché il procedimento è esente e comunque soccombente è un'amministrazione dello Stato.
Richiamato quale norma introduttiva del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002.
La possibilità di mediazione non incide sulla sospensione feriale del termine per proporre la domanda di equa riparazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la verifica del pregiudizio non patrimoniale deve essere compiuta con esclusivo riferimento al processo presupposto, non potendo il giudice fondare il diniego sull'esito della causa di merito se non nei limiti in cui risulti provata la consapevolezza della manifesta infondatezza della pretesa nel periodo rilevante.
- L'infondatezza della domanda proposta nel processo presupposto non esclude di per sé il diritto all'indennizzo: occorre accertare se la parte avesse consapevolezza originaria o sopravvenuta della pretesa infondata e se tale consapevolezza sia intervenuta prima del superamento del termine di ragionevole durata.
- La compensazione delle spese nel giudizio presupposto è un dato incompatibile con una facile qualificazione della lite come temeraria, ma non è di per sé decisiva; ciò che rileva è la concreta consapevolezza della parte circa la fondatezza o infondatezza della domanda.
- Il termine semestrale per proporre domanda di equa riparazione ex L. 89/2001 è soggetto alla sospensione feriale dei termini, poiché si tratta del termine per instaurare il giudizio quando l'azione è l'unico rimedio per far valere il diritto.
- La natura acceleratoria o la semplificazione del procedimento, così come la possibilità di ricorrere a strumenti alternativi, non escludono l'operatività della sospensione feriale se il termine in questione ha funzione decadenziale per l'introduzione dell'azione.
- Le scelte legislative che rendono più rigorosa la proponibilità della domanda o che incidono sui termini di impugnazione non mutano, da sole, la natura processuale del termine e non eliminano la sospensione feriale.
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