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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07006/2025 del 16/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (autore)

La controversia

Un privato aveva convenuto un Comune chiedendo il pagamento delle spese sostenute per la realizzazione, trasporto e installazione di due opere scultoree effettivamente accettate e posizionate dall'ente nell'ambito di un progetto territoriale. Il rapporto non risultava assistito da un valido contratto scritto, sicché in primo grado la domanda era stata ricondotta all'azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. Il tribunale aveva rigettato la domanda attorea e riconosciuto una differenza economica a favore del Comune; in appello, il privato aveva insistito per la riforma della decisione e per l'accertamento del maggior indennizzo dovuto, deducendo anche l'erronea considerazione di una somma di euro 28.000 anziché euro 21.000 e la mancata ammissione di prove orali e CTU. Il Comune aveva proposto appello incidentale sostenendo che, essendo stato assunto un unico impegno di spesa legittimo e risultando pagamenti eccedenti, tutte le somme versate oltre quel limite erano indebite e dovevano essere restituite; inoltre contestava la quantificazione operata dalla Corte territoriale. In Cassazione il ricorrente principale ha dedotto violazione degli artt. 2041, 2033, 1988, 1323, 1334 c.c., 191 e 194 TUEL, nonché vizi motivazionali, sostenendo che l'impegno di spesa comunale non poteva limitare l'indennizzo da arricchimento e che l'ente aveva tratto utilità dalle opere; il Comune ha censurato la decisione per avere limitato la restituzione e per avere trascurato la natura indebita dei pagamenti eccedenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo che, in caso di opera eseguita in favore della pubblica amministrazione in assenza di valido contratto scritto, la quantificazione dell'indennizzo ex art. 2041 c.c. non può essere ancorata al solo impegno di spesa assunto dall'ente locale, ma deve basarsi sull'accertamento del depauperamento dell'attore e del corrispondente arricchimento oggettivo del Comune. Ha ritenuto assorbiti gli altri motivi del ricorso principale e tutti i motivi del ricorso incidentale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Genova, in diversa composizione, perché proceda a un nuovo esame sulla quantificazione dell'eventuale indennizzo secondo i criteri corretti.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    richiamato dal ricorrente, ma non decisivo nella ratio accolta; la Corte non ne fonda la decisione

  • art. 2041 c.c.

    l'azione di arricchimento senza causa è ammissibile quando il rapporto principale è carente ab origine del titolo giustificativo; ai fini della quantificazione occorre accertare depauperamento e arricchimento oggettivo, non l'utile soggettivamente riconosciuto

  • art. 2033 c.c.

    richiamato nei motivi del Comune e del ricorrente, ma non è la base della decisione di cassazione, che distingue l'indebito dall'arricchimento senza causa

  • art. 1988 c.c.

    richiamato nel ricorso principale, senza specifica incidenza nella ratio decidendi

  • art. 1323 c.c.

    richiamato nel ricorso principale, senza specifica incidenza nella ratio decidendi

  • art. 1334 c.c.

    richiamato nel ricorso principale, senza specifica incidenza nella ratio decidendi

  • art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000

    la disciplina dell'impegno contabile rileva solo se il titolo negoziale è valido; non opera per invalidità del contratto dovuta a difetto di forma scritta

  • art. 194, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 267 del 2000

    il riconoscimento dei debiti fuori bilancio riguarda l'acquisizione di beni e servizi nei limiti dell'utilità e dell'arricchimento accertati per l'ente

  • art. 193 d.lgs. n. 267 del 2000

    richiamato dal ricorrente in relazione al debito fuori bilancio, ma non centrale nella decisione

  • art. 185 d.lgs. n. 267 del 2000

    richiamato dal Comune nei motivi incidentali, senza rilievo nella ratio decidendi

  • art. 192 d.lgs. n. 267 del 2000

    richiamato dal Comune nei motivi incidentali, senza rilievo nella ratio decidendi

  • art. 16 d.P.R. n. 380 del 2001

    richiamato dal Comune nei motivi incidentali, senza rilievo nella ratio decidendi

  • art. 96 c.p.c.

    menzionato per il diniego della condanna per responsabilità aggravata richiesto dal Comune in appello, ma non oggetto di accoglimento in cassazione

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso come parametro del vizio di motivazione apparente

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato dal Comune nei motivi incidentali, senza rilievo nella ratio decidendi

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nei motivi di ricorso e incidentali come regola sull'onere della prova; la Corte ribadisce che chi agisce ex art. 2041 c.c. deve provare depauperamento e arricchimento, mentre l'ente può provare l'eventuale arricchimento imposto

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    norme processuali di censura invocate nei motivi, ma la cassazione accoglie solo il primo motivo del ricorso principale nei limiti indicati

Massime di principio

  • L'azione di arricchimento senza causa è proponibile quando la diversa azione esperibile sia carente sin dall'origine del titolo giustificativo; resta invece preclusa se il rigetto della domanda dipende solo da prescrizione, decadenza, difetto di prova del pregiudizio o nullità per illiceità del titolo.
  • Nei rapporti con la pubblica amministrazione, l'arricchimento rilevante ex art. 2041 c.c. ha natura oggettiva: l'attore deve provare il proprio depauperamento e l'arricchimento dell'ente, mentre spetta alla pubblica amministrazione allegare e dimostrare il rifiuto dell'arricchimento o la sua inconsapevolezza/impossibilità di rifiuto.
  • La disciplina dell'impegno contabile e del debito fuori bilancio degli enti locali non sostituisce né restringe automaticamente l'azione di arricchimento senza causa quando manchi un valido contratto per difetto di forma scritta; in tale ipotesi, i limiti dell'impegno di spesa non costituiscono il parametro decisivo per quantificare l'indennizzo ex art. 2041 c.c.
  • Quando sia invocata la restituzione delle somme pagate in eccedenza rispetto a un rapporto invalido o privo di titolo, il giudice deve prima stabilire correttamente l'importo dell'eventuale indennizzo da arricchimento e solo in relazione a tale importo valutare l'eventuale eccedenza restituibile.
  • In caso di impugnazione incidentale tardiva, l'impugnazione è ammissibile anche se investe capi diversi o motivi diversi da quelli del gravame principale, per evitare asimmetrie difensive e la proliferazione dei giudizi di impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoImpugnazioni
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiArricchimento senza causaOnere della provaGiudicato

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