Cassazione Civile, Ordinanza n. 16062/2022 del 18/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino del Mali ha proposto ricorso per cassazione contro il decreto del Tribunale di Potenza che aveva rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il ricorso era articolato in tre motivi, ma la Corte non entra nel merito delle censure perché rileva preliminarmente un vizio della procura speciale per il giudizio di cassazione: nel giudizio disciplinato dall'art. 35-bis del d.lgs. n. 25/2008 la procura deve essere rilasciata in data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e il difensore deve certificarlo espressamente. Nel caso concreto la procura era su foglio separato, recava la data e l'autenticazione della firma, ma la formula utilizzata dal difensore ('è autografa') è stata ritenuta insufficiente a certificare anche la posteriorità della data rispetto alla comunicazione del decreto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la procura speciale non soddisfacesse il requisito imposto dall'art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25/2008, come interpretato dalle Sezioni Unite: non basta l'indicazione della data di rilascio o la sola autenticazione della firma, occorrendo una certificazione espressa della posteriorità della procura rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato. Non è stato disposto il regolamento delle spese per l'irrituale costituzione dell'intimato. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008
"la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima"
La norma introduce, per i ricorsi in materia di protezione internazionale soggetti a tale disciplina, un requisito speciale di validità della procura: la data deve essere successiva alla comunicazione del provvedimento e tale posteriorità deve risultare da una certificazione espressa del difensore.
Richiamati come disciplina ordinaria della procura speciale, rispetto alla quale l'art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25/2008 costituisce una regola speciale che aggiunge il requisito della posteriorità della data e della relativa certificazione.
È la fonte che ha introdotto l'art. 35-bis nel d.lgs. n. 25/2008.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato quale parametro del contributo unificato rispetto al quale può essere dovuto l'ulteriore importo previsto dal comma 1-quater.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione in materia di protezione internazionale soggetto all'art. 35-bis del d.lgs. n. 25/2008, la procura speciale deve essere rilasciata in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato e il difensore deve certificare espressamente tale posteriorità.
- L'autenticazione della sola firma del conferente non equivale alla certificazione della data di rilascio della procura: la formula usata dal difensore deve rendere chiaro che egli ha attestato la posteriorità della procura rispetto alla comunicazione del provvedimento.
- L'indicazione della data nella procura, anche se successiva al provvedimento impugnato, non è di per sé sufficiente se manca una specifica attestazione del difensore circa la data di rilascio in epoca successiva alla comunicazione.
- Nel procedimento camerale in cassazione la partecipazione della parte intimata alla fase decisoria deve avvenire con controricorso tempestivamente notificato e depositato; un atto depositato solo per la discussione orale non integra valida costituzione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto della procura speciale nei procedimenti disciplinati dall'art. 35-bis, la Corte può dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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