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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15037/2022 del 11/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Gli investitori avevano agito per far dichiarare la nullità dei contratti di acquisto e vendita di titoli finanziari, in particolare titoli "Alitalia Ord. Raggr." e "Parmalat Fin. Raggr.", nonché per ottenere la risoluzione per inadempimento e la condanna della banca alla restituzione delle somme investite o, in subordine, al risarcimento dei danni. In origine avevano dedotto la violazione degli obblighi informativi e di protezione previsti dalla disciplina dell’intermediazione finanziaria, l’assenza di sottoscrizione della banca nei documenti contrattuali, e l’inidoneità del canale telematico utilizzato ad assolvere il requisito di forma delle singole operazioni. I motivi di ricorso in Cassazione censuravano: 1) la ritenuta adeguatezza delle operazioni, nonostante l’elevata rischiosità dei titoli rispetto al profilo degli investitori, con conseguente mancata preventiva avvertenza di inadeguatezza e mancata autorizzazione scritta; 2) la validità delle operazioni eseguite via home banking in assenza di un idoneo contratto e di un ordine scritto o telefonico registrato; 3) l’esclusione della responsabilità contrattuale della banca per avere eseguito operazioni asseritamente non adeguate senza le prescritte avvertenze e senza ordine formalizzato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo e il terzo motivo perché diretti a contestare la valutazione di fatto compiuta dalla Corte d’appello in ordine all’adeguatezza delle operazioni rispetto al profilo di rischio degli investitori, valutazione insindacabile in sede di legittimità se non nei limiti del vizio di sussunzione, qui escluso. Ha inoltre dichiarato inammissibile il secondo motivo, rilevando che la sentenza impugnata aveva accertato che le operazioni di compravendita titoli e la gestione degli ordini erano incluse nel contratto di home banking e che, in assenza di una diversa previsione del contratto quadro, la validità dei singoli ordini non richiedeva la forma scritta. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto con condanna dei ricorrenti alle spese e con applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato come norma sulla nullità contrattuale, ma la Corte non ravvisa nella specie alcuna nullità delle operazioni contestate.

  • art. 1176 c.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso in tema di diligenza dell’intermediario, senza che la Corte ravvisi un errore di diritto nella decisione impugnata.

  • artt. 1453 ss. c.c.

    Richiamati per sostenere la domanda di risoluzione per inadempimento, ma il motivo è respinto perché fondato su censure di merito.

  • art. 21 d.lgs. n. 58 del 1998

    Richiamato per gli obblighi dell’intermediario finanziario di diligenza, correttezza, trasparenza e informazione.

  • art. 23 d.lgs. n. 58 del 1998

    Richiamato nei motivi relativi alla forma e agli obblighi dell’intermediario nei servizi di investimento.

  • art. 29 Reg. Consob n. 11522 del 1998

    "gli intermediari autorizzati si astengono dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione"

    La Corte ribadisce che l’intermediario deve valutare l’adeguatezza dell’operazione e, se non adeguata, avvertire l’investitore e procedere solo in presenza di un ordine scritto o, se telefonico, registrato.

  • art. 30 Reg. Consob n. 11522 del 1998

    Richiamato nei motivi sul servizio di home banking e sulla forma degli ordini, senza accoglimento della censura.

  • art. 60 Reg. Consob n. 11522 del 1998

    Richiamato nei motivi di ricorso in tema di disciplina applicabile ai servizi di investimento.

  • art. 20 d.lgs. n. 82 del 2005

    Richiamato nei motivi per contestare la validità delle operazioni telematiche.

  • art. 23 d.lgs. n. 58 del 1998

    Richiamato anche in relazione alla prova e alla forma dei contratti/ordini di investimento.

  • art. 20, secondo comma, d.lgs. n. 82 del 2005

    Richiamato per sostenere la necessità di specifiche modalità di formazione del documento informatico o dell’ordine telematico.

  • delibera Consob 21 aprile 2000, n. 30396

    Richiamata dai ricorrenti per sostenere l’invalidità delle operazioni telematiche e l’assenza di idonea forma dell’ordine; la Corte non accoglie la censura.

  • art. 29 Reg. Consob n. 11522 del 1998

    La Corte precisa che l’inadeguatezza va apprezzata in relazione alle caratteristiche dello strumento finanziario e al rapporto tra investimento e portafoglio del cliente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito riesaminare il merito della valutazione di adeguatezza delle operazioni di investimento compiuta dal giudice di merito, salvo che sia denunciabile un vero vizio di sussunzione o una specifica violazione di legge.
  • L’adeguatezza dell’operazione finanziaria va verificata tenendo conto sia delle caratteristiche proprie dello strumento sia del profilo di rischio dell’investitore, della sua esperienza, della propensione al rischio e del rapporto tra investimento e patrimonio/portafoglio.
  • Se l’operazione è ritenuta adeguata, non sussiste l’obbligo dell’intermediario di formulare l’avvertenza di inadeguatezza né di acquisire un ordine scritto con specifica conferma delle avvertenze.
  • La validità dei singoli ordini di investimento non è soggetta a requisiti formali ulteriori rispetto a quelli imposti dalla disciplina di settore, salvo che il contratto quadro preveda espressamente forme diverse o aggiuntive.
  • Quando il giudice di merito accerta che il servizio telematico comprendeva anche la compravendita di titoli e la gestione degli ordini, la censura che prospetti una diversa interpretazione del contratto è inammissibile se si risolve in una mera rivalutazione del dato fattuale.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieObblighi informativi MIFIDRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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