Cassazione Civile, Ordinanza n. 25055/2023 del 22/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un verbale di verifica presso un deposito commerciale di oli minerali intestato al ricorrente, nel quale i funzionari doganali contestavano l'omesso invio telematico dei dati relativi alla contabilità del deposito, obbligo introdotto dalla disciplina sulle accise. All'esito della verifica veniva irrogata una sanzione amministrativa. Il contribuente aveva sostenuto di aver presentato in precedenza un'istanza di interpello, lamentando l'eccessiva gravosità della nuova modalità telematica e ritenendo che, in mancanza di risposta tempestiva, si fosse formato un assenso tacito alla soluzione da lui proposta, ossia la trasmissione cartacea dei dati. In Cassazione deduceva violazione dell'art. 11 della L. 212/2000 e degli artt. 4 e 5 del d.m. n. 209/2001, assumendo che l'amministrazione avesse riscontrato l'interpello oltre il termine di 120 giorni e che, quindi, si fosse formato il silenzio-assenso; sosteneva inoltre che la dichiarazione di inammissibilità non era stata tempestivamente comunicata con atto motivato nelle forme previste. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché non confrontava la ratio decidendi della sentenza impugnata: i giudici di merito avevano accertato che l'amministrazione aveva espresso un provvedimento di inammissibilità dell'interpello per mancanza di obiettive condizioni di incertezza normativa, e tale inammissibilità escludeva l'effetto di consolidamento dell'affidamento invocato dal contribuente. Inoltre, la presentazione dell'interpello non sospendeva né interrompeva i termini e non incideva sulle sanzioni per la violazione dell'obbligo di legge. La Corte ha anche valorizzato, quale ulteriore indice, la persistente volontà del contribuente di non adeguarsi all'obbligo telematico nonostante i successivi riscontri dell'Ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della CTR che aveva a sua volta respinto l'appello contro la sanzione amministrativa. Ha ritenuto che l'interpello fosse stato dichiarato inammissibile perché non ricorrevano obiettive condizioni di incertezza normativa e che, in ogni caso, l'istanza non poteva produrre un effetto di sanatoria o di sospensione dell'obbligo di legge né impedire l'irrogazione della sanzione. Il ricorrente è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 11 L. 27 luglio 2000, n. 212
comma 1; comma 3; comma 5
L'interpello è ammesso solo in presenza di obiettive condizioni di incertezza; l'inammissibilità del quesito esclude il consolidamento dell'affidamento; la presentazione dell'istanza non sospende né interrompe i termini né incide sulle sanzioni conseguenti alla violazione delle scadenze tributarie.
art. 4 d.m. 26 aprile 2001, n. 209
La risposta o la comunicazione dell'inammissibilità deve avvenire nelle forme previste dal regolamento; la disciplina procedimentale dell'interpello non può essere invocata per neutralizzare un obbligo di legge chiaro e cogente.
art. 5 d.m. 26 aprile 2001, n. 209
La mancata comunicazione tempestiva dell'inammissibilità è invocata dal ricorrente, ma la Corte ritiene decisivo che, nel caso concreto, l'amministrazione avesse comunque dichiarato l'inammissibilità e che l'istanza non fosse idonea a produrre gli effetti desiderati.
art. 11, comma 6, d.l. n. 16 del 2012
Ha introdotto l'obbligo di invio telematico dei dati relativi alla contabilità del deposito commerciale.
art. 1, comma 1-bis, d.l. n. 262 del 2006, conv. in l. n. 286 del 2006
Prevede la sanzione per l'omessa, incompleta o tardiva presentazione dei dati.
art. 50, comma 1, d.lgs. n. 504 del 1995
È richiamato come base sanzionatoria per la violazione dell'obbligo di trasmissione dei dati.
art. 16, comma 7, d.lgs. n. 472 del 1997
È la norma applicata per l'irrogazione della sanzione amministrativa.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale del motivo di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato per il raddoppio/contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- L'istanza di interpello non può essere utilizzata per ottenere, in via surrettizia, l'elusione di un obbligo normativo chiaro e cogente quando il caso concreto non presenti obiettive condizioni di incertezza.
- Il silenzio-assenso o il consolidamento dell'affidamento non operano se l'amministrazione abbia dichiarato l'inammissibilità dell'interpello per difetto dei presupposti tipici; in tal caso il contribuente non può opporre la sola pendenza del procedimento per sottrarsi alla norma sostanziale.
- La presentazione dell'interpello non sospende né interrompe i termini di adempimento degli obblighi tributari e non incide sulle sanzioni derivanti dalla loro inosservanza.
- In sede di legittimità, il motivo è manifestamente infondato quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, omettendo di censurare il presupposto logico-giuridico decisivo adottato dal giudice di merito.
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