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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24333/2023 del 09/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria aveva richiesto una maggiore imposta di registro, riqualificando ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 131/1986 una sequenza di operazioni societarie come cessione di ramo d'azienda. In concreto, una società aveva costituito una newco, vi aveva conferito un ramo d'azienda mediante aumento di capitale e, nello stesso contesto temporale, aveva ceduto la partecipazione nella società conferitaria all'altra società coinvolta. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto che, valutate unitariamente, tali operazioni integrassero sostanzialmente una cessione d'azienda. Con il ricorso per cassazione la società contribuente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 20 T.U.R., come modificato dalla legge di bilancio 2018 e dalla legge n. 145/2018, sostenendo che, ai fini dell'imposta di registro, la qualificazione deve avvenire solo sulla base degli elementi desumibili dall'atto presentato alla registrazione, senza considerare elementi extra-testuali o atti collegati; perciò era erronea la riqualificazione operata dall'Ufficio, perché non vi era stata una cessione di azienda ma un conferimento di ramo d'azienda seguito da cessione di quote della società conferitaria.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, alla luce della nuova formulazione dell'art. 20 del d.P.R. n. 131/1986 e dell'interpretazione costituzionalmente confermata, l'imposta di registro deve essere applicata sulla base del solo atto presentato alla registrazione e degli elementi desumibili dal suo testo, senza poter valorizzare atti collegati o elementi extratestuali per costruire una diversa operazione imponibile. Poiché l'Ufficio aveva tassato unitariamente più negozi come cessione di azienda, la riqualificazione è stata giudicata illegittima. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo della contribuente. Le spese di tutti i gradi sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 20 d.P.R. n. 131/1986

    "l'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente"; nella formulazione vigente la qualificazione va compiuta "sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extra testuali e dagli atti ad esso collegati"

    La Corte afferma che, per l'imposta di registro, la qualificazione dell'atto è circoscritta al solo contenuto dell'atto presentato alla registrazione; non possono essere utilizzati elementi esterni o atti collegati per riqualificare l'operazione come fattispecie diversa.

  • art. 1, comma 87, lett. a), l. n. 205/2017

    È richiamato come intervento legislativo che ha modificato l'art. 20 T.U.R. in senso restrittivo, limitando l'interpretazione al solo atto registrato.

  • art. 1, comma 1084, l. n. 145/2018

    È richiamato come norma che conferma l'assetto interpretativo restrittivo dell'art. 20 T.U.R.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È richiamato in relazione al deposito della memoria.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte, una volta cassata la sentenza, decide nel merito senza rinvio perché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 53-bis d.P.R. n. 131/1986

    È richiamato per chiarire che resta ferma la possibile rilevanza dell'abuso del diritto nei casi previsti dalla disciplina antielusiva generale.

  • art. 10-bis l. n. 212/2000

    La Corte osserva che l'eventuale sottrazione di ricchezza imponibile potrebbe eventualmente rilevare come abuso del diritto, ma non consente di riqualificare l'operazione ai sensi dell'art. 20 T.U.R.

  • artt. 3 e 53 Cost.

    Sono evocati nei precedenti della Corte costituzionale per escludere l'illegittimità della nuova disciplina dell'art. 20 e la pretesa costituzionale di valorizzare la sostanza economica oltre il testo dell'atto.

Massime di principio

  • Ai fini dell'imposta di registro, la qualificazione giuridica dell'atto deve essere compiuta in base al solo atto presentato alla registrazione e agli elementi testuali in esso desumibili, restando irrilevanti gli elementi extra-testuali e gli atti collegati.
  • L'Amministrazione finanziaria non può, tramite l'art. 20 T.U.R., costruire una fattispecie imponibile diversa da quella risultante dallo scritto negoziale, anche se l'operazione complessiva presenti una diversa funzione economica.
  • La sequenza di conferimento di azienda in una società e successiva cessione delle partecipazioni della società conferitaria non può essere automaticamente riqualificata in cessione d'azienda ai fini dell'imposta di registro.
  • L'eventuale profilo di vantaggio fiscale derivante dalla struttura dell'operazione non si affronta attraverso l'art. 20 T.U.R., ma, se ne ricorrono i presupposti, attraverso la disciplina antielusiva dell'abuso del diritto.
  • Quando la decisione di legittimità discende esclusivamente dalla corretta interpretazione dell'art. 20 T.U.R., e non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte può cassare senza rinvio e decidere nel merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaAbuso del diritto

Testo integrale

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