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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25055/2023 del 22/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un verbale di verifica presso un deposito commerciale di oli minerali intestato al ricorrente, nel quale i funzionari doganali contestavano l'omesso invio telematico dei dati relativi alla contabilità del deposito, obbligo introdotto dalla disciplina sulle accise. All'esito della verifica veniva irrogata una sanzione amministrativa. Il contribuente aveva sostenuto di aver presentato in precedenza un'istanza di interpello, lamentando l'eccessiva gravosità della nuova modalità telematica e ritenendo che, in mancanza di risposta tempestiva, si fosse formato un assenso tacito alla soluzione da lui proposta, ossia la trasmissione cartacea dei dati. In Cassazione deduceva violazione dell'art. 11 della L. 212/2000 e degli artt. 4 e 5 del d.m. n. 209/2001, assumendo che l'amministrazione avesse riscontrato l'interpello oltre il termine di 120 giorni e che, quindi, si fosse formato il silenzio-assenso; sosteneva inoltre che la dichiarazione di inammissibilità non era stata tempestivamente comunicata con atto motivato nelle forme previste. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché non confrontava la ratio decidendi della sentenza impugnata: i giudici di merito avevano accertato che l'amministrazione aveva espresso un provvedimento di inammissibilità dell'interpello per mancanza di obiettive condizioni di incertezza normativa, e tale inammissibilità escludeva l'effetto di consolidamento dell'affidamento invocato dal contribuente. Inoltre, la presentazione dell'interpello non sospendeva né interrompeva i termini e non incideva sulle sanzioni per la violazione dell'obbligo di legge. La Corte ha anche valorizzato, quale ulteriore indice, la persistente volontà del contribuente di non adeguarsi all'obbligo telematico nonostante i successivi riscontri dell'Ufficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della CTR che aveva a sua volta respinto l'appello contro la sanzione amministrativa. Ha ritenuto che l'interpello fosse stato dichiarato inammissibile perché non ricorrevano obiettive condizioni di incertezza normativa e che, in ogni caso, l'istanza non poteva produrre un effetto di sanatoria o di sospensione dell'obbligo di legge né impedire l'irrogazione della sanzione. Il ricorrente è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • L'istanza di interpello non può essere utilizzata per ottenere, in via surrettizia, l'elusione di un obbligo normativo chiaro e cogente quando il caso concreto non presenti obiettive condizioni di incertezza.
  • Il silenzio-assenso o il consolidamento dell'affidamento non operano se l'amministrazione abbia dichiarato l'inammissibilità dell'interpello per difetto dei presupposti tipici; in tal caso il contribuente non può opporre la sola pendenza del procedimento per sottrarsi alla norma sostanziale.
  • La presentazione dell'interpello non sospende né interrompe i termini di adempimento degli obblighi tributari e non incide sulle sanzioni derivanti dalla loro inosservanza.
  • In sede di legittimità, il motivo è manifestamente infondato quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, omettendo di censurare il presupposto logico-giuridico decisivo adottato dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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